Le indicazioni per l’a.s. 2023-2024.

>

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Home > Atti e Normativa >
Venerdì, 23 giugno 2023
Nota

Criteri e modalità di conferimento e mutamento di incarico a.s. 2023-2024

Documenti Allegati

  • Circolare prot. n. 35901 del 16 giugno 2023.pdf *

  • Integrazione Circolare prot. n. 37254 del 22 giugno 2023.pdf *

[* N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota MIM originale e/o disponibili sui siti segnalati **]

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈
Da/ Fonte/ Titolare»
MIM
Documentazione
23 giugno 2023


<
Estratto

m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0035901.16-06-2023

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Ai Direttori generali degli UUSSRR
Ai Dirigenti titolari degli UUSSRR
per l’Umbria, la Basilicata e il Molise
e p.c. Alle organizzazioni sindacali
Al Capo del Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e formazione
LORO SEDI

Oggetto: Operazioni di conferimento degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti e mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2023

Al fine di assicurare il regolare avvio del prossimo anno scolastico, si ritiene opportuno fornire alle SS.LL. le indicazioni relative ai criteri ed alle modalità di conferimento e mutamento di incarico dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2023/2024.

La materia è assoggettata alla disciplina generale prevista dall’articolo 19 e dall’articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle disposizioni contenute negli articoli 11, 13, 17 e 20 del C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 11/04/2006, negli articoli 7 e 9 del C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 15/07/2010 e alla disciplina derogatoria di cui all’articolo 19-quater del decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nonché all’articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con la legge 29 giugno 2022, n. 79.

Nelle operazioni di cui all’oggetto, le SS.LL. terranno in debita considerazione, oltre ai criteri normativi e contrattuali sopra richiamati, la disciplina prevista dalla legge 28 marzo 1991, n. 120 e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, garantendo informazione sulle stesse.

Si ricorda, altresì, che:

1. l’articolo 16, comma 2, del DDG del 13 luglio 2011, stabilisce che “i vincitori assunti con rapporto a tempo indeterminato e che effettuano il periodo di formazione e tirocinio, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non inferiore a 6 anni”;

2. l’articolo 4, comma 5, del DM 27 agosto 2015, n. 635 – attuativo dell’articolo 1, comma 92, della legge n. 107/2015 – stabilisce che “i destinatari di incarico a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui al presente decreto, sono obbligati a permanere nella regione assegnata per almeno un triennio”;

3. l’articolo 15, comma 5, del DDG 23 novembre 2017, n. 1259, prevede che “i dirigenti scolastici assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente”.

L’assegnazione degli incarichi dirigenziali è effettuata nell’ordine previsto dall’articolo 11, comma 5, del C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 11 aprile 2006, nonché secondo i criteri di cui alla direttiva del Ministro dell’istruzione e del merito 25 maggio 2023, n. 13, ammessa alla registrazione dalla Corte dei Conti, e da ultimo, secondo gli accordi sindacali sottoscritti in data 31/05/2023:

a) Conferma degli incarichi ricoperti alla scadenza del contratto.

Fatti salvi i criteri di cui alla direttiva del Ministro dell’istruzione e del merito n. 13 del 25 maggio 2023, le conferme degli incarichi nelle sedi attualmente ricoperte riguardano i dirigenti scolastici i cui contratti scadono il 31 agosto 2023.

b) Assegnazione di altro incarico per ristrutturazione, riorganizzazione o sottodimensionamento dell’ufficio dirigenziale.

Nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la soppressione dell’ufficio dirigenziale ricoperto, si provvede ad una nuova stipulazione dell’atto di incarico. Per l’individuazione del dirigente soprannumerario a seguito della modifica dell’assetto istituzionale di una o più istituzioni scolastiche in attuazione del piano di dimensionamento, le SS.LL. avranno cura di tenere in debita considerazione gli anni di servizio continuativo sulle sedi sottoposte a dimensionamento e l’esperienza dirigenziale complessivamente maturata.

I dirigenti scolastici in servizio presso istituzioni scolastiche che nell’a.s. 2023/2024 risultino sottodimensionate ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché ai sensi dell’articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, come modificato dall’articolo 1, comma 343, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, parteciperanno alle operazioni di mutamento di incarico, sia nel caso di naturale scadenza del contratto al 31 agosto sia nel caso in cui il contratto non sia in scadenza.

In questa fase, come convenuto con la dichiarazione congiunta sottoscritta dalle parti all’unanimità il 31/05/2023, in sede di prima applicazione dell’ipotesi di CCNI sull’attuazione delle Fasce di complessità delle istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2023/2024, sono trattate, nel rispetto della normativa vigente, anche le domande dei dirigenti scolastici con incarico in scadenza al 31/08/2023 per i quali deriverebbe un decremento nella retribuzione di posizione parte variabile, qualora fossero confermati nella stessa sede.

c) Conferimento di nuovo incarico alla scadenza del contratto e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all’estero.

