Attenzione alle scadenze.

>

1) Documentazione (sito esterno)
USR Toscana-OOSS, Contratto regionale,
»

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L’A.S. 2016/2017

Nel giorno 19 agosto 2016 la parte pubblica e la parte sindacale hanno definito la contrattazione decentrata regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2016/2017.

LE PARTI

VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n.165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.Lgs. 16.4.1994, n.297, recante il Testo Unico delle leggi vigenti in materia di istruzione;

VISTO il D.P.R. 20.01.2009, n.17, con il quale è stato adottato il regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO il C.C.N.L. del comparto Scuola sottoscritto il 29.11.2007, con particolare riferimento agli artt. 3 e 4, che definiscono il sistema di relazioni sindacali e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;

VISTA l’ipotesi di C.C.N.I. sottoscritto il 15/06/2016 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016/2017;

STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE

Si richiama integralmente l’ipotesi di C.C.N.I. sottoscritta il 15/06/2016 con le seguenti integrazioni:

ART. 1 - Criteri per la definizione del quadro delle disponibilità.

1. La definizione dell’adeguamento dell’organico alla situazione di fatto avviene ai sensi dell’art. 3bis del D.L. 3.7.2001, n.255, convertito con l. 20.8.2001, n.333, e dell’art. 2 della l. 22.11.2002, n. 268, integrati dale disposizioni contenute nello schema di decreto interministeriale 581/2016 e dalle istruzioni emanate dal M.I.U.R.con nota prot. 19990/2016 a disciplina delle operazioni di adeguamento dell’organico adeguamento degli organici dell’autonomia del personale docente alle situazioni di fatto. Si precisa che, come disposto dal M.I.U.R. per la definizione dell’organico di diritto, resta impregiudicata la possibilità di costituire cattedre orario esterne anche associando disponibilità orarie su scuole afferenti a diversi ambiti territoriali, nel rispetto delle tabelle di prossimità.

La titolarità della cattedra esterna sarà assegnata all’istituzione scolastica con il maggiore contributo orario. Ciò al fine del massimo riassorbimento dell’esubero e del migliore utilizzo del personale docente.

2. I Dirigenti Scolastici, nel rispetto della vigente normativa di legge, amministrativa e contrattuale, e tenuto conto, altresì, dell’esigenza di conseguire una maggiore ottimizzazione delle risorse e di incrementare i livelli di efficienza ed efficacia del servizio, adotteranno i provvedimenti di riorganizzazione e di ristrutturazione dei posti e delle cattedre conseguenti alle variazioni di organico di cui al precedente comma 1, nel rispetto di quanto disposto dall’ipotesi di C.C.N.I. 15/06/2016.

3. Il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare l'orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore o, comunque, una disponibilità che, nel rispetto degli orari previsti dalle norme vigenti, consenta di ridurre il numero delle scuole di servizio dello stesso. Analogamente, ove sussista disponibilità di ore, la cattedra orario esterna costituita in organico di diritto, a domanda del titolare, potrà essere ricomposta con completamento presso altra sede, facendo salvo il criterio della facile raggiungibilità. Ove il titolare su cattedra esterna in possesso del prescritto titolo di specializzazione, l'eventuale completamento presso la scuola di titolarità può essere conseguito anche utilizzando disponibilità di ore sul sostegno, fermo restando che ciò non può comunque comportare il frazionamento delle ore di sostegno assegnate al singolo alunno disabile. La modifica della composizione delle cattedre orario esterne, nei casi sopra indicati, avverrà previa intesa tra i Dirigenti Scolastici degli istituti interessati, che assicureranno altresì la corretta informazione all’Ufficio territoriale competente.

4. Fermo restando quanto esplicitato dall’art. 2 dell’ipotesi di C.C.N.I. 15/06/2016, si conviene, ai fini di cui al comma 3 dell’art. 3 del medesimo C.C.N.I., che qualora l’esubero lo consenta, ed esclusivamente in assenza di qualsiasi posto disponibile e assegnabile a livello provinciale, sarà data priorità, nell’ordine, ai posti finalizzati a garantire:

A. la continuità delle iniziative progettuali e delle attività già in atto;

B. l’attivazione di iniziative progettuali funzionali all’autonomia delle istituzioni scolastiche, individuate con riferimento ai nuovi bisogni formativi del territorio e alle competenze del personale in esubero nelle singole province.

5. Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 dell’ipotesi di CCNI 15/06/2016, e per i fini indicati dai commi 3 e 4 del medesimo articolo, si conviene che, nell’ambito di progetti finalizzati a garantire le esigenze di continuità di sostegno ad alunni affetti da disabilità particolarmente gravi, i docenti di sostegno in possesso di specializzazione già assegnati a sostegno di alunni iscritti presso diversa istituzione scolastica, possono presentare domanda di utilizzazione presso detta ultima istituzione scolastica per garantire la predetta continuità. Tale tipologia di utilizzazione non interrompe la continuità di servizio presso la scuola di titolarità del docente.

6. Si chiarisce che i docenti appartenenti alle classi di concorso in esubero che stanno seguendo i percorsi formativi finalizzati all’acquisizione della specializzazione per le attività di sostegno” di cui al D.D.G. n. 7 del 16 aprile 2012, senza avere ancora conseguito la specializzazione, sono utilizzati su sostegno a domanda oppure, ove in soprannumero, anche d’ufficio.

ART. 2 - Scadenze, modalità, criteri di articolazione e procedure organizzative nell’assegnazione di sede.

1. Si rinvia integralmente all’ipotesi di C.C.N.I. 15/06/2016 per ciò che attiene ai criteri di articolazione delle utilizzazioni, con la precisazione che, in relazione ad eventuali disponibilità sopravvenute nelle diverse fasi delle operazioni, è fatto salvo il diritto al rientro in sede del perdente posto e al rientro del trasferito in quanto soprannumerario nell’ottennio, anche se già destinatario di provvedimento di mobilità annuale precedente alla verificata sopravvenuta disponibilità.

ART. 3 - Assegnazioni provvisorie e scambi di sedi fra coniugi.

1. Le richieste di scambio di sedi fra coniugi dovranno essere prodotte in data compatibile con l’espletamento delle operazioni entro il 31 agosto 2016.

2. Considerato che lo scambio di coniugi avviene nell’ambito dello stesso ruolo, classe di concorso e/o posto, le relative domande, sottoscritte da entrambi i coniugi, dovranno contenere le stesse dichiarazioni, nonché la sede cui sono stati assegnati per l’anno in cui chiedono di scambiare i posti. Lo stato di coniugati può essere dimostrato con certificazione anagrafica ovvero con autocertificazione.

3. Lo scambio di posto ha efficacia limitata all’anno scolastico nel corso del quale viene disposto ed è interruttivo della continuità del servizio nella stessa sede.

4. Con riferimento all’art. 7 comma 13 dell’ipotesi di C.C.N.I. 15/06/2016 e alle indicazioni di cui alla nota del M.I.U.R. prot. 19976 del 22 luglio 2016, in considerazione del carattere straordinario delle operazioni di mobilità

relative all’a.s. 2016/17, la possibilità di scambio tra due docenti abilitati e titolari del medesimo insegnamento che abbiano prodotto domanda e non abbiano ottenuto l’assegnazione provvisoria interprovinciale, potrà avere luogo al termine delle operazioni, a domanda degli interessati, applicando la seguente procedura:

1. gli Uffici di ambito territoriale pubblicheranno tempestivamente all’albo elettronico l’elenco delle domande di assegnazione provvisoria provenienti da altra provincia che non è stato possibile accogliere per mancanza di posto, per consentirne la massima pubblicità ai docenti titolari in provincia eventualmente interessati allo scambio.

2. i docenti interessati allo scambio, solo nel caso che entrambi abbiano fatto domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per le rispettive province di titolarità e non siano stati soddisfatti, presenteranno congiuntamente la domanda di scambio al Dirigente preposto all'ufficio scolastico territorialmente competente per la provincia di titolarità del docente che rende disponibile la propria sede di servizio al docente che la richiede.

