MOBILITÀ SCUOLA: ISTRUZIONI, FAQ E NORMATIVA
Le scadenze. |
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Federazione MOBILITA’: Presentazione domande esclusivamente in modalità online. Le scadenze:
DOMANDE & RISPOSTE (… vai alle nostre FAQ) Sono un docente immesso in ruolo nel 2020/21. Se ottengo il trasferimento per l’a.s. 2022/23, potrò richiedere trasferimento per il 2023/24 e assegnazione provvisoria per il 2022/23? NO. Il comma 5 dell’art. 1 della O.M. è molto chiaro su questo punto e recita: “… per i docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2020/21 che acquisiscono la titolarità su istituzione scolastica a seguito delle operazioni di mobilità del corrente anno, il vincolo triennale di permanenza su istituzione scolastica di cui al precedente comma 4 [legge 23 luglio 2021, n. 106] decorre dal 2022/23.” L’artificio introdotto nel Contratto della c.d. “acquisizione della titolarità” mediante domanda di trasferimento, che riguarda anche gli assunti nel 2020/21, diventa un vero e proprio boomerang per tali docenti nel momento in cui otterranno il trasferimento richiesto per il 2022/23. Infatti, dopo aver scontato già due anni di vincolo (2020/21 e 2021/22), bloccati sia nei trasferimenti che nelle assegnazioni provvisorie/utilizzi e art. 36 CCNL/2007, se ottengono ora il trasferimento, provinciale o interprovinciale (con qualsiasi codice utilizzato per le preferenze), si vedranno bloccati per i successivi 3 anni, a decorrere dal 2022/23. Saranno svincolati solo a partire dalla mobilità per l’a.s. 2025/26. Per l’assegnazione provvisoria/utilizzo stessa sorte: ottenendo il trasferimento non potranno richiedere assegnazione provvisoria/utilizzo per gli aa.ss. 2022/23, 2023/24 e 2024/2025. In poche parole, ottenendo il trasferimento per il 2022/23, il docente sconterà in tutto 5 anni di blocco! DOMANDE & RISPOSTE (… vai alle nostre FAQ) Sono un docente immesso in ruolo nell’a.s. 2021/22. Se ottengo il trasferimento per l’a.s. 2022/23, potrò richiedere trasferimento per l’anno scolastico successivo e assegnazione provvisoria per il 2022/23? NO. Il docente assunto nel 2021/22 ha un blocco triennale dall’anno di immissione in ruolo che ricomincia se, nell’a.s. 2022/23, ottiene trasferimento. Per cui: – Se, per l’a.s. 2022/23, fa domanda e ottiene un trasferimento provinciale o interprovinciale (con qualsiasi codice utilizzato per le preferenze), resta bloccato nella nuova scuola per tre anni e di conseguenza non potrà richiedere trasferimento/passaggio, assegnazione provvisoria/utilizzo o art. 36 CCNL/2007 per il 2023/24 e per il 2024/25. Sarà svincolato solo a partire dalla mobilità per l’a.s. 2025/26. Non potrà inoltre richiedere assegnazione provvisoria/utilizzo o art. 36 CCNL/2007 per il 2022/23. – Se, per l’a.s. 2022/23, non fa domanda, o la presenta e non ottiene nulla, acquisisce la titolarità nella scuola di immissione in ruolo l’1/9/2021 con vincolo di tre anni (2021/22, 2022/23, 2023/24) di conseguenza non potrà richiedere trasferimento/passaggio, assegnazione provvisoria/utilizzo o art. 36 CCNL/2007 per il 2023/24. Sarà svincolato solo a partire dalla mobilità per l’a.s. 2024/25. Non potrà inoltre richiedere assegnazione provvisoria/utilizzo o art. 36 CCNL/2007 per il 2022/23. DOCUMENTAZIONE
[N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota UIL SCUOLA RUA originale e/o disponibili sui siti segnalati *] §§§§§§§§§§ |
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Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link» UIL SCUOLA RUA |
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^Fonte» UIL SCUOLA RUA_27FEB2022=RS_2022-02-27» |
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Documentazione correlata e/o richiamata»
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» www.reporterscuola.it -
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