La nota dell’USR Campania.

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m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.33274.01-09-2022

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole
Statali di ogni ordine e grado
e p. c. Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Alle OO SS Comparto Scuola

Oggetto: sottoscrizione contratti; differimento presa di servizio; aspettativa per diversa esperienza lavorativa – CHIARIMENTI -

Preliminarmente, si ricorda che la data di sottoscrizione dei contratti non può essere successiva a quella di assunzione dal servizio.

Di conseguenza, è assolutamente da evitare la protocollazione dell’atto amministrativo di assunzione, cui fa seguito, solo in data successiva, la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con il dirigente scolastico.

È appena il caso di ricordare, inoltre, che la decorrenza giuridica e quella economica del contratto devono coincidere e che eventuali decorrenze giuridiche anteriori alla sottoscrizione (e quindi all’assunzione) andranno correttamente e chiaramente motivate all’organo di controllo.

Differimento dell’assunzione in servizio

Relativamente alle richieste di differimento dell’assunzione in servizio relativo all’incarico a tempo indeterminato, si ritiene opportuno fornire indicazioni alle istituzioni scolastiche in merito, ferme restando le competenze spettanti a ciascun Dirigente scolastico, al fine di omogeneizzare l’attività delle scuole della regione.

Sarà cura del Dirigente scolastico limitare il richiesto differimento a sole oggettive motivazioni, dopo aver acquisito formale dichiarazione dell’interessato di accettazione della nomina in ruolo, come di seguito indicato:

• necessità di fornire al precedente datore di lavoro il preavviso in caso di dimissioni volontarie, preavviso da documentare da parte dell’interessato con l’indicazione dello specifico articolo del precedente contratto di lavoro contestualmente alla trasmissione della copia della lettera di dimissioni.

• dismissioni attività imprenditoriali o commerciali, ENTRO UN RAGIONEVOLE TEMPO SECONDA LA ESCLUSIVA VALUTAZIONE DELLE SS.LL.

Il provvedimento di differimento dell’assunzione in servizio deve essere motivato e, ad eccezione di casi particolari, non può avere genericamente durata pari all’anno scolastico; tale circostanza ha determinato rilievi da parte degli organi di controllo con invio degli atti alla competente procura della Corte dei Conti.

Il nominato in ruolo, già dipendente di altra pubblica amministrazione, dovrà assumere immediato servizio presso l’istituzione scolastica, eventualmente chiedendo alla precedente amministrazione l’aspettativa non retribuita con il diritto alla conservazione del posto di lavoro fino al superamento del periodo di prova presso l’amministrazione scolastica.

Come noto, nell’ambito del pubblico impiego e, quindi, anche nel settore della scuola, vale il principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico; ne deriva che, per essere assunti a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione, occorre presentarsi in una condizione di non occupato ed un eventuale rapporto di lavoro in essere debba cessare con ogni immediatezza, nei limiti della contrattazione di settore.

Il C.C.N.L. comparto istruzione consente di effettuare una diversa esperienza lavorativa, per un anno scolastico, sospendendo, di fatto, l’incompatibilità durante il periodo di aspettativa.

È evidente che ciò sia possibile solo una volta e SOLO DOPO AVER INSTAURATO il rapporto di lavoro nella scuola.

IN ALTRE PAROLE, LA NORMA CONTRATTUALE CONSENTE DI EFFETTUARE UNA DIVERSA ESPERIENZA LAVORATIVA, “MA NON DI POTERNE MANTENERE UNA GIÀ IN ATTO”

Dalla norma richiamata discende chiaramente l’incompatibilità tra pubblico impiego e altra attività lavorativa già in atto, incompatibilità che non deve sussistere al momento della stipula del contratto, e che non può essere sanata con la concessione dell’aspettativa per diversa esperienza lavorativa.

Tale diritto all’aspettativa si matura SOLO CON LA SOTTOSCRIZIONE SENZA CAUSE OSTATIVE DEL CONTRATTO DI LAVORO CON L’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA.

Part-time

Differente è, invece, il caso dell’aspirante che opta per il regime part-time.

Chi sceglie di stipulare con l’amministrazione scolastica il contratto a tempo indeterminato in regime part-time può conservare il precedente rapporto di lavoro, chiedendo di poter istaurare un rapporto di lavoro part-time con prestazione oraria non superiore al 50%.

Prima di stipulare il contratto in regime di part-time, il Dirigente scolastico avrà cura di verificare presso l’ufficio scolastico provinciale il mancato superamento a livello provinciale dell’aliquota del 25%, calcolata sul totale dei posti della specifica classe di concorso/tipologia di posto.

Dottorato di ricerca e assegni di ricerca

Il divieto di cumulo di impegni da parte dei dipendenti della P.A. di cui all’art. 53 Dlg. 165/200 (e successive modifiche ed integrazioni) non riguarda i dottorandi, in quanto il dottorato di ricerca è un corso di studio universitario, come lo sono i corsi di laurea, master, corsi di perfezionamento.

Pertanto, le SS.LL. dopo aver acquisito la comunicazione di accettazione della nomina in ruolo, provvederanno ad emettere il provvedimento di differimento della assunzione in ruolo, per la durata del corso di dottorato, reiterandolo per ogni anno scolastico e fino al completamento del corso stesso.

La C.M. n. 15 del 22/02/2011 estende le disposizioni relative ai dottorandi ai beneficiari di borse post-dottorato ed agli assegnisti universitari.

La presente nota ANNULLA e SOSTITUISCE INTEGRALMENTE la precedente nota di questa Direzione scolastica regionale prot. 19003 del 29/08/2019 relativa all’argomento.

Il Direttore Generale
Ettore ACERRA

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Da/ Fonte/ Titolare»
USR CAMPANIA
N.33274
01 settembre 2022


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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link»

USR CAMPANIA
http://www.campania.istruzione.it/home/home.shtml

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