3. ultimate tutte le operazioni previste dall'ipotesi di CCN.I. e verificata l'effettiva disponibilità delle sedi, il Dirigente dell'Ufficio scolastico territorialmente competente, con provvedimento pubblicato all'albo on line dell'Ufficio, autorizza la procedura in parola e ne dà comunicazione all'Ufficio scolastico territorialmente competente di titolarità del docente che ha richiesto la sede e ai Dirigenti scolastici interessati.

ART. 4 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.

1. Fermo restando l’ordine delle precedenze indicate nell’art. 8 dell’ipotesi di C.C.N.I. 15/06/2016- che deve essere attuato in ciascuna fase delle operazioni - si conviene che la lettera b) del punto 1.I dell’articolo sopra citato deve intendersi riferita anche ai portatori di protesi agli arti inferiori ed ai non deambulanti.

ART. 5 – Copertura dei posti di D.S.G.A. vacanti e/o disponibili per tutto l’anno scolastico mediante provvedimento di utilizzazione di personale A.T.A. appartenente ai profili di responsabile amministrativo e assistente amministrativo di altra scuola

1. Per la sostituzione dei D.S.G.A. su posti vacanti e/o disponibili per l’intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere nei modi previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 14 dell’ipotesi di C.C.N.I. 15/06/2016, si procederà, ai sensi dei commi 3, 4, 5, 6 ed 8 del medesimo articolo, attraverso l’utilizzazione del personale con contratto a tempo indeterminato appartenente ai profili di responsabile amministrativo o di assistente amministrativo titolare in altra istituzione scolastica con esclusione di quello che abbia rifiutato, nella propria istituzione scolastica, analogo incarico ai sensi dei commi 1 e 2 del citato art. 14 o che si trovi in rapporto di lavoro a tempo parziale, con le seguenti precisazioni.

2. Gli elenchi per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo saranno compilati dall’Ufficio di ambito territoriale competente per ciascuna provincia.

Ai soli fini della scelta della sede e nel limite degli aventi diritto all’incarico, le utilizzazioni di cui al presente comma sono disposte con priorità a favore del personale che chieda la conferma nell’istituzione scolastica nella quale, nell’anno precedente, abbia svolto analogo servizio.

Nel rispetto dell’ordine di priorità previsto al precedente capoverso, l’inserimento nella graduatoria per la mobilità professionale dall’area “B” all’area “D”, formulata ai sensi del CCNI 3 dicembre 2009, costituisce titolo di precedenza per il conferimento degli incarichi di cui al presente comma.

Hanno priorità di nomina gli assistenti amministrativi titolari della seconda posizione economica di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale 25/7/2008 nonché gli assistenti amministrativi inclusi nelle graduatorie del medesimo beneficio economico, nell’ordine di graduatoria e nella successione di graduatorie nel tempo approvate, seguiti dal personale inserito nelle fasce di seguito specificate:

Fascia A) Personale appartenente al profilo professionale di Responsabile Amministrativo, graduato secondo l’anzianità di carriera.

Fascia B) Assistenti Amministrativi in possesso dei titoli culturali richiesti per l’accesso al profilo di D.S.G.A. come previsti dal vigente C.C.N.L. comparto Scuola, che abbiano già svolto l’incarico di sostituzione del D.S.G.A. con riferimento alla durata dell’incarico.

Fascia C) Assistenti Amministrativi in possesso dei titoli culturali richiesti per l’accesso al profilo di D.S.G.A.

come previsti dal vigente C.C.N.L. comparto Scuola, che abbiano già svolto l’incarico di Responsabile o Coordinatore Amministrativo con riferimento alla durata dell’incarico.

Fascia D) Assistenti Amministrativi in possesso dei titoli culturali richiesti per l’accesso al profilo di D.S.G.A. come previsti dal vigente C.C.N.L. comparto Scuola.

Fascia E) Assistenti Amministrativi che abbiano ricoperto l’incarico di sostituzione del D.S.G.A. e/o di Responsabile o Coordinatore Amministrativo con riferimento alla durata degli incarichi medesimi. Gli aspiranti di cui al presente punto saranno graduati tenendo conto interamente della durata complessiva degli incarichi di sostituzione del D.S.G.A. e per il 50% della durata complessiva degli incarichi di responsabile o Coordinatore Amministrativo.

