Analisi delle norme che riguardano immissioni in ruolo, formazione, sussidi, DSA, ex LSU, Assistenti tecnici, DS, DSGA, scuole innovative, Sistema duale, Sostegno …

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Federazione
UIL SCUOLA RUA

Comunicato stampa
Roma, 30 Dicembre 2020

Legge di Bilancio 2021: la nostra scheda commentata sulle misure per la scuola

Via libero definitivo della Legge di Bilancio 2021 con l’approvazione di oggi al Senato.

Nel link la scheda di lettura commentata delle norme che riguardano la scuola.

Documentazione>
1) La Scheda di lettura commentata
2) Turi: una finanziaria elettorale senza elezioni
[N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota UIL SCUOLA originale e/o disponibili sui siti segnalati *]


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Estratto

Federazione
UIL SCUOLA RUA

30 dicembre 2020

LEGGE DI BILANCIO 2021
LE DISPOSIZIONI PREVISTE PER LA SCUOLA
Scheda di lettura commentata
delle norme che riguardano la scuola

IMMISSIONE IN RUOLO POSTI DI SOSTEGNO
Art. 1 comma 960

È prevista, a partire dal prossimo anno scolastico, l’assunzione a tempo indeterminato, dalle graduatorie utili alle immissioni in ruolo, per un totale di 25.000 docenti di sostegno. Le 25.000 immissioni in ruolo sono ripartite in un triennio:

- a.s. 21/22: 5.000 posti;
- a.s. 22/23: 11.000 posti;
- a.s. 23/24: 9.000 posti.

Per la ripartizione delle risorse, disponibili a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, provvederà con apposito decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Appare chiaro che-eccetto per i primi 5.000 posti-il resto appare come una promessa da realizzare, senza alcuna garanzia, visto che la stessa Legge di Bilancio stanzia somme per la formazione di tutti i docenti per l’insegnamento sul sostegno. Ciò fa pensare ad una riduzione dell’organico di sostegno piuttosto che di un suo incremento.

FONDO PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI DOCENTI
Art. 1 comma 961

Il fondo è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2021.

- È destinato a tutti i docenti non in possesso della specializzazione che insegnano in classi in cui è presente un alunno disabile.
- Il monte orario di formazione non può essere inferiore a 25 ore.
- Sono esonerati i docenti già in possesso della specializzazione.
- Non sono previste forme di esonero per chi deve frequentare il corso.

I criteri e le modalità saranno stabiliti con decreto del Ministero dell’istruzione, da adottarsi entro 30 trenta giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio.

Una norma che prefigura la possibile limitazione-eliminazione del docente di sostegno. Una misura di dubbia legittimità per l’obbligatorietà che andrebbe ad introdurre con una evidente invasione di materie che per loro natura sono contrattuali.

Ancora una volta si evidenzia la volontà autoritaria di governance per decreto. Si introducono per legge obblighi che non ci sono nel contratto.

SUSSIDI DIDATTICI PER ALUNNI CON DISABILITÀ
Art. 1 comma 962

Sono previsti in totale 30 milioni di euro per il triennio 20/21 (10 milioni) - 21/22 (10 milioni) - 22/23 (10 milioni) finalizzato all’acquisto e alla manutenzione di sussidi didattici per le scuole che accolgono gli alunni con disabilità.

Si continua a privilegiare l’investimento sulle cose piuttosto che sulle persone, sui lavoratori.

STUDENTI CON DIAGNOSI DSA
Art. 1 comma 963

La misura interviene per rimarcare quanto già previsto dall’art. 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), ovvero che gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. Si specifica che a tali fini non si devono intaccare le risorse previste dalla legge n. 104/92 per le persone con disabilità.

CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO PIENO PER I COLLABORATORI SCOLATICI EX LSU COPERTURA POSTI PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO
Art. 1 commi 964 e 965

Comma 965 -Per gli EX LSU è prevista:

-la trasformazione a tempo pieno, dal 1° gennaio 2021, del contratto di lavoro di 4.485 collaboratori scolastici già assunti a tempo parziale dal 1° marzo 2020;

-l’assunzione a tempo pieno, dal 1° settembre 2021, sino ad un massimo di 45 unità, di ulteriori collaboratori scolastici.

Si tratta di personale proveniente dalle imprese di pulizia impegnate nelle scuole, del quale, poi, a determinate condizioni, è stata prevista la stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico.

