L'art. 51 c.2 del D.M. 3.2.2012 (decreto semplificazione) ha messo un punto fermo alla discussione?

 


L’UST di Torino ha detto la sua.

 

1) Documentazione disponibile >>>

MIUR, UST Torino, 13 febbraio 2012, Circ. N. 99

 


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Torino
Segreteria del Dirigente Segreteria
Prot. n. 1256 C 40 a
Circ. n. 99
Torino, 13.02.2012

     Oggetto: SOMMINISTRAZIONE E CORREZIONE DELLE PROVE INVALSI

     Si segnala che L'art. 51 c.2 del D.M. 3.2.2012 (decreto semplificazione) dispone che le istituzioni scolastiche partecipano come "attività ordinaria d'istituto" alle rilevazioni del SNV INVALSI.

     Art. 51 c.2 del D.M. 3.2.2012 “Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d’istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.”

Prego i Dirigenti scolastici di darne informazione ai docenti.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
Alessandro Militerno


Estratto

2) Documentazione disponibile >>>

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 - Pubblicato in G.U. n. 33 del 09/02/2012

 

DECRETO-LEGGE: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO

Consiglio dei Ministri: 03/02/2012
Proponenti: Presidenza
Status: Pubblicato in G.U. n. 33 del 09/02/2012

(…Omissis…)

Art. 51

Potenziamento del sistema nazionale di valutazione

1. Nelle more della definizione di un sistema organico e integrato di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'INVALSI assicura, oltre allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e all'articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tale fine, in via sperimentale, l'Invalsi si avvale dell'Agenzia per la diffusione di tecnologie per l'innovazione. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attivita' ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

(…Omissis…)


Estratto

 

Ultimo aggiornamento (Giovedì 16 Febbraio 2012 00:22)