La Circolare n. 49.

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INAIL
Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 49
Roma, 14 novembre 2023

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto
Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative istituito dall’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Decreto interministeriale 25 settembre 2023. Requisiti, modalità di accesso e quantificazione del sostegno economico.

Quadro normativo

Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85: “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”. Articolo 17, commi da 1 a 3: “Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento”.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e il Ministro dell’università e della ricerca, 25 settembre 2023: “Definizione dei requisiti e delle modalità d’accesso al Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni, nonché quantificazione del sostegno economico erogato”.

Premessa

L’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (Allegato 1), ha istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024.

Come specificato dalla norma, il predetto Fondo è stato istituito al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative.

Il comma 2 del citato articolo 17 ha demandato a un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, di stabilire I requisiti e le modalità per l'accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'articolo 85, terzo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

In attuazione della suddetta disposizione, nella Gazzetta ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2023 è stato pubblicato il decreto interministeriale 25 settembre 2023 (Allegato 2), che ha affidato all’Inail la gestione delle domande nonché l’erogazione del sostegno economico agli aventi diritto a carico del Fondo in argomento.

Con la presente circolare, acquisito il preventivo parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali1, si forniscono le relative istruzioni operative

A. Ambito di operatività del Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative

Al Fondo in argomento hanno accesso i familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative2.

L’ambito di operatività del Fondo riguarda gli infortuni:

1. avvenuti in data successiva al 1° gennaio 2018;

2. mortali o da cui sia derivata la morte dello studente o della studentessa;

3. accaduti in occasione o durante le attività formative, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

Sono incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, quali per esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico-sportive (giochi della gioventù).

Sono esclusi gli infortuni in itinere.

Sono compresi nell’operatività del Fondo tutti gli studenti vittime di infortuni:

a) delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati;

b) delle strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) di cui all’articolo 1, comma 7843, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

c) delle università e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il decesso deve essere riconducibile a infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative suddette.

Al fine di verificare le cause e circostanze dell’infortunio è prevista una specifica

procedura di accertamento, che è effettuata dai competenti organi di vigilanza i quali, all'esito della stessa, sono tenuti a trasmettere apposita relazione all'INAIL.

B. Destinatari del Fondo

L’articolo 3 del decreto interministeriale 25 settembre 2023 stabilisce che i familiari superstiti dello studente o della studentessa vittima dell’evento lesivo aventi diritto ai benefici a carico del Fondo sono:

1. il coniuge4 superstite, anche interessato da un provvedimento dichiarante la separazione e

2. i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi.

Per espressa previsione normativa, al coniuge e ai figli il sostegno spetta con parità di diritto, cioè in parti uguali.

In mancanza di coniuge e figli, hanno diritto ai benefici:

3. i genitori, anche adottanti e

4. i fratelli e le sorelle.

In mancanza di genitori, fratelli e sorelle, hanno diritto ai benefici

5. gli ascendenti di secondo grado.

In caso di concorso di più aventi diritto, le quote sono divise tra i medesimi in parti uguali5

C. Dotazione del Fondo e importo del sostegno economico

[… Omissis …]

D. Regime del sostegno economico

Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto interministeriale 25 settembre 2023, La prestazione erogata dal Fondo non è soggetta a rivalsa e non limita l'ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari dello studente.9

Con riguardo al regime fiscale, in analogia a quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 60110, l’articolo 1, comma 4, del citato decreto interministeriale stabilisce che il sostegno economico a carico del Fondo non è soggetto a tassazione in relazione alla natura e finalità dell'erogazione.

Si applica, pertanto, lo stesso regime già previsto per i benefici erogati a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui all’articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 29611.

Il predetto decreto interministeriale12 precisa, inoltre, che il sostegno economico in argomento è cumulabile con l'assegno una tantum in caso di morte corrisposto dall'Inail ai superstiti degli assicurati, ai sensi dell'articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 112413.

La precisazione è legata alla circostanza che l’assegno suddetto è in genere l’unica prestazione erogata dall’Inail in caso di infortuni mortali occorsi a studenti, in quanto per queste vittime non ricorrono di solito i requisiti previsti per la costituzione della rendita ai superstiti di cui al predetto articolo 85, comma 1.

Resta fermo che, se ne ricorrono i requisiti, agli aventi diritto spetta anche la rendita ai superstiti

E. Domande di accesso al Fondo e termini di presentazione

Per l’accesso al sostegno economico a carico del Fondo, gli aventi diritto devono presentare domanda direttamente alla Sede Inail competente, individuata in base alla residenza/domicilio dello studente o della studentessa vittima dell’infortunio.

In attesa del rilascio del servizio online, in corso di sviluppo, la domanda deve essere presentata con l’apposito modulo (Allegato 3), direttamente alla Sede Inail competente, o inviata a mezzo di posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, allegando copia del documento d’identità del sottoscrittore14, entro i seguenti termini:

1) infortuni accaduti dal 2 gennaio 2018 al 21 ottobre 2023: entro il 18 febbraio 2024, vale a dire entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (21 ottobre 2023) del decreto interministeriale 25 settembre 202315;

2) 2) infortuni accaduti dal 22 ottobre 2023: entro novanta giorni dalla data del decesso del soggetto vittima dell'evento lesivo16-

[… Omissis …]

F. Procedimento di erogazione del beneficio

Il sostegno economico a carico del Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative è erogato entro trenta giorni dall'accertamento dal quale risulti che il decesso sia riconducibile a infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative19

[… Omissis …]

Il Direttore generale
f.to Andrea Tardiola

  • Allegati: 5* (+1)
  • [N.d.R.» ]
  • Testo integrale della circolare Inail n. 49 del 14 novembre 2023 (.pdf - 149 kb)
  • Allegato 1 alla circolare Inail n. 49 del 14 novembre 2023 (.pdf - 152 kb)
  • Allegato 2 alla circolare Inail n. 49 del 14 novembre 2023 (.pdf - 2,2 mb)
  • Allegato 3 alla circolare Inail n. 49 del 14 novembre 2023 (.pdf - 1,6 mb)
  • Allegato 4 - Modulo istanza beneficio familiari studenti deceduti Allegato alla circolare Inail n. 49 del 14 novembre 2023 (.pdf - 343 kb)
  • Allegato 5 - Modulo delega riscossione beneficio familiari studenti deceduti Allegato alla circolare Inail n. 49 del 14 novembre 2023 (.pdf - 290 kb)

[* N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota INAIL originale e/o disponibili sui siti segnalati **]

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Da/ Fonte/ Titolare»
INAIL
Circolare n. 49
Roma, 14 novembre 2023

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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link**»

INAIL
https://www.inail.it


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Link/siti
esterni non collegati

^Fonte» INAIL» Nrm_14nov2023=RS_2023-11-23»
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< N.d.R.

» www.reporterscuola.it -
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