1) Documentazione (sito esterno)
Fonte: USR Toscana, N.10562, 11-07-2017
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Direzione Generale

MIUR.AOODRTO.Registro ufficiale(U).0010562.11-07-2017

Ai dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Toscana
Ai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell'USR Toscana
Ai Dirigenti tecnici e amministrativi dell'USR Toscana
SEDE

Oggetto: Nuovi termini del procedimento disciplinare - Articolo 55 bis del d.lgs 165/01 così come riformato dal d.lgs 75/2017.

La presente nota integra e in parte sostituisce quanto disposto con il documento di aprile 2016 in materia di "Linee di indirizzo per I' esercizio della funzione disciplinare" (in allegato): si tratta infatti di aggiornare le disposizioni a seguito della recente riforma entrata in vigore in data 22 giugno. Per quanto di interesse ai fini della materia in oggetto, il decreto legislativo 75 del 2017 ha riformulato il testo dell'articolo 55 bis del d.lgs 165/01. In particolare, si segnalano le seguenti novità di assoluto rilievo:

1) nuovi termini del procedimento

2) il comma 9 quater prevede espressamente la competenza dei dirigenti scolastici per le sanzioni fino alla sospensione di 10 giorni

3) sono ribadite le doverose comunicazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica, con un esplicito richiamo legislativo.

In merito al punto 1 si riportano di seguito i termini attualmente vigenti, così come riformati:

la contestazione d'addebito deve avvenire con immediatezza, o comunque non oltre 30 giorni dalla conoscenza dei fatti;

il dipendente è convocato per l'audizione a sua difesa con preavviso di almeno 20 giorni;

il procedimento disciplinare si conclude, con archiviazione o sanzione, entro 120 giorni dalla contestazione d'addebito.

Si precisa che tali termini sono unici, dunque non è più in vigore il doppio binario che prevedeva termini distinti in funzione della gravità della sanzione.

In merito al punto 2 preme osservare che la riforma supera definitivamente i dubbi che erano stati sollevati da una parte della giurisprudenza: la competenza dei dirigenti scolastici per le sanzioni disciplinari, comprese le sospensioni fino a 10 giorni, è espressamente prevista dalla legge con disposizione specifica. Del resto, nel caso dei procedimenti più gravi, è confermata la competenza del dirigente dell'ufficio di ambito territoriale: a tale proposito, il dirigente scolastico immediatamente, e comunque entro 10 giorni, segnala all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti rilevanti di cui abbia avuto conoscenza. Sul punto, si osserva che non è più previsto l'obbligo di legge che prevedeva la contestuale comunicazione al dipendente in merito alla trasmissione degli atti al competente UPD (vecchio comma 3 dell'articolo 55 bis): tuttavia si ritiene che tale adempimento, se non più previsto dalla legge, sia opportuno (quanto meno per ragioni di prudenza) in applicazione delle indicazioni e delle istruzioni dettate con la circolare 88/2010 del nostro Ministero.

In merito al punto 3: assumono preciso obbligo di legge le comunicazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai fmi del monitoraggio sull'esercizio del potere disciplinare (già richiamati con circolare MIUR n.32 del 20 aprile 2012). Del resto, con l'occasione ricordiamo che è necessario trasmettere a questo Ufficio i provvedimenti conclusivi comminati dalle SS.LL, anche al fine di procedere con le esclusioni dalle commissioni dell'esame di Stato dei docenti sanzionati con misure superiori alla censura.

IL DIRETTORE GENERALE
Domenico P ETRUZZO


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Estratto

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Ultimo aggiornamento (Mercoledì 12 Luglio 2017 15:54)