Comma 965 (Ulteriori disposizioni per la stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico).

È prevista una apposita graduatoria nazionale per chi non ha potuto partecipare alla seconda procedura selettiva per mancanza di posti nella provincia di appartenenza. A tal fine:

-l’inserimento è a domanda;
-la graduatoria è formulata sulla base del punteggio attribuito sulla base di quanto previsto per la medesima seconda procedura selettiva.

All’esito di tali procedure sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili, nel limite dei posti residuati rispetto agli 11.263 già autorizzati.

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO

Sono autorizzate inoltre, ulteriori 2.288 nomine in ruolo rispetto alle ordinarie capacità assunzionali (che per il personale ATA prevedono esclusivamente la copertura del turnover), sui posti rimasti vacanti nell’a.s. 2020/21, per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario. (Eventuali supplenti che ricoprono tali posti resteranno in servizio fino al termine della supplenza).

Se le assunzioni del personale ex LSU vengono ‘forzate’ in province dove l’organico è saturo, si determinerà un esubero nel profilo che - a sua volta - creerà problemi per le immissioni in ruolo dei prossimi anni in quanto il MEF generalmente non autorizza assunzioni a tempo indeterminato dei profili in esubero nazionale, anche di poche unità.

ASSISTENTI TECNICI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E I GRADO
Art. 1 commi 966 e 967

È prevista la proroga al 30/6/2021 delle supplenze dei 1.000 assistenti tecnici assunti al primo ciclo che al momento hanno un contratto di supplenza fino al 31/12/2020.Inoltre, è previsto:

-l’incremento della dotazione organica del personale tecnico di 1.000 posti a decorrere dall’a.s. 2021/22;
-la possibilità di assumere complessivamente fino a 1.000 assistenti tecnici.

POTENZIAMENTO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Art. 1 comma 968

Sono previsti 1.000 posti di potenziamento da ripartire tra le Regioni.

Il riparto tra le Regioni avverrà con decreto del Ministero dell’istruzione.

Misura che appare insufficiente di fronte dell’esigenza di introdurre l’obbligo scolastico per il settore 3-6 anni

FONDO 0-6 ANNI
Art. 1 comma 969

È il Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione per finanziare nuove costruzioni, ristrutturazioni edilizie, gestione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, formazione del personale ecc.

È previsto un incremento del Fondo di 60 milioni di euro.

EQUIPE FORMATIVE INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE NELLE SCUOLE
4 Art. 1 commi 970 e 971

Per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23Sono le équipe formative territoriali dei docenti, che si occupano dell’attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale, per accelerare i processi di innovazione nelle scuole, promuovere la formazione del personale e potenziare le competenze di studentesse e studenti sulle metodologie didattiche innovative e sulla didattica digitale integrata (legge 107/2015).

Per gli anni scolastici 2021-22 e 2022-2023dagli attuali 120 docenti esonerati totalmente dall’insegnamento si passa a:

-20 docenti pari da porre in posizione di comando presso gli Uffici scolastici regionali e presso l’Amministrazione centrale da destinare esclusivamente ad azioni di supporto al Piano nazionale per la scuola digitale;

-un numero massimo di ulteriori 200 docenti da porre in semi esonero dall’esercizio delle attività didattiche per il 50% dell’orario di servizio.

A tal fine è autorizzata la spesa pari a euro 1.446.158 per l’anno 2021, euro 3.615.396 per l’anno 2022 ed euro 2.169.238 per l’anno 2023.

Si sottraggono docenti dalle classi senza un progetto complessivo e si interviene in ambito contrattuale

CONCORSO PER DSGA NELLE SCUOLE BANDITO NEL 2018
Art. 1 commi 972 e 97

È eliminata la percentuale degli idonei nei posti messi a concorso per la singola regione che impediva ad una parte del personale DSGA di accedere al ruolo nonostante avesse superato il concorso.

Si ricorda che la percentuale degli idonei era stata originariamente prevista dal bando (20%) ed elevata (30%) prima dalla L. 159/2019 e successivamente (50%) dal D.L. 126/2019.

