L’USR Lombardia ha dato le seguenti pre-indicazioni …

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USR, 19 dicembre 2011, n. 13623

 


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VI – Personale della scuola
Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 13623 del 19 dicembre 2011

(…Omissis…)

Oggetto: iscrizioni per l’anno scolastico 2012/2013 – indicazioni preliminari

 

Nelle more dell’emanazione da parte del Ministero della Circolare che disciplinerà le modalità e i termini delle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2012/2013, con la presente si forniscono alcune indicazioni preliminari all’attivazione di detta procedura.

 

Limite all’accoglimento delle iscrizioni

Il numero degli studenti iscritti non costituisce per un’Istituzione scolastica una variabile indipendente rispetto alla qualità del servizio erogato; al contrario, ciascun dirigente scolastico e ciascun Consiglio di Istituto dovrebbero individuare quale sia il numero massimo di studenti annualmente accoglibili, non soltanto con riferimento agli spazi fisici delle aule, ma anche e soprattutto rispetto alle dotazioni strutturali (palestre, laboratori, biblioteche) e alla strumentazione didattica, anche di tipo multimediale.

L’ottica di azione delle istituzioni scolastiche dovrà mirare all’eliminazione di sistemazioni improprie – qual è il caso di molte succursali – che si giustificano come soluzioni transitorie cui si potrà porre rimedio, anche su un piano pluriennale, a partire da un’attenta gestione delle iscrizioni, in stretto e costante raccordo con l’ente locale competente.

Nello specifico, dalla valutazione della capienza massima di un’Istituzione scolastica, individuata anche con riferimento ai parametri sopra citati, discenderà la determinazione del numero di iscrizioni accoglibili per l’a.s. 2012/2013, tenendo presente che l’eventuale presenza di aule di ridotta dimensione non potrà giustificare la richiesta di formare classi con numeri di alunni inferiori a quelli previsti dal D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81; su quest’ultimo punto si richiama la diretta responsabilità del dirigente scolastico al fine di non creare condizioni che rendano difficoltosa l’applicazione della citata normativa.

I Consigli di Circolo o di Istituto avranno cura di deliberare in tempi stretti, prima dell’attivazione della procedura delle iscrizioni e comunque prima della sua conclusione, i criteri di accettazione delle istanze in caso di eccedenza rispetto al numero massimo programmato; come già sottolineato con la nota 18 gennaio 2010, prot. MIURAOODRLO R.U. 670, il criterio non potrà consistere nell’ordine temporale di presentazione delle domande.

Si coglie anche l’occasione per sottolineare che il criterio del cosiddetto “bacino d’utenza” potrà essere applicabile solo se esplicitamente deliberato come tale. Sarà comunque opportuno che le Istituzioni scolastiche – in particolare gli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado del medesimo indirizzo che insistano sul medesimo ambito territoriale – nell’esercizio della loro autonomia si adoperino per
individuare criteri condivisi per l’accoglimento o il diverso orientamento delle istanze di iscrizione, al fine di garantire quanto più possibile uniformità di trattamento nei confronti degli aspiranti.

Per quanto attiene la scuola dell’infanzia, si raccomanda di deliberare anche se le eventuali liste d’attesa siano da valutare con riferimento al singolo plesso, a tutti i plessi ubicati nel medesimo comune o a tutti i plessi facenti parte dell’Istituzione scolastica.

In merito alle procedure di formalizzazione delle delibere, si richiama quanto previsto dall’art. 14, c. 7, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

 

Modelli orari dell’offerta formativa del primo ciclo

L’offerta formativa che ciascuna Istituzione scolastica presenta alle famiglie dovrà essere coerente con quanto previsto dal D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89; pertanto, all’atto dell’iscrizione, i genitori degli alunni potranno liberamente esprimere un’opzione in merito a TUTTI i diversi modelli orari previsti dall’ordinamento, scegliendo tra

  • 25, 40 o sino a 50 ore settimanali per la scuola dell’infanzia;
  • 24, 27, sino a 30 ore o 40 ore settimanali per la scuola primaria;
  • 30, 36 o sino a 40 ore settimanali per la scuola secondaria di I grado.

L’offerta delle sopra elencate opzioni costituisce per le istituzioni scolastiche un obbligo ineludibile rispetto alle famiglie; non sono da ritenere legittime scelte che, a qualunque titolo, privilegino un modello orario rispetto al quadro ordinamentale complessivamente inteso.

I dirigenti scolastici avranno cura di informare le famiglie in merito al fatto che le richieste dovranno essere vagliate in relazione ai vincoli numerici previsti per la formazione delle classi e ai limiti di organico assegnati e, dunque, non necessariamente potranno essere soddisfatte. Sarà inoltre necessario prevedere i criteri di accettazione e/o redistribuzione delle iscrizioni nel caso di attivazione di classi con orario difforme da quello richiesto da parte dei genitori. In tale ottica, con particolare riferimento alle scuole primarie nelle quali si svolgano anche attività di tempo pieno, si richiama l’attenzione dei dirigenti scolastici sulla necessità di rendere pienamente edotte le famiglie in merito alle procedure di attivazione delle classi a tempo pieno rispetto al totale delle classi autorizzate, nonché in merito ai criteri di priorità di accesso alle classi a tempo pieno, come previsto dall’art. 10, c. 3, del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81; analoga informativa dovrà essere resa per quanto attiene al tempo prolungato nella scuola secondaria di primo grado, sulla base dell’art. 12, c. 3, del medesimo Regolamento.

