I chiarimenti dell’USR Sicilia.

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1) Documentazione (sito esterno)
Fonte: USR Sicilia, N.2689, 01-02-2017
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MIUR
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILI
A
DIREZIONE GENERALE
MIUR.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE(U).0002689.01-02-2017
Ufficio Il - Risorse Finanziarie - Politiche formative - fondi europei

Alle Istituzioni scolastiche statali
Della Regione Sicilia
LORO SEDI
Ai revisori dei conti
Presso le I.S. della Sicilia
LORO SEDI

Oggetto: chiarimenti in merito alla verifica sul conto consuntivo delle I.S. da parte di revisori dei conti di nuova nomina

Giungono diverse segnalazioni allo scrivente Ufficio in merito alla mancata verifica - da parte dei collegi dei revisori dei conti di nuovo insediamento - di conti consuntivi degli anni precedenti che manchino del prescritto parere di regolarità da parte del precorso organo di controllo contabile ormai cessato dall'incarico.

In particolare, risulta frequente il caso di collegi dei revisori di nuovo incarico in istituti scolastici già privi di collegio da diversi mesi che si trovino innanzi a conti consuntivi per l'esercizio finanziario concluso e già approvati dal consiglio d'istituto nel rispetto dei termini di cui all'art. 18 del DA 895/2001, ma privi del prescritto e obbligatorio parere dei revisori dei conti precedentemente incaricati e il cui incarico risulti già terminato nel periodo di predisposizione e approvazione del conto consuntivo (15 marzo - 30 aprile). Spesso, in tale situazione, il collegio di nuova nomina si limita erroneamente a prendere atto del consuntivo dell'esercizio finanziario concluso e approvato dal consiglio d'istituto, senza voler entrare nel merito della verifica.

Considerato che la situazione sopra descritta si propone con una certa frequenza, parte opportuno allo scrivente Ufficio fornire alcuni chiarimenti in merito alle, ormai note, norme che regolano la predisposizione e l'approvazione del conto consuntivo nelle I.S..

L'articolo 18 del Decreto Assessoriale 895/2001 al comma 5 definisce in modo cristallino tempi e modalità di predisposizione e approvazione del conto consuntivo: «il conto consuntivo (dell'esercizio finanziario concluso n.d.r.) è predisposto dal direttore entro il 15 marzo ed è sottoposto dal dirigente all'esame del collegio dei revisori dei conti, unitamente ad una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. Esso, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il 30 aprile, all'approvazione del consiglio d'istituto»

Il medesimo articolo, al successivo comma 7, statuisce che: «Nel caso in cui il consiglio d'istituto non deliberi sul conto consuntivo entro 45 giorni dalla sua presentazione, il dirigente ne dà comunicazione al collegio dei revisori dei conti e all'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione, che nomina un commissario ad acta (...)»>.

I due commi del citato articolo 18 vanno letti in combinato disposto con la circolare del!' Assessorato regionale della P. I. numero 16 del 2006 nella parte in cui statuisce che «Il collegio non può esimersi dall'esprimere il prescritto parere (di regolarità amministrativo-contabile n.d.r.) anche nel caso in cui è chiamato ad esaminare conti consuntivi degli anni precedenti che non risultano ancora definiti.»

Dal tenore delle norme sopra richiamate risulta chiaro che l'approvazione da parte del consiglio d'istituto è soggetta al termine del 15 giugno, dato dal termine del 30 aprile più gli ulteriori 45 giorni.

Tale termine, sebbene di natura ordinatoria, deve essere comunque rispettato al fine di evitare il commissariamento dell'l.S. e vale anche ove non sia possibile, corredare il consuntivo del prescritto parere obbligatorio dei revisori dei conti già decaduti.

Pertanto le I.S. che, prive del collegio dei revisori dei conti, abbiano sottoposto al consiglio d'istituto il conto consuntivo per l'approvazione entro i termini, dovranno provvedere a sottoporre il medesimo consuntivo al collegio dei revisori di successiva nomina, i quali non potranno limitarsi tout court a "prendere atto" dell'approvazione da parte del consiglio, ma dovranno procedere all'esame del conto consuntivo con la dovuta diligenza e grado di approfondimento consono al loro ruolo, a nulla valendo giustificazioni attinenti al "non voler entrare nel merito di gestioni contabili precedenti alloro incarico".

Il conto consuntivo così controllato dal collegio andrà ulteriormente sottoposto al consiglio d'istituto nella sua prima seduta utile per la ratifica finale.

Sarà pertanto cura del Dirigente scolastico sottoporre ai revisori i consuntivi non ancora verificati contabilmente al fine di completare e sanare la procedura di approvazione; sarà parimenti cura del collegio dei revisori, già in sede d'insediamento, verificare che i consuntivi degli anni precedenti siano stati regolarmente verificati dai precedenti collegi incaricati.

Il Dirigente scolastico che vedrà opporsi il rifiuto dei revisori ad adempiere alle opportune verifiche di consuntivi non riscontrati dal precedente collegio, dovrà segnalare tale comportamento omissivo all'Assessorato regionale pubblica istruzione ai fini dell'eventuale rimozione del collegio.

Il Dirigente
Raffaele Zarbo


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