Comportamento da adottare, permessi, congedi, procedure concorsuali, fondi per la didattica a distanza, contratti per i supplenti e assunzione assistenti tecnici.

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Federazione UIL SCUOLA RUA

DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO E NOTA MINISTERIALE 392 DEL 18 MARZO 2020 LE MISURE PER LA SCUOLA

Approvato, nella giornata del 17 marzo 2020, il decreto legge che reca misure di potenziamento del sistema sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese.

Ulteriori chiarimenti, per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono stati esplicitati nella nota ministeriale 392 del 18 marzo 2020.

Nota ministeriale 392 del 18 marzo 2020
Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche

Lavoro agile

I Dirigenti scolastici fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica devono adottare ogni forma organizzativa atta a garantire il funzionamento della didattica a distanza e dell’attività amministrativa per quanto possibile “in remoto”. Si tratta in sostanza di mantenere “attive” e aperte le funzioni dell’istituzione scolastica, a prescindere dalla chiusura o apertura “fisica” di un edificio.

[In sostanza, l’operatività dell’Istituzione deve funzionare attraverso il lavoro da casa. La ratio risiede nella norma, peraltro cogente, di carattere generale, di stare a casa e non si devono tollerare presenze a scuola senza le relative (personali) attività lavorative.]

Lavoro agile anche per il dirigente scolastico

Per il Dirigente scolastico non vi è alcuna necessità di esperire formale richiesta di lavoro agile, fermo restando la necessità di garantire il funzionamento, sia pure in modalità il più possibile “virtuale”, dell’istituzione scolastica.

Quando non è possibile ricorrere al lavoro agile (personale ATA)

Per quanto concerne la gestione dell’attività e del personale ATA, in tutti i casi in cui non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile [sostanzialmente i soli collaboratori scolastici], i dirigenti scolastici dispongono degli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore [istituto ignoto dal CCNL Scuola], della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Relativamente alle ferie pregresse, si precisa che trattasi delle ferie relative all’a.s. 2018/2019 (art.13, comma 10, CCNL 2007 [che bisogna goderne entro il 30 aprile]).

Una volta esperite tali possibilità, il dirigente scolastico può motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

NOTA BENE: [è utile precisare che questo passo contenuto nell’art. 87 del decreto legge n. 18 del 17 marzo e ripetuto fedelmente nella nota ministeriale, tranne per quello che riguarda le ferie da fruire entro il 30 aprile, nulla ha a che vedere con le istituzioni scolastiche, in cui non esiste per esempio l’istituto della “banca ore”.

Pertanto, è chiaro che laddove lo stesso decreto indica il rispetto della contrattazione collettiva, a questa bisogna necessariamente fare riferimento, per cui anche il ricorso ad eventuali congedi (es. permessi retribuiti) o altri istituti, come i anche i riposi compensativi, devono intendersi sempre su base volontaria, come anche le eventuali turnazioni dovranno avere un riferimento come per esempio la contrattazione di istituto, anche perché è già stato indicato nella nota del 10 marzo scorso (e ribadito nel decreto) come si possa ricorrere all’esenzione del personale dipendente dal servizio].

Cosa deve essere limitato

 La presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza.

 La presenza degli addetti alla cura del patrimonio zootecnico e alle merci deperibili ed eventualmente del personale che il dirigente scolastico dovesse ritenere, in via residuale, funzionale allo svolgimento delle esigenze indifferibili da garantire in presenza.

Attività da garantire

Le istituzioni scolastiche oltre agli adempimenti indifferibili e all’attuazione delle attività didattiche a distanza, devono garantire:

a) i servizi erogabili da remoto mediante ricorso al lavoro agile;

b) i servizi erogabili solo in presenza [che non è possibile adempiere da remoto] e qualora necessari, adottando la necessaria programmazione e rotazione, con l’assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio disposte dalle autorità sanitarie competenti;

c) il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi e contabili.