La competenza sull’articolazione settimanale del tempo scuola (per esempio, su 5 o su 6 giorni) ricade sul Consiglio di Circolo o di Istituto; a tal proposito, si invitano i dirigenti scolastici a far sì che i genitori possano scegliere in piena libertà i modelli orari previsti dal D.P.R. 89/09, evitando forme di articolazione dell’orario che creino artatamente alle famiglie difficoltà gestionali, nell’intento di eludere l’esplicito obbligo di proporre l’intero modello ordinamentale.

 

Insegnamento della Religione Cattolica

A norma dell'art. 9.2, ultimo c., della Revisione del Concordato, di cui alla Legge 25 marzo 1985, n. 121, la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica deve essere effettuata all'atto dell'iscrizione dai genitori dell’alunno, senza dar luogo ad alcuna forma di discriminazione in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell’orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni (D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751).

Per la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado, l'art. 310, c. 3, del D.L.vo 297/94 – rettificato successivamente dal Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri G.U. 6 luglio 1994, n. 156 – ha disposto che la scelta dell'IRC da parte dei genitori degli alunni avvenga all'atto dell'iscrizione non d'ufficio, cioè solo all'inizio di ogni ciclo scolastico, avendo poi valore per tutto il ciclo, ai sensi del D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, e D.P.R. 23 giugno 1990, n. 202. Pertanto, i moduli per la scelta dell'IRC devono essere distribuiti ai genitori solo per l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria e, se non si tratta di Istituti Comprensivi in cui l’alunno abbia già frequentato la quinta classe della scuola primaria, alla prima classe della scuola secondaria di I grado. Per le altre classi vale la scelta già effettuata, a meno che si intenda modificarla per l'anno scolastico successivo, comunque entro i termini stabiliti per le iscrizioni. Per la scuola secondaria di II grado, la C.M. 119/95 stabilisce identiche procedure.

La scadenza per esercitare il diritto di avvalersi o non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica deve essere rigorosamente rispettata e sono pertanto da ritenere illegittime le modifiche della scelta operate dopo i limiti temporali previsti per le iscrizioni.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 1, c. 4, della Legge 281/96 e della C.M. 122/91, i moduli per esercitare il diritto di avvalersi o non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica devono essere consegnati a parte rispetto al modulo di iscrizione alla classe prima del nuovo ciclo scolastico, per tenere separate richieste di diversa rilevanza.

Il modulo relativo alla scelta tra le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica non va compilato contestualmente, ma all’inizio dell’anno scolastico, entro l’avvio delle attività didattiche, in relazione alla programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali; si veda in merito la nota 2 marzo 2010, prot. MIURAOODGOS n. 1562.

 

Informazioni alle famiglie

Assume un rilievo strategico nell’ottica di una piena ed efficace collaborazione tra scuola e famiglia la massima chiarezza nella comunicazione delle sopra citate procedure amministrative prodromiche all’accettazione delle iscrizioni e all’attivazione delle classi, nonché nella comunicazione delle novità ordinamentali di maggior rilievo, con particolare riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, ma anche nei confronti del primo ciclo di istruzione; a titolo esemplificativo, sarà opportuno chiarire che, sia per quanto riguarda il tempo normale sia per quanto riguarda il tempo pieno, le cosiddette compresenze non sono previste nell’assetto organizzativo e didattico della scuola primaria, né nelle classi I, II, III e IV “riformate” dal Regolamento (D.P.R. 89/09) né nelle classi V, appartenenti al pregresso ordinamento.

Sarà dunque necessario operare in sinergia fra tutte le componenti coinvolte (dirigente scolastico, docenti, famiglie) per creare una piena corresponsabilità dell’azione educativa, nel rispetto dei ruoli e delle specifiche professionalità: a tal proposito, si raccomanda un’accurata valutazione e un’attenta opera di “consulenza professionale” da parte dei docenti della scuola primaria e della scuola dell’infanzia (se frequentata) nei confronti dei genitori che vogliano avvalersi dell’istituto delle iscrizioni anticipate nella scuola primaria, in modo da consentire una scelta consapevole.

Ulteriori indicazioni saranno diffuse in occasione dell’emanazione della circolare ministeriale relativa alle iscrizioni per l’a.s. 2012/2013.

Confidando nella consueta fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il direttore generale
Giuseppe Colosio
 

(…Omissis…)


Estratto

 

Ultimo aggiornamento (Giovedì 22 Dicembre 2011 10:13)