Una norma che va nella direzione di coprire posti a fronte di vacanze di posti significativi. Non si trova ancora il modo di stabilizzare i DSGA facenti funzione che sono stati scaricati, scegliendo di non attuare l’accordo sindacale

PERSONALE UTILIZZATO PRESSO GLI ENTI DEL DISAGIO GIOVANILE OPRESSO LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEL SETTORE SCUOLA
Art. 1 comma 974

Per l’a.s. 2020/21 possono essere disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di 150 unità.

Tali assegnazioni possono essere disposte:

-presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti;
-presso le associazioni professionali del personale direttivo e docente e presso gli enti cooperativi da esse promossi;
-presso gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

È inoltre possibile il collocamento presso università ed enti di ricerca e formazione con oneri a carico di questi ultimi.

Una norma che conferma l’utilizzo di personale della scuola per finalità complementari, ma non significative per il sistema scolastico che dovrebbe aumentare i docenti in classe e non quelli fuori della classe

SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO
Art. 1 commi 975 - 977

Al fine di modificare in più parti il decreto legislativo n.64 del 2017, recante disciplina della scuola italiane all’estero:

-sono trasferte al MAECI le risorse di personale (dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo) destinate a gestire le attività collegate alla formazione italiana nel mondo, unitamente alle competenze in ordine alle attività di formazione, di selezione e di assegnazione temporanea ed invio in missione di detto personale.

Ulteriori disposizioni riguardano il servizio di detto personale presso sedi disagiate e la designazione di candidati ai posti di direttore e di direttore aggiunto nelle scuole europee, parimenti rimessa al MAECI.

Un ritorno al passato come in un gioco dell’oca tutto da scoprire nell’esito, certo è che il sistema passa, anzi ripassa, al ministero degli Affari Esteri.

DISCIPLINA TRANSITORIA PER L’ATTRIBUZIONE ALLE SCUOLE DI DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA
Art. 1 commi 978 e 979

Per l’a.s. 2021/22cambiano i parametri del dimensionamento scolastico.

Il numero minimo di alunni necessario per l’attribuzione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e di un DSGA titolari è di:

-500 alunni;
-ovvero di 300 alunni per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

Si ricorda che la norma ordinaria ne prevede rispettivamente 600 e 400.

È un primo segnale che va nella direzione giusta ma che non basta. Questa Legge di Bilancio lo prevede solo per il prossimo anno scolastico (2021/22). Cosa accadrà dal 2022/23?

Si ritorna ai parametri finora vigenti? Un altro intervento spot.

Manca un intervento strutturale in una materia che dovrebbe permettere di far scomparire completamente i parametri numerici, per tornare alle scuole di prossimità che avrebbero potuto già assorbire l’urto della pandemia. Bisogna cambiare a trecentosessanta gradi le politiche neo liberiste degli ultimi 20 anni.

NUOVE PROCEDURE SELETTIVE PER L’ACCESSO AL RUOLO DI DOCENTI SU POSTI DI SOSTEGNO
Art. 1 comma 980

Il Ministero dell’istruzione è autorizzato a bandire procedure concorsuali per l’accesso al ruolo di docenti su posti di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione:

- attraverso una procedura selettiva;
- su base regionale.

Al termine della procedura si costituisce una graduatoria da cui si potrà attingere, sempre nel limite dei posti annualmente autorizzati, solo in caso di esaurimento delle graduatorie concorsuali per le immissioni in ruolo compresa la procedura di spostamento in altre regioni (compresa la “Chiamata veloce”).

Le graduatorie avranno natura permanente e saranno aggiornate ogni due anni anche in ordine al punteggio e a seguito di nuove procedure della stessa tipologia. I potenziali candidati potrebbero essere circa 60.000.

Con decreto del Ministro dell'istruzione sono disciplinati:

- il contenuto del bando;
- i termini e le modalità di presentazione delle domande;
- la configurazione della prova ovvero delle prove concorsuali e le relative griglie di valutazione;
- i titoli valutabili;
- la composizione delle commissioni giudicatrici;
- le modalità e i titoli per l'aggiornamento delle graduatorie;
- il contributo di segreteria, che deve essere tale da coprire integralmente la spesa di organizzazione ed espletamento della procedura.

Non vorremmo che si trattasse solo di un ulteriore ‘concorsino straordinario’ per inseguire qualche fallace consenso elettoralistico.

Una misura che andrebbe inserita in un quadro organico di reclutamento stabile, che dovrebbe riguardare tutti e mirare ad un nuovo sistema di reclutamento, che sostituisca quello fallito dei molteplici concorsi che non coincidono con i tempi della scuola.

