Chiarimenti e precisazioni.

 

 

 

 

Documentazione disponibile >>>

MIUR, USR Lazio, 19 febbraio 2012, n. 1829

 


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
Ufficio VIII – Dirigenti Scolastici
AOODRLA Registro Ufficiale prot. n. 1829 - USCITA - Roma, 19 gennaio 2012

(…Omissis…)

OGGETTO: La vigente normativa contrattuale relativa all’esercizio del diritto alle ferie da parte dei dirigenti scolastici.

Al fine di corrispondere ad alcune richieste di chiarimenti sulla normativa che regola le ferie, nonché avuto riguardo al contenzioso istauratosi a seguito di rilievi da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato, si ritiene opportuno condividere con le SS.LL. le presenti precisazioni.

La disciplina relativa alla fruizione delle ferie e delle festività soppresse per il personale con qualifica dirigenziale è rinvenibile nell’art. 16 del C.C.N.L. – Area V della Dirigenza – sottoscritto in data 11aprile 2006 e confermato nelle premesse del C.C.N.L. siglato in data 15 luglio 2010.

Relativamente alle modalità di fruizione delle ferie, si rammenta, che, come previsto dal D.L.vo 66/03 e dal sopra citato C.C.N.L. che “le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del Dirigente programmare e organizzare le proprie ferie comunicandole al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale in modo da garantire la continuità del servizio”.

Allo stesso modo, è opportuno rammentare che rientra nella esclusiva responsabilità di ciascun Dirigente l’eventuale modifica del proprio programma di ferie.

Si ricorda che l’eventuale rinvio della fruizione delle ferie maturate nell’anno di riferimento all’anno scolastico successivo - ed in particolare ai primi 6 mesi del medesimo - deve essere supportato da dichiarazione personale dell’interessato (da trasmettere a questo Ufficio unitamente alla comunicazione di assenza) che precisi le motivate, gravi, eccezionali ed obiettive esigenze personali o di servizio, che abbiano reso concretamente impossibile la fruizione delle ferie nel corso dell’anno di riferimento.

Solo in caso di “esigenze di servizio assolutamente indifferibili”, che dovranno risultare documentate e precisate con dichiarazione personale rilasciata da ciascun interessato, anch’essa da rimettere unitamente alla comunicazione di assenza, il termine di fruizione delle ferie potrebbe essere prorogato dal primo al secondo semestre dell’anno successivo a quello di riferimento.

Non è assolutamente possibile rinviare per intero le ferie per l’anno in corso all’anno successivo; la norma derogatoria ha, infatti, carattere di eccezionalità e può essere invocata soltanto in riferimento ad esigui periodi residui di ferie, non goduti a causa di motivati ed indifferibili impegni di lavoro.

In merito, va sottolineato che, in linea generale, sono da ritenere assolutamente limitati gli impegni che non possono essere assolti dal collaboratore vicario.

Il comma 13 del citato art. 16 del C.C.N.L. – Area V – Dirigenza – prevede che “le ferie per qualsiasi causa disponibili all’atto della cessazione dal rapporto di lavoro e non fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivo”, ma le esigenze di servizio, risultanti da dichiarazione personale resa a suo tempo dal dirigente scolastico, devono essere motivate, gravi, eccezionali ed obiettive e devono essere ampiamente e dettagliatamente documentate, dimostrando, anche, che le funzioni che hanno provocato lo slittamento delle ferie non potevano essere delegate al collaboratore vicario.

Ne consegue che, oltre i periodi sopra indicati (I° semestre e/o II° semestre dell’anno scolastico successivo) e comunque in mancanza delle prescritte dichiarazioni da parte di ciascun interessato, non sarà possibile la fruizione di ferie pregresse, pur maturate dagli interessati.

Infine, è doveroso precisare come le ferie costituiscano diritto costituzionalmente  riconosciuto e garantito dall’art. 36 della Costituzione mentre, per costante dottrina e giurisprudenza, alle ferie stesse si riconosce la funzione di garantire, attraverso il riposo, il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore.

Nel caso di previsto collocamento a riposo con decorrenza 01/09/2012, i Dirigenti Scolastici interessati, dovranno altresì usufruire improrogabilmente di tutte le ferie spettanti, comprese quelle dell’anno scolastico in corso, e, nel caso di recesso unilaterale dal rapporto di lavoro, le ferie dovranno essere fruite prima dell’inizio del periodo di preavviso, in quanto in tale periodo non è consentito il godimento delle stesse.

Le SS.LL., pertanto, avranno cura di riprogrammare la fruizione delle ferie in conformità alle indicazioni fornite, onde evitare che le ferie stesse risultino di fatto non più fruibili né monetizzabili.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Maria Maddalena Novelli


Estratto

 

Ultimo aggiornamento (Mercoledì 22 Febbraio 2012 11:26)