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Fonte: UIL Scuola, Comunicato – Documento, 18-07-2017
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Federazione
UIL Scuola RUA

18 Luglio 2017

Audizione alla Camera
Sicurezza nelle scuole e responsabilità dei dirigenti scolastici
Presentato il documento Uil Scuola

La Uil Scuola in occasione dell’audizione congiunta presso la VII Commissione Istruzione e la XI Commissione Lavoro alla Camera sulla sicurezza nelle scuole e la responsabilità dei dirigenti scolastici, pur apprezzando le due proposte di legge, evidenzia la necessità di una delega al governo per rendere effettiva e possibile la gestione della sicurezza sul luogo di lavoro con modalità coerenti e concrete.

All’audizione hanno preso parte per la Uil Scuola, Rosa Cirillo e Pasquale Proietti.

La memoria Uil Scuola* -


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Estratto

Federazione
UIL Scuola RUA

AUDIZIONE INFORMALE 18 LUGLIO 2017 - COMMISSIONI RIUNITE VII E XI C. 3030 - 3963 (DIRIGENTI)
MEMORIA UIL SCUOLA

Innanzitutto vogliamo segnalare la positività di questa audizione poiché da tempo chiedevamo che la materia fosse rivista per renderla ragionevole e sostenibile e mirare a risolvere le numerose problematiche emerse in modo sempre più evidente in questi ultimi anni in tema di scurezza nelle scuole.

Partiremo dall'evidenziare alcuni concetti fondamentali e di cornice:

  1. Se l'obiettivo principe di una Legge per la Sicurezza è quello di tutelare e prevenire i danni alla salute, è necessario che si smetta di ragionare per adempi menti e si definiscano le responsabilità di ciascuno in termini chiari, concreti e realistici.
  2. La scuola non è un luogo di lavoro qualsiasi. Occorre pertanto partire dalle sue specificità e sue particolarità tenendo conto della presenza dei minori, della densità di frequentazione nelle fasce orarie dedicate alle lezioni, della distribuzione degli spazi all'interno degli edifici e dell'articolazione territoriale di un istituto scolastico su più sedi e più comuni (soprattutto quando un dirigente si trova a gestire più di un istituto scolastico a seguito del grave problema delle reggenze). Allo stesso modo è bene ricordare che chi lavora a scuola non affronta gli stessi rischi di chi lavora alla Thyssen e perciò sarebbe bene che la materia fosse diversamente gestita sul piano dei controlli e delle sanzioni;
  3. La scuola non dispone di un ufficio tecnico, né, salvo qualche eccezione fortunata, di personale con qualifiche tecniche e formazione specialistica sull'argomento. Il dirigente scolastico solitamente per la redazione del documento di valutazione dei rischi si avvale di un professionista esterno le cui concrete responsabilità non sono chiarite;
  4. Il Dirigente è un datore di lavoro anomalo perché ha un profilo di gestione dell'attività scolastica, ma non ha controllo diretto sugli edifici rispetto a cui è competente l'Ente proprietario e non ha autonomi poteri di spesa.

La qualifica di datore di lavoro attribuita al dirigente scolastico sulla base delle norme sull'autonomia scolastica, dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 come coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106, è contraddetta dalla definizione stessa di datore di lavoro che la norma ne fa (Il datore di lavoro è quel soggetto che secondo il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa) .come è stato recentemente espresso anche da autorevoli commentatori (Si veda Raffaele Guariniello "La sicurezza nelle scuole: una corretta ripartizione di responsabilità fra dirigenti scolastici e decisori politici" 25 gennaio 2016 Torino) considerato che alla conferita qualifica non corrispondono autonomi poteri di spesa e adeguate possibilità decisionali. Occorre perciò individuare e attribuire in modo chiaro le responsabilità proprie del "datore di lavoro" individuando chi debba assolverle. Perché, se è vero che la segnalazione all'ente proprietario trasferisce a quest'ultimo le responsabilità, ciò non serve a fare delle scuole luoghi sicuri, in una logica di soluzione dei problemi, qualora quegli interventi manutentivi o straordinari non vengono effettuati.

Occorre ragionare a partire da informazioni corrette liberando la figura del dirigente da burocrazie inestricabili che lo vedono responsabile in prima persona di tutto quello che avviene nella sua scuola senza che egli sia in grado materialmente di poter davvero controllare tutto e costringendolo a trascurare le mansioni proprie legate agli aspetti educativo- didattici

Il problema è complesso e richiede una risposta legislativa più ampia di una legge di modifica. Seppure le due proposte siano complementarmente utili a correggere alcune delle anomalie segnalate, infatti, esse non sembrano sufficienti a raggiungere l'obiettivo di garantire la sicurezza nelle scuole e a liberare i dirigenti scolastici da ingiuste e incongrue responsabilità. Serve, a nostro parere, una delega al Governo per rendere effettiva e possibile la gestione della sicurezza sul luogo di lavoro con strumenti e modalità coerenti e concreti.

