1) Documentazione
MIUR USR Umbria, 21 maggio 2015, Documento
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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
MIUR.AOODRUM.Registro Ufficiale(U).0006587.21-05-2015

Al Dirigente Scolastico
[…Omissis…]

Oggetto: Quesito assenze gravi patologie.

In riferimento alla nota della S.V. […Omissis…], con la quale chiede chiarimenti sull’assenza del personale della scuola affetto da gravi patologie, ed in particolare, cosa deve essere indicato nella documentazione giustificativa per la suddetta assenza qualora venga richiesta una visita specialistica relativa alla grave patologia, si fa presente che la disposizione di riferimento è l’art. 17 comma 9 del CCNL 2006/09 comparto scuola, il quale prevede che: “in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione”.

Considerato che il suddetto articolo parla di conseguenze certificate delle terapie, in detta dizione deve farsi rientrare qualsiasi effetto derivante dalle stesse, facendosi ricomprendere anche le eventuali visite specialistiche che si ritengano necessarie ai fini della corretta effettuazione della terapia, purché risulti con esattezza nella certificazione e venga rilasciata una specifica attestazione della visita specialistica effettuata e del periodo in cui si è svolta, al fine di giustificare l’eventuale assenza per l’ intera giornata dal servizio.

Il Dirigente
Domenico Petruzzo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993


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Estratto

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Ultimo aggiornamento (Mercoledì 27 Maggio 2015 09:11)