La scheda curata dalla UIL SCUOLA.

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Federazione
UIL SCUOLA RUA

SUPPLENZE
A.S. 2020/21
Scheda UIL Scuola
INDICAZIONI OPERATIVE
PERSONALE ATA

TIPOLOGIA SUPPLENZE
MODALITÀ CONVOCAZIONE DEGLI ASPIRANTI
GRADUATORIE PROVINCIALI

I posti di personale ATA, fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), che non sia stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali (31/8) o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica (30/6).

Ai fini predetti si utilizzano:

 le graduatorie permanenti provinciali per titoli (art.554 del D.L. vo 297/94);

 in subordine gli elenchi e le graduatorie provinciali (D.M. 19.04.2001, n.75).

Le eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie d’istituto.

Posti Part-time

Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale del personale ATA, possono concorrere alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica.

Ai fini predetti, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento. Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai dirigenti scolastici per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle attività didattiche.

LASCIARE LO SPEZZONE ORARIO PER ACCETTARE IL POSTO INTERO

È consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero.

GRADUATORIE DI ISTITUTO

Sono utilizzate dai Dirigenti scolastici:

 per la copertura di posti residuati dalle graduatorie provinciali;

 per la sostituzione del personale temporaneamente assente;

 per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

Le supplenze sono conferite secondo l’ordine di Fascia.

Nota bene

 Le supplenze di assistente tecnico sono conferite agli aspiranti che risultino forniti dei titoli specifici richiesti per l’accesso alle aree di laboratorio disponibili a tal fine.

 In caso di assenza del guardarobiere, cuoco e infermiere, o comunque di dipendente unico nel proprio profilo professionale, il dirigente scolastico può provvedere alla sostituzione, in caso di necessità.

Esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto

Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto, il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorietà e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.

Modalità delle convocazioni

Le segreterie invieranno una email agli interessati, contenente:

 dati relativi alla supplenza: data di inizio, durata, orario complessivo settimanale, distinto per i singoli giorni di impegno;

 il termine (giorno e ora) entro il quale deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro;

 la data in cui sarà assegnata la supplenza;

 le indicazioni di tutti i recapiti per poter contattare la scuola.

Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti tale comunicazione deve inoltre contenere:

 l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;

 la data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che trascorse 24 ore termine tutti gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l’offerta e non siano risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti d’ogni vincolo di accettazione.

Quale personale convocare

 L’aspirante privo di rapporto di lavoro e che non sia gravato di sanzioni influenti

 L’aspirante parzialmente occupato, che ha titolo al completamento d’orario.

 L’aspirante, anche se occupato su supplenza che non sia già al 30/6, se la supplenza offerta è di durata al 30/6.

 L’aspirante, anche se occupato su supplenza annuale (31/8) o fino al termine dell’attività didattica (30/6), se la proposta di supplenza è per diverso profilo professionale sempre di durata annuale (31/8) o fino al termine delle attività didattiche (30/6).

SUPPLENZE BREVI - PARTICOLARI DISPOSIZIONI
Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico

I dirigenti scolastici possono conferire le supplenze brevi solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico, per:

 personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;

 personale appartenente al profilo di assistente tecnico;

 personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.

Deroghe

 i vincoli sono parzialmente derogati dall’art. 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.

 in ogni caso, qualora ricorrano ipotesi eccezionali che comprometterebbero il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, il dirigente scolastico può ricorrere alla nomina del supplente fin dal primo giorno di assenza del titolare affinché non sia irrimediabilmente compromesso il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, non essendo oggettivamente e altrimenti possibile garantire le condizioni minime indispensabili per l’erogazione del servizio col personale a disposizione (cfr nota MIUR 10073 del 14-04-2016).

POSSIBLITÀ DI LASCIARE LA SUPPLENZA IN CORSO

Per altra fino al 30/6

Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al 30/6 ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al 30/6.

Lasciare GI per Graduatoria Provinciale

Il personale in servizio per supplenze conferita dalle graduatorie istituto ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro conferito dalle Graduatorie Provinciali.

Per altra fino al 30/6-31/8 di diverso profilo

Il personale in servizio per supplenze fino al 30/6 o 31/8 ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro al 30/6 o 31/8 solo se per diverso profilo professionale.

