In assenza “… di un rinnovo ex lege …”

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PERSONALE LAVORATORE FRAGILE

In data 28 febbraio è terminata la possibilità per il personale lavoratore fragile (in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche, svolgimento di relative terapie salvavita, riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità) di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto, e, laddove ciò non sia possibile, ad essere collocati in malattia con l'equiparazione di tale periodo a "ricovero ospedaliero".

Tali possibilità, originariamente previste fino al 15 ottobre 2020 (articolo 26 del D.L. n. 18/2020, comma 2, come modificato dall'art. 26, comma 1-bis, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104) sono state successivamente previste dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021 dalla Legge di bilancio.

Una misura che comunque ha dato solo una parziale soluzione al problema dei lavoratori fragili che ad oggi resta irrisolto per coloro i quali non hanno potuto e non potranno svolgere nessuna altra mansione o il lavoro agile.  Senza considerare che l'equiparazione dell'assenza a "ricovero ospedaliero" è rientrata comunque nel conteggio della malattia (a meno che non si è trattato di casi di gravi patologie con terapie parzialmente invalidanti).

Dal 1° marzo, pertanto anche per tale personale, a meno di un rinnovo ex lege, eventuali periodi di malattia d'ufficio a seguito di provvedimenti del medico competente rientreranno nella malattia ordinaria.

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Da/ Fonte/ Titolare»
UIL SCUOLA RUA
Documentazione
febbraio 2021


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Estratto

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