La nota n. 2911 del 25-03-2020 dell’USR Toscana.

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m.pi.AOODRTO.REGISTRO.UFFICIALE.U.0002911.25-03-2020

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio IV
Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

Alle istituzioni scolastiche statali della Toscana
e p.c. Agli Uffici di Ambito Territoriale dell’USR Toscana
Alle OO. SS. regionali del comparto Istruzione e Ricerca

Oggetto: art. 121 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 – proroga della supplenza breve e saltuaria anche in caso di rientro del titolare.

Come noto, l'art. 121 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, prevede la continuità, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, dei contratti in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria e dispone che l’ulteriore stipula di contratti per il personale docente e A.T.A. sia comunque subordinata alla disponibilità di una propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, nel limite delle risorse assegnate, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza.

La nota del Ministero dell’Istruzione n. 92 del 18/03/2020 chiarisce che la continuità dei contratti prescinde dall’eventuale rientro del titolare e che la disponibilità di dotazioni strumentali potrà essere assicurata dal D.S.G.A. in quanto consegnatario e dal Dirigente Scolastico attraverso l'istituto del comodato d'uso. In deroga alle disposizioni vigenti, le risorse necessarie alla stipula di detti contratti di supplenza breve e saltuaria saranno assegnate in base alla spesa sostenuta dalla singola istituzione scolastica nel triennio precedente nel mese di marzo.

Si pone in particolare all’attenzione di codeste Istituzioni scolastiche l’avviso SIDI del 24 marzo, che fornisce istruzioni per l'acquisizione al sistema informativo del contratto di proroga del supplente in caso di rientro del titolare.

IL DIRIGENTE
Mirko FLERES


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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link»

MI_USR Toscana
https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana/

Ministero dell’Istruzione (Portale MI-MUR)
https://www.miur.gov.it/web/

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RS per la consulenza e/ assistenza si rivolge a >

UIL Scuola
www.uilscuola.it

UIL Scuola
Dove


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Link/siti
esterni non collegati

^Fonte» USR-TO_N-2911_25MAR2020 = RS_2020-03-25»
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< N.d.R.

1> Documentazione correlata e/o richiamata»


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Link/siti
interni

2> Documentazione correlata e/o richiamata»

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
Ai dirigenti dell’Ufficio I
degli USR per il Lazio, la Liguria,
la Lombardia, la Sicilia
Ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali
per l’Umbria, la Basilicata e il Molise
ai Dirigenti Scolastici
E, p.c. al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
all’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
all’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento
al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta
ai Coordinatori Didattici
delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione
alle OO.SS.

Oggetto: emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche.

Ai sensi dell’articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, “il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa” in tutte le pubbliche amministrazioni.

L’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, affida ai Dirigenti scolastici la competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche sulla base delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. I Dirigenti scolastici, dunque, sono chiamati ad adottare ogni forma organizzativa atta a garantire il funzionamento della didattica a distanza e dell’attività amministrativa per quanto possibile “in remoto” e a limitare “la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza”. Si tratta in sostanza di mantenere “attive” e aperte le funzioni dell’istituzione scolastica, a prescindere dalla chiusura o apertura “fisica” di un edificio.

Tutte le amministrazioni pubbliche, e dunque anche le istituzioni scolastiche, prescindono “dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81”; inoltre, “la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione”.

Per quanto specificamente lo riguarda, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, il Dirigente scolastico, nell’ambito dei propri “autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane” (art. 25, c. 2 D.lgs 165/2001) organizza “i tempi ed i modi della propria attività, correlandola in modo flessibile”, alla luce dell’emergenza sanitaria e “alle esigenze della Istituzione cui è preposto e all'espletamento dell'incarico affidatogli” (CCNL Area V 2002-2005). Non vi è, dunque, alcuna necessità di esperire formale richiesta di lavoro agile, fermo restando la necessità di garantire il funzionamento, sia pure in modalità il più possibile “virtuale”, dell’istituzione scolastica.