MANCATO PERFEZIONAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
ABBANDONO DEL SERVIZIO

GRADUATORIE PROVINCIALI

La rinuncia o mancata assunzione in servizio

La RINUNCIA AD UNA PROPOSTA DI ASSUNZIONE O LA MANCATA ASSUNZIONE DI SERVIZIO comportano la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro dalle graduatorie provinciali, per l’anno scolastico successivo, se le cause dell’abbandono del servizio non sono opportunamente giustificate e motivate.

Abbandono del servizio

L’abbandono del servizio comporta sia l’effetto del punto precedente, sia la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza, conferita sia sulla base delle graduatorie provinciali che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso, se le cause dell’abbandono del servizio non sono opportunamente giustificate e motivate.

Nei confronti del personale che sia già titolare di contratto a tempo indeterminato, per altra area o profilo professionale:

 La supplenza è conferita solo se ha dichiarato esplicitamente che l’inserimento nella graduatoria permanente è finalizzato anche al conferimento delle supplenze.

 L’accettazione di rapporto a tempo determinato comporta la decadenza dal precedente impiego. In questi casi la mancata accettazione, ripetuta in due anni scolastici, di una proposta di assunzione per supplenza conferita sulla base delle graduatorie permanenti, comporta, in via definitiva, la perdita della possibilità di conseguire supplenze.

GRADUATORIE DI ISTITUTO

Rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma

La RINUNCIA ad una proposta contrattuale o alla sua PROROGA O CONFERMA non comporta alcun effetto.

Abbandono del servizio

L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenze, conferita sia sulla base delle graduatorie provinciali, che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso.

ATTENZIONE!

È sempre possibile LASCIARE UNA SUPPLENZA ATTRIBUITA IN BASE ALLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO PER ACCETTARNE ALTRA CONFERITA IN BASE ALLE GRADUATORIE PERMANENTI.

CONTRATTI CON DATA CERTA

Non sono più previsti i contratti con nomina fino avente titolo per cui i contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine, fermo restando che costituisce causa di risoluzione del contratto l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito della pubblicazione di nuove graduatorie.

Tale novità, ricordiamo, è stata introdotta grazie alla sottoscrizione del nuovo CCNL 2016-18, art. 41 comma

1, in linea con il regime di privatizzazione per cui il contratto deve avere data certa (il meccanismo precedente attiene al diritto amministrativo e non a quello privato).

DECORRENZA DEI CONTRATTI DI SUPPLENZA E DEI DIRITTI

La normale decorrenza iniziale dei contratti di supplenza coincide con l’effettivo primo giorno di servizio del supplente e con la contestuale firma del relativo contratto, con le parziali eccezioni del caso dei contratti decorrenti dall’inizio dell’anno scolastico cui si dà luogo alla decorrenza del 1° settembre anche se tale giorno ricada di domenica e dei casi in cui la disciplina della proroga contrattuale comporta il prolungamento contrattuale senza soluzione di continuità col precedente periodo.

La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal Dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL.

POSSIBILITÀ DI DIFFERIRE LA PRESA DI SERVIZIO

Analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato è possibile differire la presa di servizio, con i soli effetti giuridici al momento dell’accettazione della nomina ed economici dal giorno dell’effettiva assunzione in servizio, per i casi contemplati dalla normativa (es. malattia).

DIRITTO AL COMPLETAMENTO ORARIO

Il personale in servizio ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo.

Tale completamento può avvenire:

 nel limite massimo di due scuole, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità;

 anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime (fino al raggiungimento dell’orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo).

Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità.

Pertanto, non è possibile un completamento orario (quindi servizio contemporaneo) per profili diversi come personale ATA o come personale ATA e personale docente (neanche tra scuola statale e non statale).

Es.

 Non è possibile un completamento orario o comunque servizio contemporaneo come Collaboratore scolastico e Assistente amministrativo/Tecnico (neanche tra scuola statale e non statale);

 Non è possibile un completamento orario o comunque servizio contemporaneo come Collaboratore scolastico o Assistente amministrativo/Tecnico e docente (neanche tra scuola statale e non statale).

SUPPLENTI “COVID”

La circolare ministeriale del 5 settembre conferma che i posti aggiuntivi “COVID” saranno supplenze temporanee, per le quali le scuole attingeranno dalle graduatorie di istituto, con interruzione del contratto in caso di lockdown.

Precisa che:

 i posti relativi ai contratti attivati non sono disponibili per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, hanno decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio delle lezioni o dalla effettiva presa di servizio e hanno durata fino al termine delle lezioni.

 in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, i contratti di lavoro attivati si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo.

 in caso di cessazione della sospensione, alla ripresa dell’attività didattica in presenza, i predetti contratti sono riassegnati ai precedenti titolari, ove ancora disponibili, ai fini della continuità didattica e dell’economicità dell’azione amministrativa.

