1. Documentazione »
USR Lazio, 13 gennaio 2015, Prot. n.667 Circ. n.1 »

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

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AOODRLA – Registro ufficiale
Prot. n. 667 – Uscita Roma, 13 gennaio 2015
Circ. n. 1

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
statali di ogni ordine e grado della
Regione Lazio
Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni
scolastiche paritarie di ogni ordine e
grado della Regione Lazio
e, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
Provinciali dell’USR Lazio

Oggetto: vigilanza alunni, chiusura ed apertura degli edifici scolastici.

A seguito della pubblicazione sul sito istituzionale di questo U.S.R. della nota dell’Ufficio II del 16 dicembre 2014, sono pervenuti da più parti eterogenei quesiti e varie richieste di chiarimento cui si ritiene opportuno offrire riscontro.

E’ noto come ogni Istituzione scolastica sia luogo cui convergono ogni giorno una serie di persone per molteplici attività di formazione e di servizio come è altrettanto noto che l’attività educativa e di studio, ha assoluta esigenza della massima tranquillità possibile e di un ambiente sereno, anche dal punto di vista della presenza di estranei che potrebbe costituire fonte di potenziali distrazioni.

In tale ottica, si coglie l’occasione per ricordare alle SS. LL. quanto segue.

In via preliminare, si sottolinea che è vietata la presenza nei locali di ogni Istituzione scolastica – segnatamente prima, durante e al termine delle attività didattiche e para-didattiche – di qualsiasi estraneo, e per estraneo è da intendersi qualsivoglia persona la cui presenza non sia assolutamente giustificata da adempimenti correnti, previsti dal Regolamento d’Istituto o connessi ad attività scolastiche in senso stretto. Anche in tali casi, la presenza dei non addetti, es. genitori e/o visitatori, deve essere limitata al periodo di tempo necessario.

In tal senso, le SS. LL. avranno cura di sensibilizzare tutto il personale e le famiglie, circa la necessità che sia sempre rispettato quanto in proposito prescrive ciascun Regolamento d’Istituto.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si raccomanda quindi di vigilare circa la idonea chiusura di tutti gli accessi agli edifici, non appena terminato l’ingresso degli studenti e dopo l’uscita di questi, nonché la presenza di continua ed ininterrotta vigilanza agli ingressi del personale a ciò preposto. Detto personale, dovrà essere inoltre particolarmente sensibilizzato, unitamente a quello di Segreteria, ad una attenta e continua vigilanza negli orari di apertura al pubblico degli Uffici di Segretaria, affinché la permanenza degli utenti nei locali scolastici sia limitata agli adempimenti da porre in essere.

In caso di complessi scolastici particolarmente estesi, i DD. SS. e gli Organi collegiali Competenti, potranno valutare l’opportunità di istituire all’ingresso della scuola, una procedura di “riconoscimento personale” per i “visitatori”, consistente nel rilascio di apposito tesserino “visitatori”, previo deposito di valido documento di identità. Del resto, tale sistema di riconoscimento permanente, è già da anni obbligatorio per tutti gli uffici e i dipendenti pubblici, tramite un idoneo tesserino di riconoscimento munito foto, fatte ovviamente salve le rispettive competenze e deliberazioni degli Organi Collegiali in tema di Regolamento d’Istituto.

Mentre si confida nel prudente apprezzamento delle SS. LL. volto ad ottimizzare ed implementare quanto sopra delineato, è appena il caso di rammentare, che per ormai consolidata giurisprudenza ordinaria ed amministrativa, sulle Istituzioni scolastiche incombe l’assoluto obbligo della vigilanza circa l’incolumità degli studenti, in alcuni casi considerato addirittura prevalente rispetto a quello dell’istruzione ed educazione.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Gildo De Angelis


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Ultimo aggiornamento (Domenica 01 Febbraio 2015 00:06)