1) Documentazione (sito esterno)
USR Toscana, N.1867, 17.02.2016, Parere
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio IV
Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione
8 febbraio 2016
MIUR.AOODRTO.Registro Ufficiale(U).0001867.17-02-2016
Al Dirigente Scolastico del CPIA di Livorno

Oggetto: Sostituzione assistente Amministrativo CPIA1 di Livorno

A seguito della richiesta prot. n. 14/c14 del 20/01/2016, avente oggetto “Richiesta di deroga alla legge di stabilità del 2015, al fine di nominare supplente su assistente amministrativo CPIA 1 di Livorno, a causa di grave situazione uffici di segreteria” si rappresenta quanto segue.

Come è noto, ai sensi dell’art. 1 comma 332 della Legge n. 190 del 2014, i dirigenti scolastici, a partire dal corrente anno scolastico, non possono conferire supplenze brevi per sostituire il personale ATA assente se non in alcuni specifici casi: per gli assistenti amministrativi un organico di diritto inferiore alle 3 unità e per i collaboratori scolastici dall’ottavo giorno dell’assenza del titolare.

Vista la particolarità organizzativa dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti, è d’uopo riflettere se la sostituzione di un assistente amministrativo assente, se pur per un periodo considerevole, possa rientrare nelle eccezioni poste dalla norma. In altre parole se l’organico dei CPIA debba essere inteso come unitario o se, invece, si debba considerare lo stesso come mera somma di organici dei singoli centri territoriali che li costituiscono.

A dar forza a quest’ultima interpretazione vi sono il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2015/2016 – dove il riferimento ai centri territoriali che si riorganizzeranno nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti è continuo – e, soprattutto, la relativa O.M., che al comma 2 dell’art. 20 afferma “I movimenti a domanda sui posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta vengono disposti sui centri territoriali che si riorganizzeranno nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 soltanto se gli interessati ne fanno esplicita richiesta nel modulo domanda, utilizzando puntualmente il relativo codice riportato sugli elenchi ufficiali delle scuole.”

L’argomento dell’unitarietà dei CPIA segue invece direttamente dal D.P.R. n 263/2012, con il quale viene riconosciuta ai centri provinciali per l’istruzione degli adulti l’autonomia scolastica (“I Centri costituiscono una

tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata dello specifico assetto didattico e organizzativo di cui agli articoli 4 e 5, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale, nel rispetto della programmazione regionale e dimensionata secondo i criteri e i parametri definiti ai sensi della normativa vigente e con l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica.”, art.2 comma 1) con dotazione organica del personale ATA da definire ai sensi della normativa vigente (“A partire dall'anno scolastico 2013-2014, la dotazione organica del personale amministrativo e ausiliario è definita, nei limiti di organico disponibile a legislazione vigente …”, art. 9 comma 5). Quest’ultima è definita dallo schema di decreto interministeriale per la determinazione degli organici del personale ATA per l’anno scolastico 2015/16, che al art. 6 comma 2 stabilisce che “Ai CPIA è assegnato un posto di assistente amministrativo, per ogni Centro Territoriale Provinciale riorganizzato nel CPIA.”

Da quanto detto si evince che l’organico del personale ATA fa capo ai centri provinciali per l’istruzione degli adulti e non ai centri territoriali, che possono essere interpretati come punti di erogazione di un’unica rete territoriale di servizio. L’unica possibilità di conciliare le varie sfaccettature normative, cioè l’unitarietà dell’Istituzione e la dispersione strutturale dell’organico su più sedi, irrigidita peraltro dalla previsione contrattuale, è tramite l’utilizzo di modalità di lavoro più flessibili, come d’altronde facilmente attuabili grazie alle attuali tecnologie informative e di comunicazione. L’interpretazione opposta, viceversa, implicherebbe una deroga generalizzata alla normativa, permettendo di fatto la sostituzione indiscriminata degli assistenti amministrativi dei CPIA a differenza di tutte le altre tipologie di Istituzioni scolastiche.

Per tornare al quesito in oggetto, è dunque parere di questo Ufficio che nel rispetto della normativa vigente, pur riconoscendo le oggettive difficoltà, non si possa dare il nulla osta alla sostituzione, avendo l’Istituzione scolastica un organico complessivo di assistenti amministrativi superiore alle 3 unità.

IL DIRETTORE GENERALE
Domenico PETRUZZO


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Estratto

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