Fascia F) Assistenti Amministrativi che non rientrano nelle Fasce precedenti, con riferimento alla complessiva anzianità di servizio nel profilo di appartenenza. In caso di parità la precedenza spetterà all’eventuale beneficiario della prima posizione economica di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale 25/7/2008.

All’interno di ciascuna delle fasce sopra indicate ed a parità di ogni altro elemento, sarà attribuita preferenza in primo luogo ai beneficiari della prima posizione economica di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale 25/7/2008 e nelle sole fasce da B) a E), in secondo luogo, alla maggiore anzianità complessiva nel profilo di Assistente Amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 agosto 2016.

3. L’elenco risultante, effettuati gli incarichi annuali, potrà essere utilizzata anche dai Dirigenti Scolastici per sostituzioni temporanee del D.S.G.A. qualora non vi siano, nella scuola, assistenti Amministrativi beneficiari della seconda o della prima posizione economica di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale 25/07/2008 o altri assistenti amministrativi che si dichiarino disponibili all’incarico.

Si precisa che non potrà dichiararsi disponibile alla sostituzione in scuole diverse da quella di servizio il personale con contratto di lavoro a tempo determinato. Si precisa inoltra che l’incarico di sostituzione del D.S.G.A. nella sede di servizio potrà essere conferito – se annuale – solo a personale a tempo indeterminato o a tempo determinato già in servizio con contratto di lavoro di durata annuale (con scadenza 31 agosto). Gli incarichi di sostituzione temporanea potranno essere conferiti anche a personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine delle attività didattiche, ma tale incarico non potrà dare luogo a proroghe in ragione del permanere dell’assenza del D.S.G.A. oltre tale data. L’incarico di sostituzione temporanea non potrà infine essere conferito a personale che si trovi in rapporto di lavoro a tempo parziale con articolazione incompatibile con la funzione da ricoprire.

In caso di successive variazioni normative, le parti si riservano, a richiesta, di attivare specifica sequenza contrattuale.

ART. 6 - Relazioni sindacali.

1. Le operazioni di cui al presente C.C.D.R. formeranno oggetto anche del sistema di relazioni sindacali a livello delle singole istituzioni scolastiche disciplinato dal C.C.N.L. 29.11.2007.

ART. 7 - Norma finale.

1. Per quanto non previsto nel presente accordo, si applicano le norme contenute nel C.C.N.L. 29.11.2007 e le alter disposizioni vigenti in materia, compresi i contratti collettivi nazionali integrativi, con particolare riferimento all’ipotesi di C.C.N.I. sottoscritta il 15/06/2016.

Letto, approvato e sottoscritto
LA PARTE PUBBLICA (FIRMATO)
LA PARTE SINDACALE
FLC – CGIL (FIRMATO)
CISL - Scuola (FIRMATO)
UIL – Scuola
SNALS – CONFSAL (FIRMATO)
GILDA-UNAMS (FIRMATO)


Le suddette OO.SS. rilasciano la seguente

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le OO.SS. nel sottoscrivere il presente contratto chiedono che si possa operare una discussione più approfondita e con tempi distesi sul contratto medesimo entro il mese di dicembre 2016 in previsione dell’anno scolastico successivo. Tale richiesta è motivata dalla necessità di non ridurre la discussione ad una semplice presa di atto delle questioni più urgenti.


<
Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso il sito web, esterno, al link »

www.toscana.istruzione.it


<
link/siti
esterni
non collegati

RS > Il materiale è raccolto come documentazione. Il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale, che prevale in casi di discordanza. La documentazione raccolta non è e non deve essere letta come consulenza specialistica e/o legale. Si consiglia sempre di consultare direttamente l’ente/gli enti citati, un sindacato/patronato/CAAF o uno specialista qualificato/professionista abilitato per un parere, una consulenza o assistenza. Vi possono essere limiti/condizioni alla partecipazione.


<
< N.d.R.

www.reporterscuola.it - Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.