1) Documentazione (su internet)
Fonte: UIL Scuola
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Pagamento ferie non godute:
Giudice riconosce il diritto a sette docenti
che avevano presentato ricorso con la Uil Scuola

Il Tribunale di Reggio Emilia ha riconosciuto a sette docenti il diritto a ottenere il pagamento dei giorni di ferie non godute e non retribuite, nell'anno scolastico 2012-13. A seguito della sentenza del Tribunale ogni docente, potrà riscuotere una cifra fra i 1.500 e 2.000 euro.

Giuseppe D'Aprile, segretario generale della Uil Scuola Emilia-Romagna e Reggio Emilia, parla di "sentenza pilota" dove il giudice "riconosce e ristabilisce un diritto negato; uno dei tanti troppi diritti negati in questi tempi agli insegnanti". La UIL Scuola prende atto positivamente che «il giudice ha concluso che i lavoratori hanno diritto alla monetizzazione delle ferie in quanto nessuna norma che lo escludeva era vigente alla fine del loro rapporto di lavoro (30 giugno 2013).« Vi è inoltre una precisazione molto importante «dai giorni di ferie maturati non possono essere sottratte le giornate di sospensione delle lezioni in quanto la fruizione dei riposi, fino al 1 settembre 2013, continua a essere disciplinata dall'articolo 19 CCLN comparto scuola».

Una sentenza che, per D'Aprile, «si colloca nel solco tracciato dalle pronunce della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato che riconoscono al lavoratore il diritto di beneficiare di un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di 'monetizzare' le ferie».

Questa sentenza individua e ristabilisce «un diritto negato; uno dei tanti troppi diritti negati in questi tempi agli insegnanti».

I sette docenti citavano in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di giudice del lavoro, affinché fosse accertato il loro diritto al pagamento delle ferie non godute relativamente all’A.s. 2012/2013, e chiedevano che fossero liquidate ai sensi dell’art. 19 comma 1 e 2 CCNL e le amministrazioni resistenti fossero condannate al pagamento delle relative differenze retributive.

I docenti hanno affidato alla Uil Scuola e agli avvocati Domenico Naso e Cinzia Ganzerli, la difesa. Con questa azione si è inteso contestare la pretesa dell’Amministrazione di interpretare estensivamente quanto erroneamente trascritto nel D.L. 95/2012 (convertito dalla legge 135/2012) che all’articolo 5, comma 8, prevede che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi».

D’Aprile segnala che la legge 228/2012 che, all’articolo 1, comma 54, tenta di stabilire al comma «54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.»

La legge tenta di "chiudere" con i commi 55 e 56:

«55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».

56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.»

Partendo da questi elementi spiega il Giuseppe D'Aprile, segretario generale della Uil Scuola Emilia-Romagna e Reggio Emilia, il giudice «ha concluso che i lavoratori hanno diritto alla monetizzazione delle ferie in quanto nessuna norma che lo escludeva era vigente alla fine del loro rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2013. Inoltre è stato precisato che dai giorni di ferie maturati non possono essere sottratte le giornate di sospensione delle lezioni in quanto la fruizione dei riposi, fino al 1 settembre 2013, continua ad essere disciplinata dall’articolo 19 C.C.N.L. comparto scuola».

Inoltre questa decisione, per D’Aprile, «si colloca nel solco tracciato dalle pronunce della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato che riconoscono al lavoratore il diritto di beneficiare di un’indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di “monetizzare” le ferie (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 ottobre 2000, n. 13860; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 8 ottobre 2010, n. 7360)». Inoltre precisa «il diritto alle ferie, riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta (sentenza n. 189 del 1980), mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell’ottica di un equilibrato «contemperamento delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore (sentenza n. 66 del 1963)».

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Ultimo aggiornamento (Martedì 11 Ottobre 2016 20:56)

 

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