Confermato quanto ampiamente sostenuto dalla UIL Scuola. |
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FEDERAZIONE
REPETITA (NON) IUVANT Dopo la terza circolare la confusione aumenta, conseguentemente al grado di stress su tutto il personale della scuola. La nota fa quindi un passo indietro rispetto a quella del 17 dicembre e conferma quanto ampiamente sostenuto dalla UIL Scuola: non è possibile effettuare una distinzione fra le relative assenze del personale, per cui il lavoratore non in servizio perché fruisce di aspettative o congedi, a qualunque titolo, è esente dall’obbligo vaccinale. Analogamente, a nostro parere, vale per qualunque assenza ivi compresa la malattia. In allegato la nuova circolare del Ministero dell’Istruzione e la Scheda Tecnica UIL Scuola.
[*N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota UIL SCUOLA originale e/o disponibili sui siti segnalati **] ********************* |
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m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0001929.20-12-2021 Ministero dell’Istruzione Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici Oggetto: Obbligo vaccinale del personale scolastico – Specifica. A specifica delle indicazioni fornite con nota di questo Dipartimento n. 1927 del 17 dicembre 2021 e al fine di rispondere agli ulteriori quesiti pervenuti, si ribadisce che il decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, non prevede deroghe all’obbligo vaccinale per il personale scolastico e che, dunque, a prescindere dalla vicende contingenti che interessano i singoli rapporti di lavoro, la vaccinazione costituisce per tutto il personale della scuola, anche se assente dal servizio, requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative. In ragione di quanto sopra, le procedure di verifica dell’avvenuta vaccinazione potranno non essere avviate soltanto nei confronti di coloro che non svolgono la propria prestazione di lavoro presso le istituzioni scolastiche perché prestano servizio presso altra amministrazione o ente, oppure perché fruiscono di aspettative o congedi che comportano l'astensione piena e continuativa dalle attività lavorative a scuola (per i motivi di assistenza e/o di cura familiare o per i motivi personali già richiamati nelle precedenti note di questo Dipartimento), oppure perché versano nelle condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l’inidoneità temporanea o permanente al lavoro. IL CAPO DIPARTIMENTO ********************* |
< Estratto
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Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link**» Ministero dell’Istruzione §§§§§§§§§§ |
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^Fonte» UIL SCUOLA RUA_Cmn-Dccm_20DIC2021=RS_2021-12-20» |
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Documentazione correlata e/o richiamata»
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» www.reporterscuola.it -
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