Per i dirigenti scolastici che rientrano dal collocamento fuori ruolo, comando, utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all’estero, al rientro in sede è garantita la precedenza al dirigente che precede cronologicamente nella titolarità della stessa e, a parità cronologica, al dirigente che effettivamente svolge la funzione (articolo 13 C.C.N.L. 11/4/2006).

d) Mutamento d’incarico in pendenza di contratto individuale.

e) Mutamento d’incarico in casi eccezionali.

f) Mobilità interregionale.

In primo luogo, occorre evidenziare, nell’attesa della conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, che gli emendamenti approvati alla Camera al medesimo decreto renderanno disponibili, esclusivamente per le operazioni di mobilità interregionale dell’anno scolastico 2023/2024, “il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione”, purché non derivino situazioni di esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, e senza richiesta di assenso né dell’Ufficio scolastico di provenienza né di quello di destinazione, nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale.

Tale intervento, quindi, per l’anno scolastico 2023/2024 comporterà una deroga alla procedura ordinaria prevista dall’articolo 9, comma 4, del CCNL Area V sottoscritto in data 15 luglio 2010, come modificato dall’articolo 53 del C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 8 luglio 2019.

Come è noto, inoltre, l’articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’art. 1, comma 343, della legge n. 234 del 2021, ha disposto che “Per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche”.

In sede di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 alla disposizione citata sono stati aggiunti i seguenti periodi: “Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi”.

Pertanto, le istituzioni scolastiche dimensionate ai sensi dell’articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020 rientrano nel computo delle sedi disponibili per la mobilità interregionale, alle suddette condizioni.

Stante il carattere derogatorio delle disposizioni del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, tese a favorire la mobilità interregionale per l’anno scolastico 2023/2024, partecipano alle operazioni di mobilità interregionale anche i dirigenti il cui incarico scada successivamente al 31 agosto 2023, fatto salvo il completamento del primo triennio di incarico.

Si ricorda, altresì, che la consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici è definita, per l’anno scolastico 2023-2024, secondo i contingenti indicati dal D.M. del 19 aprile 2023, n. 70, che la Corte dei Conti ha già ammesso alla registrazione, come da precedente comunicazione.

In ciascuna delle precedenti fasi, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dalla disciplina contrattuale vigente, si terrà conto delle attitudini e delle capacità professionali del singolo Dirigente, da valutare considerando le esperienze svolte nel ruolo dirigenziale e le competenze maturate, anche in relazione alle caratteristiche e agli obiettivi delle istituzioni scolastiche richieste, così come desumibili dai documenti di programmazione delle stesse, al fine di tenere conto delle prioritarie esigenze di funzionamento delle scuole.

Termini e adempimenti finali.

La domanda per la richiesta di mobilità per l’anno scolastico 2023/2024 deve essere presentata entro il 26 giugno 2023 all’Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza. Lo stesso termine dovrà essere osservato in via cautelativa dai dirigenti scolastici che potrebbero rientrare dopo un periodo trascorso in particolare posizione di stato (comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo o servizio all’estero).

Analogamente entro la medesima data, esclusivamente per il tramite dell’Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza, devono essere presentate le domande di mobilità interregionale.

Entro il 6 luglio 2023 gli Uffici scolastici regionali di appartenenza provvederanno a inviare tutte le domande di mobilità interregionale agli Uffici scolastici regionali di destinazione.

Qualora la richiesta di mobilità interregionale sia presentata per più di una regione, al fine di consentire il necessario coordinamento tra gli uffici coinvolti, si raccomanda di effettuare contestualmente la trasmissione delle domande a tutti gli Uffici scolastici regionali di destinazione richiesti. Questi ultimi adotteranno i provvedimenti di accoglimento o diniego della domanda di mobilità in ingresso entro il 15 luglio 2023, dandone immediata comunicazione agli Uffici Scolastici Regionali di provenienza e a questo Ministero - Direzione Generale del Personale scolastico – Ufficio II. Si evidenzia che, ai sensi delle modifiche apportate al D.L. 44/2023 prima richiamato, nell’ambito della mobilità interregionale l’Ufficio scolastico di destinazione esprime diniego solo nel caso in cui dall’eventuale accoglimento della domanda derivino situazioni di esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, o qualora si debbano eseguire provvedimenti giurisdizionali di immissione in ruolo che, secondo il novellato comma 1 dell’articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, precedono la mobilità interregionale.

In caso di domande di mobilità interregionale in ingresso in eccedenza rispetto alla quota di posti a ciò destinabile, calcolata ai sensi dell’articolo 19-quater sopra richiamato, si suggerisce di adottare i criteri di priorità, riferiti alle fattispecie previste dal CCNL 2010.

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di completare le operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali entro il termine del 15 luglio 2023.

Per quanto concerne, infine, l’attivazione della procedura di immissione in ruolo interregionale ex art. 1, comma 92, della legge 13 luglio 2015, n 107, per l’anno scolastico 2023/24, da destinare ad eventuali soggetti idonei inclusi nella graduatoria di cui al DDG 13 luglio 2011 della regione Campania, si invitano gli Uffici in indirizzo a comunicare a questa Direzione Generale, all’indirizzo e-mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , l’eventuale diniego all’attivazione della procedura entro il 21 giugno 2023. A tale riguardo si evidenzia comunque che, in virtù delle modifiche apportate al D.L. 44/2023, per l’anno scolastico 2023/2024 qualora l’Ufficio scolastico regionale tenuto all’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di immissione in ruolo non abbia posti vacanti e disponibili per tale esecuzione, i soggetti destinatari dei provvedimenti possono essere immessi in ruolo in altre regioni sui posti vacanti e disponibili che residuano dopo la mobilità, intraregionale e interregionale, con precedenza rispetto alle altre procedure di immissione in ruolo e senza assenso dell’Ufficio scolastico della regione di richiesta destinazione.