Per quanto concerne, infine, le eventuali sostituzioni di tale personale, si procede ai sensi e nei limiti della normativa vigente e, in ogni caso, fermo restando il prioritario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso l’istituzione scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo di studio idoneo, consentendo, ove non sia possibile procedere diversamente, la sostituzione del personale così assunto dal primo giorno di assenza.

 CRITICITÀ

La circolare non prende in esame la possibilità per il personale assunto sui posti aggiuntivi e che rientra nel particolare status di supplente “COVID”, di poter eventualmente lasciare tale supplenza per un’altra che potrebbe essergli conferita con il normale scorrimento delle graduatorie di istituto in cui è utilmente collocato ai fini della ordinaria sostituzione dei docenti assenti.

Per cui ci si potrebbe trovare nella situazione paradossale per cui il personale nominato prima sui posti aggiuntivi, con la conseguenza che non potendo accettare una supplenza annuale o fino alle attività didattiche, corre il serio rischio di essere poi licenziato nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza, senza alcuna garanzia di poter eventualmente essere disponibile e poter accettare nello stesso periodo un’altra supplenza dal normale scorrimento delle graduatorie di istituto.

PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER I SUPPLENTI TEMPORANEI
Proroghe dei contratti e pagamento sabato e domenica

Diritto alla proroga del contratto – supplenze brevi

Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Es. titolare assente fino al venerdì (con sabato libero o settimana corta) che rinnova l’assenza il lunedì successivo (stesso o diverso motivo): al supplente con contratto fino al venerdì sarà disposto un nuovo contratto di supplenza a partire dal sabato e fino alla nuova assenza del titolare e indipendente dall’orario settimanale costitutivo della supplenza (es. il contratto settimanale può essere anche di un numero di ore inferiore rispetto a quello ordinario previsto per i docenti e per il personale ATA).

Possibilità di proroga del contratto supplenti con contratto al 30/6

Le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possono essere prorogate oltre tale termine, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle relative attività, nelle scuole interessate ad esami di stato e di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, qualora non sia possibile consentire lo svolgimento di dette attività mediante l’impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto.

Diritto al pagamento di un periodo di sospensione delle lezioni

Qualora il titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni (es. vacanze di Natale e Pasqua) e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Ciò si realizza a prescindere da come siano avvenute le modalità di assenza del titolare e cioè sia con unica richiesta di assenza o con più richieste presentate in successione.

Inoltre rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo (assenza imputata a diversi istituti giuridici, es. congedo parentale e malattia, purché senza soluzione di continuità).

Pagamento del sabato e della domenica

 Le domeniche, le festività infrasettimanali nonché il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio.

 Nel caso di completamento di tutto l’orario settimanale ordinario, si ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile.

Attenzione!

- Per orario ordinario deve intendersi 36 ore settimanali;

- In caso di completamento dell’orario ordinario in più scuole il pagamento della domenica e dell’eventuale sabato libero sarà disposto dall’ultima scuola di servizio che vi darà luogo previe le necessarie notizie fornite dai dirigenti scolastici interessati e dal supplente interessato circa i precedenti servizi settimanali e le opportune verifiche della scuola medesima.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE DI RUOLO
ART. 59 CCNL 2006-2009

Il personale ATA con contratto a tempo indeterminato può accettare (per una durata non inferiore ad un anno scolastico e nell’ambito del comparto scuola, (anche come personale docente) contratti di lavoro a tempo determinato mantenendo per complessivi 3 anni la titolarità della sede.

L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della normativa stabilita dal CCNL 2006-09 per il personale supplente, fatti salvi i diritti sindacali.

Nota bene

 per “durata non inferiore ad un anno scolastico” si intende che la supplenza può essere disposta sia sui posti vacanti che disponibili (31 agosto - 30 giugno);

 la perdita della titolarità avviene allorché si sia compiuto il terzo anno in qualità di supplente e, ovviamente, l’interessato non sia rientrato nella sede di titolarità, avendo accettato per la quarta volta la nomina a supplente;

 con la quarta accettazione di incarico a tempo determinato si dovrà presentare domanda di trasferimento per ottenere la sede definitiva nella provincia di titolarità

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Estratto

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Link/siti
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