Nota sulle indicazioni della Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze e Prato.

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1) Documentazione (sito esterno)
Fonte: USR Toscana, N.11013, 12-08-2016
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio I/4
Legale e Contenzioso
MIUR.AOODRTO.REGISTRO UFFICIALE(U).0011013.12-08-2016
Firenze, 10 agosto 2016

Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti scolastici toscani
Ai Dirigenti di Ambito Territoriale
della Regione Toscana
E p.c. Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze e Prato

Oggetto: reiterazione contratti a tempo determinato personale della Scuola – pronunce giurisdizionali differenze retributive per servizio pre-ruolo – criteri generali per esecuzione sentenze – indicazioni della Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze e Prato.

Con la presente, nel recepire i criteri generali elaborati sul punto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS) di Firenze e Prato, si forniscono alcune indicazioni utili alla compilazione dei decreti da adottare in esecuzione delle sentenze relative all’oggetto.

Ferme restando le specifiche statuizioni contenute nelle singole sentenze, nell’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di ci trattasi si dovrà, quindi, tener conto dei criteri suggeriti dalla suddetta RTS e di seguito indicati.

Preliminarmente è opportuno precisare che quanto stabilito nelle sentenze in esame, non dà luogo ad una ricostruzione di carriera ma al riconoscimento ai fini economici del periodo pre-ruolo prestato.

Venendo ai criteri da adottare nel calcolo, in primo luogo è opportuno sottolineare che i contratti a tempo determinato da considerare ai fini del calcolo richiesto, sono solo quelli oggetto di impugnazione; in sostanza occorrerà tener conto degli anni scolastici indicati in sentenza in relazione ai quali effettuare il calcolo delle differenze stipendiali come imposto nella sentenza stessa.

Si ricorda inoltre che il diritto alla prima progressione stipendiale sorge a conclusione di un periodo di servizio triennale.

A tale riguardo, per il conteggio del servizio utile ai fini dell’applicazione della progression economica, si considerano gli effettivi periodi di servizio, ossia le anzianità maturate sommando i periodi dei singoli contratti a tempo determinato.

In particolare, la base di riferimento per il calcolo dei servizi è quella stabilita dalla delibera della Sezione di Controllo della Corte dei Conti n. 32 del 26 maggio 1992 a mente della quale occorre far riferimento alla disciplina dettata dagli artt. 2963 4° e 5° comma c.c. e 155 c.p.c.

Operativamente si procederà dunque a computare i servizi effettivi a partire dal 1° giorno di servizio dell’anno scolastico più remoto indicato in sentenza. Completati i 3 anni di servizio effettivo si attribuirà la seconda fascia stipendiale.

A questo proposito occorrerà tener conto che in alcune sentenze, viene specificato che alla prestazione di lavoro effettiva nei casi in esame non può essere applicata la fictio iuris prevista dall’art. 11 comma 14 legge n. 124/99 che, come noto, stabilisce che “il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974/1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”. Quindi si dovrà escludere il meccanismo di fittizia estensione dell’anzianità di servizio previsto invece per il personale di ruolo che richiede la ricostruzione di carriera (un anno scolastico valido se ha prestato almeno 180 giorni di servizio).

Si ricorda altresì che il termine prescrizionale per le differenze retributive da corrispondere, che sarà stato puntualmente eccepito in giudizio, è quinquennale e, dunque, salvo diversa statuizione, si considerano gli arretrati stipendiali dei cinque anni precedenti al deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero a precedente atto interruttivo della prescrizione.

In merito al computo degli effettivi periodi di servizio da considerare utili alla progressione economica, non dovranno essere considerate tutte quelle assenze che determinano una sospensione della retribuzione. In particolare:

  • per la malattia, il periodo senza diritto ad alcun trattamento retributivo, interrompe la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, mentre per le assenze parzialmente retribuite non si interrompe la maturazione dell’anzianità di servizio;
  • il congedo per maternità e quello parentale sono computati nell’anzianità di servizio;
  • il congedo biennale per l’assistenza di familiare disabile è utile soli ai fini del trattamento di quiescenza.

Il competente Ufficio della Ragioneria Territoriale dello Stato, in virtù delle informazioni fornite dall’Istituto scolastico e dall’Ufficio di Ambito territoriale, provvederà, quindi, a effettuare i conteggi e, una volta effettuato il pagamento in capo all’interessato, trasmetterà copia dell’elaborato contabile all’Ufficio Scolastico Territoriale di competenza e per conoscenza alla scuola, comunicando la data di pagamento ai fini del calcolo e del pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria.

IL DIRETTORE GENERALE
(Domenico PETRUZZO)


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Ultimo aggiornamento (Venerdì 12 Agosto 2016 22:34)