Le nuove disposizioni.

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1) Documentazione >

USR Lombardia, 4 aprile 2014, N. 7050


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USR Lombardia
Direzione Generale
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Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 7050
Milano, 4 aprile 2014

Ai dirigenti responsabili
degli Ambiti Territoriali dell’USR

Oggetto: D.L. 101 del 31 agosto 2013, convertito in L. 125 del 30 ottobre 2013 – “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” – art. 4, comma 16 bis – assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici

Gentili dirigenti,

con la presente si ricorda che, con L. 125 del 30.10.2013, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30.10. 2013, è stato convertito, se pur con modifiche, il D.L. 101 del 31.08.2013, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni“.

Al fine di contrastare il fenomeno dell’assenteismo nelle pubbliche amministrazioni, la citata legge di conversione introduce nuove disposizioni in materia di assenze dei pubblici dipendenti, ed in particolare per quanto riguarda visite, terapie, prestazioni specialistiche, esami diagnostici.

Nello specifico, l’art. 4, comma 16 bis del decreto in parola ha novellato il comma 5 ter dell’art. 55 septies del D.Lgs 165/2001, che oggi prevede che “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica.”.

Come può evincersi dal testo della norma, dunque:

- dove era citata l’assenza per malattia, ora si parla di permesso

- dove si prevedeva, a giustificazione dell’assenza, una attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura (anche privati) che avevano svolto la visita e/o la prestazione, oggi si chiede anche l’indicazione dell’orario di ingresso e uscita;

- è previsto che l’attestazione possa essere rilasciata in versione cartacea o on line.

In buona sostanza, la principale novità della legge di conversione si sostanzia nel fatto che il dipendente, per effettuare visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici non può più usufruire di giornate di malattia, ma dei permessi per documentati motivi personali o istituti contrattuali similari.

Per assicurare un’omogenea interpretazione della norma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato apposita circolare (n. 2/2013), tesa a fornire comuni indicazioni operative.

Dopo l’entrata in vigore della L. 125/2013 dunque, per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina del vigente CCNL di Comparto (o istituti contrattuali similari o alternativi quali i permessi brevi a recupero o riposi compensativi).

La giustificazione di tale assenza, ove ciò sia richiesto per poter legittimamente fruire del beneficio (es: permessi per documentati motivi personali), dovrà conseguentemente avvenire, come più sopra anticipato, mediante produzione di attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza).

Tale attestazione potrà essere consegnata al dipendente per il successivo inoltro alla P.A. di appartenenza oppure trasmessa direttamente a quest’ultima per via telematica a cura del medico o della struttura.

Nel caso di trasmissione telematica, come ovvio, dovrà essere presente il file scansionato in formato PDF dell’attestazione.

Dalla attestazione di presenza dovranno necessariamente risultare:

- la qualifica e la sottoscrizione del soggetto redattore;

- l’indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione;

- la data, l’orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione.

In proposito si deve precisare che l’attestazione di presenza non è una certificazione di malattia e, pertanto, essa non deve riportare l’indicazione della diagnosi né il tipo di prestazione somministrata, e ciò al fine di evitare la comunicazione impropria di dati personali.

Unica deroga al principio generale di cui si è detto sin qui, è costituita dal caso in cui il dipendente ammalato debba sottoporsi a visite specialistiche, effettuare terapie o esami diagnostici.

Trovano allora applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell’assenza per malattia.

Il medico redigerà dunque il certificato di malattia, che verrà comunicato alla P.A. con le modalità consuete.

In caso di controllo medico legale, l’eventuale assenza dal domicilio del dipendente dovrà essere giustificata mediante la produzione alla P.A. dell’attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l’avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa).

Naturalmente, l’assenza per malattia comporta la normale applicazione della disciplina legale e contrattuale relativa al trattamento giuridico ed economico.

Giova rammentare che, per poter fruire dell’assenza per malattia, il dipendente deve produrre certificazione rilasciata da un medico individuato ex art. 55 septies, c. 1 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. e non da altri soggetti quali psicologi, fisioterapisti etc.

Le eventuali certificazioni rilasciate da questi ultimi, peraltro, possono essere utilizzate per la fruizione dei permessi di cui sopra.

Nel caso dei dipendenti che, a causa delle patologie di cui soffrono, debbono sottoporsi periodicamente e/o per lunghi periodi, a terapie di carattere invalidante, il Dipartimento Funzione Pubblica ritiene sia sufficiente la produzione anche di un’unica certificazione (che, per queste ipotesi, potrà essere cartacea) del medico curante.

In tali casi la certificazione dovrà attestare chiaramente:

- la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti;

- il fatto che tali trattamenti comportano incapacità lavorativa, e ciò secondo cicli o un calendario stabilito dal medico (che indichi espressamente le giornate destinate all’effettuazione delle terapie).

I dipendenti interessati, dunque, dovranno produrre tale certificazione all’amministrazione di appartenenza prima dell’inizio della terapia, fornendo il calendario previsto.

A tale certificazione dovranno poi far seguito le singole attestazioni di presenza – redatte e trasmesse come sopra indicato – dalle quali risulti l’effettuazione delle terapie nelle singole giornate.

Nei casi in esame l’attestazione di presenza dovrà contenere anche l’indicazione che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapia prescritto dal medico curante.

L’attestazione di presenza può anche essere documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 38 del D.P.R. 445/2000.

Nei casi in cui sia prodotta dichiarazione sostitutiva, la Funzione Pubblica ricorda e sottolinea che le amministrazioni devono richiedere dichiarazioni dettagliate e circostanziate (vedi allegato modello)

Le stesse amministrazioni devono anche attivare i necessari controlli sul contenuto delle autocertificazioni, ai sensi dell’art. 71 del citato DPR 445/2000, provvedendo altresì, nel caso di dichiarazioni mendaci, alla segnalazione all’autorità giudiziaria penale e procedendo per· l’accertamento della responsabilità disciplinare (art. 76 D.P.R. 445/2000).

In considerazione della complessità della materia e dei dubbi interpretativi sorti a fronte della recente entrata in vigore della legge di conversione 125/2013, si ritiene – al fine di salvaguardare la posizione di coloro che in buona fede abbiano fruito di malattia per sottoporsi a visite etc. – che le giornate di malattia afferenti a prestazioni sanitarie fruite entro il 31.03.2014 possano essere considerate come tali.

Si rimane a disposizione per quant’altro possa occorrere, mentre si invitano le SS.LL. a dare alla presente la necessaria diffusione.

Il dirigente
Luciana Volta


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Estratto

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Ultimo aggiornamento (Domenica 06 Aprile 2014 23:51)