Per … favorire una integrazione funzionale tra enti che hanno comune finalità di formazione dei docenti in servizio e di sperimentazione in ambito didattico ed educativo…

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1) Documentazione (sito esterno)
Fonte: EEVV, Convenzione, 14-12-2016
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA LE PARTI

Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, con sede in via Pola, Il - 20124 - Milano, Codice fiscale 97254200153, rappresentato dalla Dott.ssa Delia Campanelli, la quale interviene ed agisce al presente atto nella sua qualità di Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (di seguito indicato come USR Lombardia),

E

Ufficio Scolastico Regione Toscana - con sede in via Mannelli 113, 50136 - Firenze, Partita IV A 800224410486, rappresentato dal Dott. Domenico Petruzzo, il quale interviene ed agisce al presente atto nella sua qualità di Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (di seguito indicato come USR Toscana),

PREMESSO CHE

  • la legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" all'articolo 1, commi dal 33 al 44, introduce e regolamenta l'obbligo di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro in tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione;
  • il D. L. 12 settembre 2013, n. 104 convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 prevede l'introduzione di misure per la formazione dei docenti, finalizzate all'aumento delle competenze per favorire i percorsi di alternanza scuola lavoro;
  • l'USR Lombardia ha una lunga tradizione di sostegno alle scuole sul tema dell'innovazione didattica e dell'alternanza scuola lavoro e ha messo a disposizione di tutti gli istituti scolastici strumenti digitali in grado di facilitare la definizione delle competenze obiettivo dei percorsi formativi e la progettazione dell'attività in collaborazione con le aziende;
  • l'USR Toscana ha organizzato una specifica unità operativa a sostegno della progettazione, realizzazione e sviluppo dell'alternanza scuola lavoro nelle istituzioni scolastiche della Regione;
  • in generale, le Parti hanno interesse a collaborare, in diversi settori di rispettiva competenza, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
  • è interesse comune dell'USR Lombardia e dell'USR Toscana utilizzare al meglio le proprie risorse scientifiche in specifici progetti e attività di ricerca e di formazione, stabilire un comune coordinamento per la partecipazione ad attività di ricerca e progetti di interesse comune, e favorire lo scambio, a condizioni di reciprocità;
  • la presente convenzione va nella direzione di favorire una integrazione funzionale tra enti che hanno comune finalità di formazione dei docenti in servizio e di sperimentazione in ambito didattico ed educativo;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Oggetto

Oggetto della presente convenzione è una collaborazione tra le Parti, finalizzata alla ricerca, alla sperimentazione di percorsi innovativi e alla formazione dei docenti in servizio, in riferimento all'Alternanza Scuola Lavoro (ASL).

Anche se non in maniera esaustiva, costituiscono attività di interesse di USR Lombardia e USR Toscana con riferimento alla presente convenzione:

  • l'organizzazione e l'attuazione di percorsi di formazione docenti e di ricerca-azione su temi connessi all'ASL;
  • l'utilizzo e l'implementazione di strumenti informatici connessi alla progettazione e alla gestione di percorsi di ASL messi a punto dall 'USR Lombardia;
  • la condivisione di "buone pratiche" nell'attuazione dei percorsi di ASL.

Art. 2 - Comitato di collegamento e Responsabili Scientifici

Per l'USR Lombardia il responsabile scientifico è la Dott.ssa Maria Rosaria Capuano. Per l'USR Toscana il responsabile scientifico è il Dott. Roberto Curtolo.

Nell'ambito della presente convenzione, l'USR Lombardia e l'USR Toscana istituiscono un Comitato di collegamento, composto dai due rappresentanti scientifici precedentemente nominati con il compito di:

  • procedere a regolare scambio di informazioni
  • proporre eventuali atti integrativi
  • esaminare ogni altro aspetto riguardante la collaborazione tra le Parti, anche nel quadro più ampio della promozione della formazione di comune interesse.

Art.3 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 agosto 2018, così da regolamentare tutte le attività che riguardano gli anni scolastici 2016/17 e 2017/18.

Al termine di detto periodo, le Parti potranno eventualmente rinnovare tale convenzione.

Art. 4 - Proprietà e sicurezza

I diritti di proprietà intellettuale relativi a dati, tecniche e software funzionali al perseguimento dei fini indicati nella presente convenzione, pur se messi a disposizione reciproca, restano nella piena ed esclusiva titolarità della Parte che li ha sviluppati e messi a disposizione.

Art. 5 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a trattare in modo riservato, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, tutte le informazioni reciprocamente scambiate per le quali la natura di informazione riservata sia stata in qualsivoglia modo precedentemente notificata, ovvero comunicata entro 10 giorni dalla data di effettiva trasmissione.

Art. 6- Pubblicazioni

Nel caso d'uso a fini di pubblicazione scientifica di dati o documenti derivanti dalle attività sviluppate in comune, ciascuna delle Parti dovrà con congruo anticipo dame avviso scritto all'altra. I diritti di pubblicazione sono definiti di volta in volta da appositi atti integrativi, di cui all'Art. 3; la parte detentrice dei diritti di pubblicazione dovrà comunque dichiarare che i materiali in questione sono stati elaborati nell'ambito della presente convenzione.

Art. 7 - Recesso

Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 3 mesi che dovrà essere notificato all'altra Parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, gli eventuali atti integrativi di cui al precedente Art. 3 in atto, riferiti a specifiche attività, saranno comunque portati a conclusione nei termini previsti dagli stessi, fatti salvi diritti e doveri delle Parti.

Art. 8 - Modifiche

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa congiunta sottoscrizione da parte dei rispettivi rappresentanti.

Articolo 9 - Firma digitale e Spese contrattuali

La presente convenzione è firmata digitalmente, ex art 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

La presente convenzione è soggetta a bollo e registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, che sarà assolta in modo virtuale dagli USR Lombardia e Toscana ai sensi del D.P.R. del 26/10/1972 n. 642.

Articolo 10- Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, le parti rinviano alla disciplina vigente in materia di contratti, nonché all'art. 1321 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente Contratto.

14 Dicembre 2016

Per l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia
Il Direttore Generale
Dott.ssa Delia Campanelli

Per l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana
Il Direttore Generale
Dott. Domenico Petruzzo


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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso i siti web/portali, esterni, ai link»

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
http://www.toscana.istruzione.it/


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Link/siti
esterni
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