DIRIGENTI SCOLASTICI
Art. 1 commi 981 e 982

Istituzione di un Fondo, con una dotazione di € 25,856 mln per il 2021, volto ad evitare la ripetizione di somme già erogate ai dirigenti scolastici nell’a.s. 2019/2020 in conseguenza dell’ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all’a.s. 2016/2017.

Un atto dovuto: risolve il problema del FUN e impedisce la restituzione di somme già percepite.

SCUOLE INNOVATIVE NEI PICCOLI COMUNI DELLE REGIONI MERIDIONALI
Art. 1 commi 203 - 205

Al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni del Sud Italia, è previsto un investimento € 40 mln per la costruzione di scuole innovative (art. 1, co. 153, L. 107/2015) in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti delle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

In particolare, gli interventi sono individuati attraverso uno specifico avviso pubblico predisposto dal Ministero dell’istruzione, di concerto con il Ministero per il sud e la coesione territoriale.

Dubitiamo che siano le scuole innovative a contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni.

È la presenza della scuola stessa ad essere il fattore trainante.

Perseguire una nuova offerta sul territorio significa passare dalle aggregazioni e dai parametri numerici alle scuole di prossimità. Un nuovo progetto da perseguire in controtendenza con le politiche neo liberiste degli ultimi 20 anni.

SISTEMA DUALE
Art. 1 comma 297

È aumentato da 50 a 55 mln di euro le risorse destinate ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro per il 2021, mentre è confermato lo stanziamento di 50 mln di euro per il 2022.

Tali risorse sono destinate ai percorsi formativi relativi all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di quelli relativi all'alternanza tra scuola e lavoro portando così il relativo finanziamento a 130 mln di euro per il 2021 e a 125 mln di euro per il 2022.

Sono risorse assegnate sulla base delle vecchie politiche, presenti nella Legge 107, che considera la scuola ancillare al mercato. Meglio sarebbe un riassetto della formazione professionale e una rivisitazione e rilancio degli istituti professionali di Stato.

FONDO PER L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE
Art. 1 comma 298

Il Fondo per l’istruzione e la formazione tecnica superiore (istituito dall’art. 1, co. 875, della L. 296/2006) è incremento di € 20 mln per il 2021.

Si sostengono corsi di formazione ‘vicolo cieco’ che sarebbe meglio inserire in un quadro organico di nuove qualifiche formative con crediti che diano sbocchi universitari.

PERSONALE LAVORATORE FRAGILE
Art. 1 commi 481 - 484

Per il personale lavoratore fragile in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da:

- immunodepressione;
- esiti da patologie oncologiche;
- svolgimento di relative terapie salvavita;
- riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.

È previsto, per il periodo che va dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021:

- che l’eventuale periodo di assenza sia equiparato ad assenza dal servizio per “ricovero ospedaliero” (articolo 26 del D.L. n. 18/2020, comma 2, come modificato dall'art. 26, comma 1-bis, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104). Possibilità originariamente prevista fino al15 di ottobre 2020;

- che svolga di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (articolo 26 del D.L. n. 18/2020, comma 2bis inserito dall'art. 26, comma 1-bis, del D.L. n. 104/2020). Possibilità al momento prevista fino al 31 dicembre 2020.

È autorizzata la spesa di 53,9 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei sopra descritti benefici.

Questa misura cerca di dare parziale soluzione al problema dei lavoratori fragili che resta però irrisolto per coloro che non possono svolgere nessuna altra mansione o il lavoro agile.

L’equiparazione dell’assenza a ricovero ospedaliero, inoltre, rientra comunque nel conteggio della malattia.

Se si considera il numero dei lavoratori fragili, già presenti nelle scuole, le somme stanziate per la loro sostituzione appare largamente sottostimato. Senza una attenta programmazione, ci potremmo trovare nelle stesse condizioni di insufficiente copertura per ‘mancata previsione di spesa’ a cui abbiamo già assistito con il cosiddetto ‘personale covid’.Si continua a scaricare sul personale la possibilità di trovare soluzioni di tutela, che invece riguardano il datore di lavoro, che può determinare il lavoro agile solo se sostituisce il personale con un supplente che garantisce la continuità della funzione che si svolge in presenza.