La sicurezza a scuola deve essere il risultato finale della collaborazione tra diversi soggetti: a) il dirigente quale responsabile della gestione delle attività con obblighi di sorveglianza e coordinamento; b) l'ente proprietario responsabile della tenuta delle strutture scolastiche e dei controlli periodici connessi; c) gli Enti di controllo (ASL e Vigili del Fuoco) che sono chiamati in causa nella fase di autorizzazione e certificazione all'uso delle strutture e che effettuano periodiche verifiche e controlli spesso con esiti sanzionatori nei confronti dei dirigenti o dell'Ente Locale anziché essere impegnati in attività di consulenza supporto e formazione del personale o di prevenzione del rischio

Una sicurezza reale si costruisce solo con la collaborazione di tutti. Negli altri Paesi europei, per esempio, il documento di valutazione dei rischi di un istituto scolastico è redatto dagli stessi Enti di Controllo in collaborazione con il responsabile didattico della struttura e le misure di riduzione del rischio sono definite concordemente perché l'obiettivo non è sanzionare, ma garantire il massimo livello di sicurezza possibile a tutela di tutti.

Alla luce di queste premesse, analizzando nello specifico le due proposte, si rileva che:

1) esse incidono su un medesimo argomento in misura diversa, ma, a nostro avviso, non chiariscono in modo esaustivo il profilo delle responsabilità.

2) Sulla prima proposta di legge (Pellegrino n. 3830) si afferma una "NON" responsabilità del D.S. ove sia intervenuta una richiesta d'intervento" e si parla di tempestività. Rispetto a questo pare legittimo chiedersi: "Quando una richiesta d'intervento può definirsi tempestiva? Quali sono le modalità e il contenuto della richiesta d'intervento che il 0.5. deve inoltrare? In caso di silenzio del soggetto competente ad effettuare l'intervento, cosa deve fare il Dirigente scolastico? Disporre la chiusura dell'edificio e interrompere il servizio scolastico? E in questo caso la sospensione delle lezioni non potrebbe configurarsi quale indebita interruzione di pubblico servizio, dove il rischio reale per gli studenti e i lavoratori non fosse ritenuto concreto?" A nostro avviso la proposta Pellegrino non risolve del tutto il profilo della responsabilità, lasciando ancora aperti molti problemi.

3) Sulla seconda proposta di legge (Carocci n. 3963) si parla di rischi solo connessi all'attività scolastica senza ben definire a cosa ci si riferiscano nel dettaglio. Quali sarebbero in tal caso i rischi esclusi? Inoltre, nel secondo comma si parla di danni strutturali, per la qual cosa molti incidenti scaturenti da malfunzionamenti d'impianti e suppellettili forniti dagli Enti proprietari che non avessero seguito adeguatamente i lavori e fatto con perizia i collaudi, non sarebbero ricompresi nei danni strutturali. È così? Uno dei problemi della norma in vigore sta nella scarsa chiarezza. Vanno definite in modo inequivocabile le responsabilità dei diversi Enti sulla base delle reali competenze individuate per legge prevedendo l'obbligo di collaborazione fra i diversi attori secondo il modello della responsabilità solidale ove la prevista collaborazione non sia stata attivata.

A nostro avviso quindi nessuna delle due proposte è totalmente soddisfacente, chiara ed esaustiva, anzi entrambe potrebbero dar adito a variegate interpretazioni. In questo senso chiediamo un ulteriore approfondimento per evitare che - nella vaghezza della norma - ricadano comunque sui dirigenti scolastici responsabilità come quelle previste dall'art. 590 del c.p., dove riconosce responsabili i dirigenti scolastici di lesioni dolose, pur rilevando, in sede di applicazione, che essi avevano ed ancora hanno un oggettivo impedimento a poter prevenire un ipotetico incidente per assenza di autonomia di spesa e che le richieste d'intervento agli Enti proprietari erano rimaste inascoltate" e, in assenza di sanzioni agli Enti obbligati, i dirigenti scolastici siano ancora le uniche "vittime sacrificali"

In conclusione, la UIL Scuola Dipartimento della dirigenza scolastica condivide le due proposte di legge ove mirano a limitare le responsabilità in capo ai dirigenti scolastici e dove cercano di precisare meglio le responsabilità proprie di altri soggetti pubblici e privati dando una prima risposta al problema. Tuttavia esse non paiono sufficienti a superare una situazione che merita una normazione specifica in relazione alla complessità dei temi richiamati, che rischiano di pregiudicare il buon funzionamento del servizio di istruzione che esplica una funzione essenziale ed obbligatoria per lo stato, non risolvendo i problemi di sicurezza nelle scuole. Problemi che si sono venuti a creare proprio per il mancato esercizio della delega al governo prevista sulla materia e che oggi con questo intervento legislativo auspichiamo sia possibile ripristinare. -


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Ultimo aggiornamento (Mercoledì 19 Luglio 2017 00:15)

 

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