Devono inoltre essere garantiti l’operatività dei contatti telefonici e della posta elettronica [anche da remoto]. È necessario comunicare al personale i riferimenti telefonici e-mail da contattare, sia per lo svolgimento dell’attività ordinaria sia da remoto, nel caso si rendesse necessario disporre eventuali svolgimenti di attività indifferibili in presenza.

Chiusura dei plessi

 I plessi scolastici tenuti ancora formalmente aperti, ma che non ospitano strutture amministrative essenziali per il funzionamento dell’amministrazione dovranno essere chiusi.

 Per il plesso principale, ovvero la sede presso la quale sono svolte le attività amministrativo contabili indispensabili al funzionamento dell’istituzione scolastica, l’apertura deve essere limitata alle esigenze indifferibili e il cui svolgimento non può essere effettuato in forma agile.

Contratti dei supplenti

 È prevista la continuità dei contratti in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria, a prescindere dall’eventuale rientro del titolare e per tutta la durata dell’emergenza sanitaria.

 È possibile sottoscrivere contratti a tempo determinato, in assenza dei titolari, utilizzando le graduatorie di istituto, finalizzati alla didattica a distanza, incluse le attività di progettazione e di formazione dei colleghi, per il personale docente e ATA. Ciò è subordinato alla disponibilità di una propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa anche attraverso l’istituto del comodato d’uso.

Permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104
Ulteriori 12 giorni fino al 30 aprile
(art. 24 decreto legge)

Docenti: il diritto è stabilito dall’art.15 comma 6 del CCNL 2006-09;

ATA: il diritto è stabilito dall’art. 32 del CCNL 2016-18 (la fruizione è anche in ore).

Ulteriori 12 giorni

L’art. 24 del Decreto Legge incrementa tale diritto di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Pertanto, fermo restando i 3 giorni che si hanno nel mese di marzo e i 3 giorni del mese aprile, si aggiungono ulteriori 12 giorni complessivi da fruire entro il 30 aprile 2020:

 3 gg. mese di marzo + 3 gg. mese di aprile (che già spettano) + 12 giorni complessivi fino al 30 di aprile. Totale 18 giorni.

NOTA BENE: in una delle FAQ pubblicate sul sito dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità http://disabilita.governo.it/it/notizie/nuovo-coronavirus-domande-frequenti-sullemisure-per-le-persone-con-disabilita/* si legge:

Sono estesi i giorni di permesso della legge 104/1992?

Sì.

I giorni di permesso sono estesi a 18 totali per marzo e aprile 2020 per:

- I lavoratori pubblici e privati che assistono una persona con disabilità (art. 33, comma 3, legge 104/1992);

- I lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta disabilità grave che hanno già diritto alternativamente al permesso orario o giornaliero (art. 33, comma 6, legge 104/1992).

Le persone che hanno diritto a questi permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei

due mesi (i giorni di permesso non "scadono" a fine mese). Le modalità per la richiesta e l'utilizzo di questi permessi rimangono le stesse di sempre.

Per il personale sanitario (sia del comparto pubblico che privato) l'estensione dei permessi è possibile solo compatibilmente con le esigenze organizzative dettate dall'emergenza.

[Per dovere di precisione si sottolinea come in realtà il decreto legge si riferisca al solo comma 3 dell’art. 33 della legge 104/92 che regola i 3 giorni di permesso mensili per assistenza al familiare disabile grave, mentre non fa riferimento al comma 6 che riguarda invece i 3 giorni mensili di cui può fruire il personale disabile con handicap grave per sé stesso.

La FAQ del Governo è quindi più estensiva rispetto a quanto contenuto nel decreto. Su tale punto sarebbe necessario un chiarimento ufficiale].

Congedo per i figli fino ai 16 anni di età
15 giorni fino al termine della sospensione delle attività
(art. 24 decreto legge)

È previsto un congedo specifico di 15 giorni per i figli di età non superiore ai 16 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata.