INCREMENTO DEL FONDO SICUREZZA SANITARIAESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO E DEL SECONDO CICLO PER L’A.S. 2020/2021
Art. 1 comma 503

- Si prevede uno stanziamento di € 30 mln per il 2021 per consentire lo svolgimento degli esami secondo gli standard di sicurezza sanitaria.

- Il Ministro dell’istruzione può adottare specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami, tra le quali anche quelle che sono state previste per l’a.s. 2019/2020.

Ricordiamo le misure previste nell’a.s. 2019/20 per gli esami della scuola di I e II grado:

- l’esame finale del I ciclo è coinciso con lo scrutinio finale. L’esame prevedeva la presentazione di un elaborato inerente una tematica individuata dal consiglio di classe di cui bisognava tenerne conto nella valutazione finale;

- per l’esame di Stato, invece, è stata prevista la sola prova orale ed era consentita l’ammissione all’esame in qualità di candidati interni a tutti gli studenti che avevano frequentato l’ultimo anno dell’istruzione secondaria di II grado presso le scuole statali e paritarie, anche in deroga ai requisiti già previsti (ovvero raggiungimento monte ore annuale obbligatorio, svolgimento prove Invalsi, svolgimento PCTO, votazione minima).

Una delega in bianco al ministro per decidere modi e tempi per gli esami di Stato del primo e del secondo grado. Si stanziano 30 milioni di euro per consentire gli standard di sicurezza sanitaria durante gli esami, riconoscendo – implicitamente - che ora non sono rispettati.

FONDO PER L’ATTIVAZIONE NEI LICEI MUSICALI DI CORSI AD INDIRIZZO JAZZISTICO E NEI NUOVI LINGUAGGI MUSICALI
Art. 1 commi 510 e 511

Istituito un fondo, con una dotazione di € 3 mln annui a decorrere dal 2021, finalizzato a consentire ai licei musicali di attivare corsi ad indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali. Le modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione.

Uno dei tanti rivoli finanziari che rispondono a logiche di natura particolare.

INTERVENTI PER PREVENIRE GLI EFFETTI DELL’EMERGENZA SANITARIA SULLA POVERTÀ EDUCATIVA DEI BAMBINI, DELLE BAMBINE E DEGLI ADOLESCENTI A RISCHIO
Art. 1 commi 512 e 513

Definisce un programma nazionale, della durata di 12 mesi, di ricerca e interventi sul contrasto alla povertà educativa.

Nell'attuazione del programma possono essere coinvolte università, scuole, istituti di cultura e organizzazioni del terzo settore.

A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, con una dotazione di € 2 mln per il 2021.

Ci sembra difficile contrastare la povertà educativa con 2 milioni di euro, ci sembra invece un modo per risolvere una qualche povertà politica.

CONTRIBUZIONE ALLE SCUOLE PARITARIE CHE ACCOLGONO ALUNNI CON DISABILITÀ
Art. 1 comma 514

È stanziato un rifinanziamento, nella misura di 70 milioni di euro per il 2021, del contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità (decreto-legge n. 42 del 2016).

Si tratta dell’ulteriore regalo alle scuole paritarie nascoste dalla foglia di fico del sostegno.

KIT DIGITALIZZAZIONE
Art. 1 commi 623 -625

Concessione di un dispositivo mobile in comodato gratuito dotato di connettività per un anno o di un bonus di valore equivalente a favore delle famiglie particolarmente disagiate (con un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui), con almeno un componente iscritto ad un ciclo di istruzione scolastica o universitaria.

Uno dei tanti bonus a cui questo governo ci sta abituando

INCREMENTO RISORSE PER GLI INVESTIMENTI DEGLI ENTI TERRITORIALI
Art. 1 commi 812 - 813

Modifica dell'articolo 7-ter, comma 1, del D.L. 22/2020

Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza da COVID-19, è prorogata, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, la possibilità per i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane di operare con i poteri dei commissari straordinari, previsti per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, prevedendo specifiche deroghe al Codice dei contratti pubblici.


Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link»

UIL SCUOLA RUA
www.uilscuola.it

UIL SCUOLA RUA

Dove


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^Fonte» UIL SCUOLA RUA_CS-Dcm_30DIC2020 = RS_2020-12-31»
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Ultimo aggiornamento (Giovedì 31 Dicembre 2020 21:18)