La scheda Uil Scuola.

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Federazione
UIL SCUOLA RUA

Documentazione
Roma, 14 Giugno 2020

Ferie del personale della scuola: il punto nella scheda Uil Scuola

“Qualunque circolare interna del dirigente scolastico non conforme al Contratto Nazionale di Lavoro, a quanto stabilito eventualmente nella contrattazione di istituto per il personale A.T.A. o a quanto deliberato dal Collegio dei docenti in materia di impegni dei docenti nei periodi di sospensione delle lezioni o delle attività didattiche, che comporti una riduzione o uno spostamento dell’arco temporale del periodo di ferie richiesto, è priva di qualunque fondamento normativo e, pertanto, è da ritenersi illegittima.”

La scheda tecnica Uil Scuola*
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Estratto

Federazione
UIL SCUOLA RUA

LE FERIE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
SCHEDA TECNICA

Le ferie costituiscano un diritto irrinunciabile, costituzionalmente tutelato la cui determinazione del periodo di godimento è riconducibile principalmente alle previsioni contenute negli artt. 13 e 19 del CCNL del 29.11.2007. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. Non sono consentite ferie d’ufficio.

La finalità della fruizione del periodo di ferie è quella di consentire il recupero delle energie psicofisiche, la tutela della salute e lo sviluppo della personalità del lavoratore.

Numero di giorni di Ferie e di Festività spettanti Artt.13, commi 1-6 e 19 comma 2 CCNL 29.11.2007

- Personale assunto a tempo indeterminato

Ha diritto:

 a 30 gg. di ferie per anno scolastico se ha un’anzianità di servizio non superiore ad anni 3;

 a 32 gg. per anno scolastico se ha un’anzianità di servizio superiore ad anni 3.

Per “anzianità di servizio” si intende servizio a qualunque titolo prestato. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

- Personale assunto a tempo determinato

Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Per il personale ATA che presta servizio su 5 giorni (c.d. settimana corta) il sesto giorno è considerato lavorativo ai fini del calcolo delle ferie. Per il solo personale in regime di part time verticale il calcolo dei giorni di ferie deve tenere conto del numero dei giorni lavorativi (non delle ore settimanali):

 Es. personale in part time verticale 3 giorni a settimana: 3 : 6 = x : 32 ovvero x = 16 gg. di ferie.

In sostituzione delle festività soppresse, al personale della scuola sono attribuite 4 giornate di riposo, da fruire nel corso dell’anno scolastico a cui si riferiscono. È considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località sede di servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.

Tipologie di assenza che non riducono il periodo di ferie spettante Art. 13 comma 14 CCNL 29.11.2007

Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico (es. i periodi di malattia retribuiti anche al 90% o al 50% o i congedi parentali retribuiti al 30%).

Periodi in cui è possibile fruire delle ferie Artt. 13, 15 e 54 CCNL 29.11.2007 - Legge n. 228/2012 e dichiarazione congiunta n. 1 CCNL 2016/18

Personale docente

Il personale docente di tutti i gradi di istruzione può richiedere di fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. In sintesi:

 dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni;

 durante il periodo di sospensione delle lezioni per la pausa natalizia e pasquale;

 durante una eventuale sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;

 dal giorno dopo il termine delle lezioni stabilito dal calendario scolastico regionale fino al 30 giugno ad esclusione dei giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento;

 dal 1° luglio al 31 agosto (solo per i docenti assunti a tempo indeterminato o con contratto al 31/8).

Durante il normale periodo di svolgimento delle lezioni i docenti assunti a tempo indeterminato e determinato possono fruire di 6 gg. ferie (del totale spettante annualmente) che sono subordinati alla possibilità di sostituire il docente che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti.

Per i soli docenti assunti a tempo indeterminato: i 6 giorni di ferie a disposizione durante le attività didattiche possono essere aggiunti, in alternativa, ai 3 giorni di permesso per motivi personali o familiari, previsti dall’art. 15 comma 2 del CCNL del 29.11.2007, e fruiti alle stesse condizioni e con le stesse modalità.

Personale A.T.A.

Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può fruire delle ferie durante tutto l’anno scolastico anche frazionandole in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.

Inoltre, ai sensi dell’art. 54 del CCNL del 29.11.2007 e nel rispetto della contrattazione integrativa di istituto:

 Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica.

 Le predette giornate di riposo non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento, e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell’istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite.

Interruzione o sospensione delle ferie Artt. 13 commi 12 e 13 CCNL 29.11.2007 e 47 comma 4 D.Lgs 151/01

- Il dipendente può interrompere il periodo di ferie:

 In caso di malattia che determini una prognosi di almeno 4 giorni;

 In caso di ricovero ospedaliero (anche di un solo giorno);

 se la malattia del proprio figlio (fino agli 8 anni idi età) dia luogo a ricovero ospedaliero.

- Il dirigente può interrompere o sospendere le ferie del dipendente

Solo per oggettivi e prevalenti motivi di servizio naturalmente da enunciare nel provvedimento di interruzione o sospensione e correlati al rapporto di lavoro in atto.

In questi casi il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

Recupero delle ferie non godute
Art. 13 comma 10 CCNL 29.11.2007

In caso di particolari esigenze di servizio (ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia) che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite:

 Dal personale docente a tempo indeterminato entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione delle lezioni e dell’attività didattica;

 Dal personale A.T.A. a tempo indeterminato di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.

In ogni caso, qualora le ferie siano maturate e non godute per cause non imputabili al dipendente (es. grave patologia o una malattia che si protrae anche a cavallo di due anni scolastici), potranno essere fruite dallo stesso anche al di là dei limiti sopra stabiliti.

Attribuzione delle ferie d’ufficio o limitazioni nel diritto di fruizione

Risulta illegittima l’imposizione delle ferie, così come un loro spostamento, con atto unilaterale del dirigente scolastico, specie se non si è proceduti ad un tentativo di concordare il periodo temporale di fruizione con il dipendente, e, nel caso specifico del personale docente, se non si sono pianificati impegni collegiali nei periodi di sospensione delle lezioni o delle attività didattiche ovvero nei periodi in cui è possibile fruire delle ferie.

Su quest’ultimo punto è importante ricordare come il CCNL del 29.11.2007, all’art. 28, dispone che prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.

Si ricorda altresì che di tale piano è data informazione alle Organizzazioni sindacali provinciali e alle RSU di istituto.

Resta quindi inteso che qualunque circolare interna del dirigente scolastico non conforme al Contratto Nazionale di Lavoro, a quanto stabilito eventualmente nella contrattazione di istituto per il personale A.T.A. o a quanto deliberato dal Collegio dei docenti in materia di impegni dei docenti nei periodi di sospensione delle lezioni o delle attività didattiche, che comporti una riduzione o uno spostamento dell’arco temporale del periodo di ferie richiesta, sia priva di qualunque fondamento normativo e, pertanto, sia da ritenersi illegittima.

Monetizzazione delle ferie Legge n. 228/2012
e dichiarazione congiunta n. 1 CCNL 2016/18

Per tutto il personale il pagamento sostitutivo delle ferie non godute può avvenire solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o al 30/6: Il pagamento sostitutivo delle ferie non godute dai supplenti può avvenire nella misura data dai giorni di ferie spettanti detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale, cadenti nell’arco temporale della supplenza, a prescindere che il dipendente le abbia chieste e fruite o meno ovvero che il Dirigente Scolastico gliele abbia o no formalmente concesse.


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