Da quando

Dal 5 marzo.

Per quanto tempo

Per un totale complessivo di 15 giorni.

Fino a quando

Il congedo è riconosciuto per tutto il periodo della sospensione delle attività scolastiche (al momento 3 aprile 2020).

Chi ne può fruire

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, anche affidatari, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

La retribuzione

 figli fino ai 12 anni: la retribuzione è del 50%;

 figli dai 12 ai 16 anni: il congedo è senza retribuzione.

NOTA BENE

- il congedo è aggiuntivo a quello previsto dal T.U. di maternità e paternità e previsto per il personale della scuola dall’art. 12 del CCNL 2006-09;

- gli eventuali periodi di “normale” congedo parentale, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione, sono convertiti nel congedo previsto dal decreto con diritto all’indennità e non computa n indennizza a tolo di congedo parentale;

- dal momento che l’art. in questione fa decorrere il diritto dal 5 di marzo, si ritiene che eventuali giorni di “normale” congedo parentale fruiti da quella data possano convertirsi nello “speciale” congedo previsto;

- il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;

- il congedo e l’indennità non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

Lavoro agile dipendenti disabili
(art. 39 decreto legge)

Fino al 30 aprile 2020 ai dipendenti disabili in condizioni di gravità o ai lavoratori che assistono un disabile in condizioni di gravità è riconosciuto il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, purché tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Premio ai lavoratori dipendenti
(art. 63 decreto legge)

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici
(art. 77 decreto legge)

È autorizzata la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020 per tutte le scuole (statali e paritarie) al fine di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti.

Procedure concorsuali
(art. 87 decreto legge)

Procedure concorsuali

È prevista la sospensione, per 60 giorni, dello svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego. Possono svolgersi soltanto le procedure che prevedono la valutazione dei candidati su basi curriculari o in modalità telematica.

Per la scuola, quindi, si intende sospesa la procedura del concorso per diventare DSGA la cui prova scritta si è già svolta.

Piattaforme per la didattica a distanza e Assistenti tecnici
(art. 120 decreto legge)

85 milioni

Sono stati stanziati 85 milioni alle istituzioni scolastiche a supporto della didattica a distanza, attivata in seguito all'emergenza coronavirus

- 10 milioni di euro nel 2020, a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

- 70 milioni di euro nel 2020, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, dispositivi digitali individuali, nonché per la necessaria connettività di rete;

- 5 milioni di euro nel 2020, a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

Assistenti tecnici - fino a 1000 unità

Limitatamente all’anno scolastico 2019/2020 le scuole sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al 30/6 con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, le cui indicazioni rispetto a quali graduatorie utilizzare per il conferimento della supplenza saranno date in seguito (nota ministeriale 392 del 18 marzo 2020).

Il fine è quello di assicurare anche nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all’utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza.

Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto dei biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura
(artt. 88 e 91 decreto legge)

Le scuole, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, possono presentare istanza di rimborso al venditore, che emette un buono da utilizzare entro un anno dall’emissione, per la mancata prestazione di contratti di soggiorno, di contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati per l’emergenza in atto.

L’art. 91 esclude poi responsabilità relativamente all’applicazione di decadenze o penali connesse a ritardati o omessi pagamenti (es. non si sono potuti rispettare i contratti relativi a viaggi di istruzione o uscite didattiche).

Differimento di termini amministrativo-contabili
(art. 107 decreto legge)

È differito al 30 giugno 2020 il termine di adozione del conto consuntivo relativo all’esercizio 2019.

 


LA SCHEDA UIL SCUOLA [PDF]
[N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota UIL Scuola originale e/o disponibili sui siti segnalati *]

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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link»

UIL Scuola
www.uilscuola.it

UIL Scuola
Dove


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Link/siti
esterni non collegati

^Fonte» UIL Scuola_Dcm_19MAR2020 = RS_2020-03-2020»
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