Con successiva nota sarà comunicata l’avvenuta conversione del decreto citato.

Trattamento e comunicazione dati personali.

Si evidenzia, infine, la necessità di curare la redazione e pubblicazione degli atti riguardanti le procedure oggetto della presente nota in conformità con la vigente normativa in tema di trattamento e comunicazione dei dati personali.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Carmela Palumbo

[* N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota MIM originale e/o disponibili sui siti segnalati **]

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈
Da/ Fonte/ Titolare»
Circolare prot. n. 35901
16 giugno 2023


<
Estratto

m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0037254.22-06-2023

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Ai Direttori generali degli UUSSRR
Ai Dirigenti titolari degli UUSSRR
per l’Umbria, la Basilicata e il Molise
e p.c. Al Capo del Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e formazione
LORO SEDI

Oggetto: Operazioni di conferimento degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti e mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2023. Comunicazione di avvenuta conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 nella L. 21 giugno 2023, n. 74 (G.U. n.143 del 21 giugno 2023, suppl. ord. n.23)

Facendo seguito alla nota AOODGPER 35901 del 16 giugno u.s., si comunica che con legge n.74 del 21 giugno 2023 è stato convertito il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, pubblicata nella G.U. n.143 del 21 giugno 2023, suppl. ord. n.23, con entrata in vigore dal 22 giugno c.a..

Quanto indicato nella precedente nota e riferito agli emendamenti approvati alla Camera al DL 44/2023 si intende, pertanto, confermato.

Nello specifico di quanto già richiamato nella precedente nota, inoltre, viene disposto che, per l’anno scolastico 2023/2024, qualora l’Ufficio scolastico regionale tenuto all’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali che dispongono l’immissione in ruolo nella regione medesima non abbia posti vacanti e disponibili per tale esecuzione, “i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti possono essere immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione”.

Pertanto, all’esito delle operazioni di mobilità e, comunque, entro e non oltre il 17 luglio p.v., si invita ciascun Ufficio scolastico regionale a comunicare all’indirizzo PEC* [… Omissis …], anticipando a mezzo PEO all’indirizzo* [… Omissis …], il numero di posti vacanti e disponibili residuati, escludendo il numero richiesto per i trattenimenti in servizio, al fine di consentire l’attuazione della procedura sopra riportata.

Si evidenzia che la conclusione della procedura descritta, introdotta dal DL n. 44/2023, è propedeutica alla successiva fase delle ordinarie immissioni in ruolo dei 166 candidati ancora inseriti nella graduatoria di merito del concorso indetto con DDG 1259/2017, per la quale seguirà specifica comunicazione.

La legge 74/2023, infine, all’articolo 19 -quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, aggiunge il comma 20-ter che dispone: “I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al corso intensivo di formazione indetto ai sensi dell’articolo 1, commi 87 e 88, lettera b) , della legge 13 luglio 2015, n. 107, a seguito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale , 4 a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, sono reintegrati nel posto di lavoro a decorrere dal 1° settembre 2023, sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissione in ruolo nell’anno scolastico 2023/2024, a condizione che abbiano superato la prova scritta finale delle procedure concorsuali e il relativo periodo di formazione e prova e che abbiano prestato senza demerito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio con contratti di dirigente scolastico”.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione

IL DIRETTORE GENERALE
Filippo Serra

[* N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota MIM originale e/o disponibili sui siti segnalati **]

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈
Da/ Fonte/ Titolare»
MIM
Documentazione
23 giugno 2023


<

Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link **»

Ministero dell'Istruzione e del Merito
http://www.miur.gov.it/


<
Link/siti
esterni non collegati

^Fonte» MIM_Dcm_23GIU2023=RS_2023-06-29»
RS non è titolare dei contenuti raccolti, come documenti di pubblico dominio, e conservati quale documentazione personale. Il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali, che prevalgono in casi di discordanza. Per una documentazione certa o altre informazioni si deve fare riferimento ai titolari dei contenuti, prendere visione dei documenti/siti ufficiali, contattare gli enti citati. La documentazione raccolta non è e non deve essere letta come consulenza specialistica e/o legale. Si consiglia sempre di consultare direttamente l’ente/gli enti citati, sindacati/patronati/CAAF o specialisti qualificati/professionisti abilitati per pareri, consulenze e/o assistenza. Vi possono essere limiti/condizioni alla partecipazione. Negli indirizzi mail sostituire [at] con @. Evidenziature e formattazione possono essere non originali.


<
< N.d.R.

» www.reporterscuola.it -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 

 

Ultimo aggiornamento (Giovedì 29 Giugno 2023 12:48)

 

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna