L’onorevole Manuela Ghizzoni ha presentato una interrogazione ai ministri Fornero e Profumo.

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Onorevole Manuela Ghizzoni (PD), 11 settembre 2012, Interrogazione


Interrogazione a Fornero e Profumo sui pensionandi della scuola

Alla luce delle recenti sentenze, ho ritenuto opportuno interrogare nuovamente i ministri coinvolti. Ad una risposta non possono esimersi.

Al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca – Per sapere – premesso che:

il comma 1 dell’articolo 1 del D.P.R. 351/98 vincola la cessazione dal servizio nel comparto Scuola “all’inizio dell’anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata”; pertanto in detto comparto, al fine di garantire la continuità didattica, la finestra di uscita è costituita da un solo giorno (il 1°settembre) per ogni anno;

in virtù di tale disposizione – che non ha subito modifiche, nonostante i reiterati interventi in materia previdenziale approvati negli ultimi anni – il personale di detto comparto ha iniziato l’anno scolastico 2011/2012 con il vincolo di concluderlo e, a differenza di tutti gli altri lavoratori, di non poter cessare dal servizio prima del 1 settembre 2012, indipendentemente dalle modifiche intervenute in materia di trattamenti pensionistici;

all’avvio dell’anno scolastico 2011/2012 (1° settembre 2011) era vigente il sistema delle cosiddette quote, risultanti dalla somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva, ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 243, così come modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, e l’eventuale pensione anticipata in base al requisito di anzianità contributiva;
in virtù di tale normativa, docenti e personale ausiliario tecnico-amministrativo, già nei mesi di ottobre e novembre 2011, hanno presentato domanda di collocamento a riposo e di dimissioni ai sensi del richiamato regolamento, finalizzata al trattamento di quiescenza ai sensi della legge n. 247 del 2007;

il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non differenzia in alcun modo la normativa previdenziale relativa al comparto scuola rispetto a quella degli altri settori pubblici e privati, non tenendo in alcun conto il fatto che i lavoratori della scuola possono andare in pensione un solo giorno all’anno, il 1 settembre, indipendentemente dalla data di maturazione dei requisiti, per le giuste esigenze di funzionalità e di continuità didattica;

di tale specificità, invece, si è tenuto sempre conto in tutte le normative in materia pensionistica antecedenti la cosiddetta “riforma Fornero”. Il ‘Comparto Scuola’, in virtù della specificità espressa anche nel richiamato D.P.R. 351/98, ha sempre goduto di apposita normativa in ordine al trattamento pensionistico: in particolare, si ricordano l’articolo 59, comma 9, della legge 449/1997; l’articolo 1 ,comma 2, lettera a) e comma 5 lettera d) della Legge 247/2007; l’articolo 12, comma 1 lettera c) e comma 2 lettera c) della legge 122/2010; nonché l’articolo 1, comma 21, della Legge 148/2011;

rilevato che,

sono circa tremila i dipendenti della scuola che, nonostante abbiano maturato il diritto alla pensione secondo le regole previgenti alla Riforma, inizieranno l’ormai imminente anno scolastico;

un numero rilevante di docenti e personale ATA interessati dal provvedimento ha adito le vie legali, ottenendo pronunciamenti favorevoli da parte di alcuni Giudici del Lavoro italiani, come quelli preposti ai Tribunali di Oristano (N.d.R.: vedi documentazione UIL Scuola), di Torino, di Venezia e Siena, che hanno accertato il diritto dei ricorrenti ad essere collocati in quiescenza dal 31 agosto 2012 con trattamento pensionistico dal 1 settembre 2012. Sottolineando tra l’altro, in particolare con all’ordinanza resa dal Tribunale di Venezia, l’evidente discordanza tra le norme speciali della scuola, quali il DPR 351/98 e la circolare della Funzione Pubblica (n. 2 del 8 marzo 2012), e quelle della riforma Fornero;

L’Ordinanza di Venezia nelle proprie argomentazioni mette in rilievo i contenuti della circolare della Funzione Pubblica (n. 2 del 8 marzo 2012) con i quali si afferma espressamente che: (…) rispetto al comparto scuola, rimanga ferma la vigenza degli specifici termini di cessazione dal servizio stabiliti in relazione all’inizio dell’anno scolastico per le esigenze di servizio e per tali motivi, ad avviso del giudicante, la legge di riforma pare occuparsi esclusivamente dei requisiti per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico e per questo, a conclusione, tutto il resto, afferente ad altri aspetti come ad es. il termine, rimane regolato dalla vecchia normativa (…);

Lo stesso giudice opera poi una basilare distinzione tra il momento di “maturazione” del diritto dei ricorrenti, momento che coincide con il 1 settembre 2011, ossia con l’inizio dell’anno scolastico 2011-2012, e momento di “decorrenza” dello stesso diritto, che coincide invece con il 31 agosto 2012, fine dell’anno scolastico, e dice che i ricorrenti avevano maturato un “diritto acquisito e non ancora esercitato”;

inoltre, il Giudice del lavoro di Siena ha accolto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24 del decreto-legge 201/2011 sollevata dalla Segreteria Nazionale della CISL SCUOLA, perché configgente con gli artt. 2 e 38, 3, 97, 11 e 117 della Cost. e con l’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali, rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale;

Considerato che,

nel corso della discussione sul decreto di proroga termini, è stato accolto dal Governo un ordine del giorno a prima firma dell’interrogante (n. 9/4865-AR/79) che impegna il Governo ad adottare al più presto misure volte a differire al 31 agosto 2012 il termine previsto dalla riforma Fornero per la maturazione dei requisiti con la normativa previgente;

in fase di discussione del Dl n. 95 (noto come Spending review) si è avanzata in entrambi i rami del Parlamento l’opportunità di intervenire al fine di differire al 31 agosto 2012 il termine previsto dalla riforma Fornero che si è però risolta, con l’approvazione del comma 20 bis dell’articolo 14, riconoscendo tale requisito esclusivamente ai docenti in esubero;

un intervento volto a garantire il rispetto della specificità della condizione del personale della scuola e conseguentemente l’equità di trattamento tra tutti i lavoratori in relazione ai requisiti per il pensionamento, consentirebbe anche di incrementare le immissioni di docenti giovani all’interno della scuola, riducendo il precariato e contrastando un’anomalia propria dell’Italia, che risulta essere il Paese dell’Unione europea con la percentuale più alta di insegnanti ultra cinquantenni e quella più bassa di insegnanti al di sotto dei 30 anni;

la “finestra speciale” di cui hanno sempre beneficiato i lavoratori della scuola era comunque legata alla salvaguardia della qualità e continuità del servizio scolastico e per questo non un privilegio di pochi ma un esigenza legata ad un bene comune: l’istruzione dei nostri alunni :-

Se i ministri interrogati non ritengano necessario attivarsi con la massima sollecitudine, anche in virtù dei pronunciamenti da parte di alcuni Giudici del Lavoro italiani, al fine di eliminare tale evidente e iniqua disparità di trattamento riservata ingiustamente ai lavoratori della scuola che inoltre penalizza la qualità scolastica e non garantisce una continuità didattica.


Estratto

Documentazione disponibile (sito esterno, www.manuelaghizzoni.it) >>>

Onorevole Manuela Ghizzoni (PD), 11 settembre 2012, Interrogazione



Interrogazione a Fornero e Profumo sui pensionandi della scuola

pubblicato il 11/09/2012

Per prendere visione >>>

Sito On. Manuela Ghizzoni

http://www.manuelaghizzoni.it/


 

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