La legge 107/2015 all’art. 1 comma dà vita all’organico dell’autonomia alle istituzioni scolastiche, comunque costituite, comprese le scuole secondarie di primo grado afferenti agli istituti comprensivi o a tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado.

La sede “unica” è stata attribuita ai docenti “ora” con data 1.9.2017 l’organico dell’autonomia, “insieme” alla nuova classe di concorso.

Due le implicazioni in tempi brevi:

  • ogni istituto coinvolto dovrà ridefinire la graduatoria interna, anche ai fini dell’individuazione dei soprannumerari;
  • quando uscirà la O.M per la mobilità il codice dell’istituzione scolastico da utilizzare per i trasferimenti sarà quello unico per l’organico dell’autonomia.

Queste operazioni, anche al fine di evitare ricorsi, devono essere svolte con il massimo della trasparenza, con la pubblicazione dei risultati e con adeguata informativa alla RSU e OO.SS., che "devono" socializzare le informazioni ricevute.


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Estratto

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Ultimo aggiornamento (Domenica 26 Marzo 2017 11:30)

 

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