Per quanto concerne la gestione dell’attività e del personale ATA delle istituzioni scolastiche, in tutti i casi in cui non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile, i dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 87, c. 3 del d.l. 18/2020, dispongono, ad ampliamento di quanto già indicato dalla Nota dipartimentale 323/2020, l’adozione “degli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva”. Relativamente alle ferie pregresse, si precisa che trattasi delle ferie relative all’a.s. 2018/2019 (art.13, comma 10, CCNL 2007). Una volta esperite tali possibilità, il dirigente scolastico può “motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge”.

Non è ovviamente possibile, stante l’estrema eterogeneità delle situazioni delle istituzioni scolastiche autonome, fissare un prontuario dettagliato delle attività.

Le istituzioni scolastiche, considerate le concrete esigenze dell’utenza di riferimento e gli adempimenti indifferibili, oltre al prioritario compito di attuare le attività didattiche a distanza, garantiscono:

a) i servizi erogabili da remoto mediante ricorso al lavoro agile;

b) i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari, adottando la necessaria programmazione e rotazione, con l’assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio disposte dalle autorità sanitare competenti;

c) il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi e contabili.

I plessi scolastici tenuti ancora formalmente aperti, ma che non ospitano strutture amministrative essenziali per il funzionamento dell’amministrazione dovranno pertanto essere chiusi, mentre, per il plesso principale, ovvero la sede presso la quale sono svolte le attività amministrativo-contabili indispensabili al funzionamento dell’istituzione scolastica, l’apertura deve essere limitata alle esigenze indifferibili e il cui svolgimento non può essere effettuato in forma agile. Si ricorda, altresì, di limitare al minimo la presenza degli addetti alla cura del patrimonio zootecnico e alle merci deperibili ed eventualmente del personale che il dirigente scolastico dovesse ritenere, in via residuale, funzionale allo svolgimento delle esigenze indifferibili da garantire in presenza.

In ogni caso, nel periodo sopra indicato, deve essere garantita l’operatività dei contatti telefonici e della posta elettronica di ogni Istituzione scolastica. Si raccomanda, pertanto, di comunicare all’utenza i riferimenti telefonici e mail da contattare, sia per lo svolgimento dell’attività ordinaria da remoto, sia nel caso si rendesse necessario disporre eventuali svolgimenti di attività indifferibili in presenza.

L’articolo 121 del d.l., oltre a prevedere la continuità dei contratti in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria, a prescindere dunque dall’eventuale rientro del titolare e per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, dispone che l’ulteriore stipula di contratti, in assenza dei titolari, per il personale docente e ATA, sia comunque subordinata alla disponibilità di “una propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa … al fine di potenziare le attività didattiche a distanza”: disponibilità che potrà essere assicurata dal DSGA in quanto consegnatario e dal dirigente scolastico attraverso l’istituto del comodato d’uso. In deroga alle disposizioni vigenti, le risorse necessarie alla stipula di contratti di supplenza breve e saltuaria saranno assegnate in base alla spesa sostenuta dalla singola istituzione scolastica nel triennio precedente nel mese di marzo. Il dirigente scolastico pertanto avrà cura di verificare che gli incarichi di supplenza breve vengano attribuiti entro i limiti delle risorse assegnate. Con successiva comunicazione massiva, il competente ufficio di questo Ministero provvederà a rendere noto l’importo disponibile presso ciascuna istituzione scolastica. Le predette risorse saranno utilizzate per la sottoscrizione di contratti a tempo determinato, utilizzando le graduatorie di istituto, finalizzati alla didattica a distanza, incluse le attività di progettazione e di formazione dei colleghi. Le istruzioni operative saranno direttamente inviate alle istituzioni scolastiche attraverso la Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica.

Per quanto concerne l’articolo 120, comma 4, in base al quale è consentita la sottoscrizione di contratti a tempo determinato per assistenti tecnici da parte delle istituzioni scolastiche del I ciclo, le risorse saranno ripartite con Decreto del Ministro, la cui predisposizione è già in corso, così come saranno date indicazioni in merito alle graduatorie da utilizzare per il conferimento dei predetti incarichi.

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Marco BRUSCHI


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Estratto

* DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18.
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E M A N A

il seguente decreto-legge:

[…Omissis…]

Art. 121
(Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari)

1. Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell’istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all’andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a tempo determinato al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia.

[…Omissis…]

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Estratto

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