I punti in discussione relativamente agli  aspetti riferiti alla scuola.

 



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Riportiamo un estratto delle disposizioni del decreto-legge 138/2011, nel testo pubblicato sulla G.U., che riguardano direttamente la scuola. La Commissione Bilancio del Senato, in sede referente, avvierà l'esame martedì 23, ed è prevedibile che i testi saranno oggetto di molte modifiche. La UIL ha subito evidenziato le criticità riferite ai lavoratori del settore pubblico ed in particolare della scuola e sta sollecitando modifiche nel corso della conversione parlamentare

 

DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

(GU n.188 del 13-8-2011 )

 

Testo art. 1

Note UIL Scuola

7. All'articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Nella ipotesi prevista dal primo periodo del presente comma ovvero nel caso in cui non siano assicurati gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2, con le modalità previste dal citato primo periodo può essere disposto, nel rispetto degli equilibri di bilancio pluriennale, il differimento, senza interessi, del pagamento della tredicesima mensilità dovuta ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tre rate annuali posticipate. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni tecniche per l'attuazione del presente comma".

 

 

Da come è  scritta, la norma sul differimento in tre rate posticipate della tredicesima risulta davvero confusa per la sua concreta applicazione. Sono previsti due casi: scostamenti rilevanti dal DEF (primo periodo del comma 12 dell’art. 10 della legge 111/2011 e risparmi (comma 2 del medesimo art. 10)   che si riferiscono al bilancio globale del MIUR: non si capisce che c’entrino le singole scuole.

 

E comunque è prevista l’emanazione di uno specifico decreto del MEF per stabilirne le norme tecniche (senza indicare quando).

16. Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014.

(…11.  Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono  risolvere,  fermo  restando quanto previsto dalla disciplina vigente  in  materia  di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto  lavoro  con  un  preavviso  di  sei  mesi… ndr) 

 È confermata per gli anni 2012, 2013 e 2014 la possibilità di risolvere di autorità il rapporto di lavoro, con preavviso di 6 mesi, al compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni.

 

La disposizione risulta in forte contrasto con il dibattito in corso sul sistema previdenziale.

17. All'articolo 16, comma 1, del decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al secondo periodo, le parole: "accogliere la richiesta", sono sostituite dalle seguenti: "trattenere in  servizio  il  dipendente";

nel medesimo periodo, la parola: "richiedente", e'  sostituita  dalla seguente: "dipendente";

    b) al terzo periodo, le parole: "La domanda di", sono  sostituite dalle seguenti: "La disponibilità al";

    c) al quarto periodo, le  parole:  "presentano  la  domanda",  è sostituita dalle seguenti: "esprimono la disponibilità".

Modifiche marginali alla facoltà di richiedere il trattamento in servizio per un biennio oltre il 65° anno di età.

 

Si riporta il nuovo testo con evidenziate le modifiche:

Art. 16. Prosecuzione del rapporto di lavoro

1. E' in facolta' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso e' data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di (accogliere la richiesta) à(trattenere in servizio il dipendente) in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal (richiedente) à(dipendente) in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. (La domanda di) à(La disponibilità al)  trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive (presentano la domanda) à(esprimono la disponibilità) almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo.

21. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento  ai  soggetti che maturano i requisiti  per  il  pensionamento  a  decorrere  dalla predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "anno scolastico  e  accademico"  inserire  la seguente: "dell'anno successivo". Resta  ferma  l'applicazione  della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore  del  presente  comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.

Finestra pensionistica scuola dal 2012:

- per chi matura il diritto a pensione tra il 1° settembre e il 31 dicembre, la stessa sarà corrisposta, come ora, dal 1° settembre successivo;

- per chi matura tale diritto a partire dal 1° gennaio e fino al 31 agosto, la pensione non sarà corrisposta al 1° settembre dell’anno in cui si matura il requisito, ma da quello successivo.

22. Con effetto dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla  predetta  data  all'articolo  3  del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni  con

legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 2 le parole "decorsi sei mesi  dalla  cessazione  del rapporto  di  lavoro."  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di  servizio  prevista  dalle  norme  di  legge  o   di   regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi  dalla  cessazione del rapporto di lavoro.";

    b)  al  comma  5  sono  soppresse  le   seguenti   parole:   "per raggiungimento dei limiti  di  età  o  di  servizio  previsti  dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a  riposo  d'ufficio  a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle   norme    di    legge    o    di    regolamento    applicabili nell'amministrazione,".

Differimento del pagamento della buonuscita:

- nel caso di pensionamento per anzianità il pagamento della buonuscita avviene dopo 24 mesi dal pensionamento, anziché dopo 6 mesi;

- nel caso di pensionamento per limiti di età (65 anni) o di servizio (40 anni), il pagamento della buonuscita avviene dopo 6 mesi, anziché 3 mesi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Resta  ferma  l'applicazione  della  disciplina  vigente  prima dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento  prima  della  data  di  entrata  in vigore del presente decreto e,  limitatamente  al  personale  per  il quale la decorrenza del trattamento pensionistico e' disciplinata  in base al comma 9 dell'articolo 59 della legge  27  dicembre  1997,  n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i  soggetti  che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31  dicembre 2011.

Per il personale della scuola le  predette disposizioni sulla buonuscita non trovano applicazione sia nei confronti di coloro che cesseranno dal servizio dal 1° settembre 2011 che di coloro maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.

 

 

 

Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 non si applicano nei casi di cessazione dal servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente. Per questo personale restano in vigore le norme di cui al decreto legge 79/1997. liquidazione entro tre mesi decorsi i quali sono dovuti gli interessi. (ndr)

29. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di'  cui  all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi  i magistrati, su  richiesta  del  datore  di  lavoro,  sono  tenuti  ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro  e  sede  diversi  sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e  produttive  con riferimento   ai   piani   della   performance   o   ai   piani    di razionalizzazione,  secondo  criteri   ed   ambiti   regolati   dalla contrattazione collettiva di comparto. Nelle  more  della  disciplina contrattuale si fa  riferimento  ai  criteri  datoriali,  oggetto  di informativa preventiva, e il trasferimento e'  consentito  in  ambito del  territorio  regionale  di  riferimento;  per  il  personale  del Ministero dell'interno il trasferimento può essere disposto anche al di fuori del territorio regionale di riferimento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico della finanza pubblica.

Va verificato se sia applicabile al personale della scuola la norma sulla mobilità “…sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e  produttive…” stabilite dalla contrattazione, nelle more della quale  “…si fa  riferimento  ai  criteri  datoriali,  oggetto  di informativa preventiva…”

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Ultimo aggiornamento (Lunedì 22 Agosto 2011 19:59)

 

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