Corsi laurea magistrale ciclo unico Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina veterinaria
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“Saranno pubblicate il 12 gennaio 2026 le graduatorie per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria - in lingua italiana - …” |
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KH5RHFCV.AOOGABMUR.REGISTRO DECRETI.R.0000453.16-072025 Ministero dell’università e della Ricerca [… Omissis …] DECRETA Articolo 1 1. A decorrere dall’anno accademico 2025/2026, la graduatoria di merito nazionale degli studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia afferente a ciascuno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e medicina veterinaria (LM-42), in lingua italiana delle università statali, secondo quanto previsto dall’articolo 1 del D.M. n. 418 del 2025, è redatta sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto del semestre filtro. 2. A decorrere dall’anno accademico 2025/2026, la graduatoria di merito nazionale degli studenti dei Paesi non UE residenti all’estero di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, afferente a ciascuno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui al comma 1 è redatta sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto del semestre filtro. 3. Le date definite negli Allegati di cui al presente decreto si applicano esclusivamente alla procedura relativa all’a.a. 2025/2026. A decorrere dall’anno accademico 2026/2027, con provvedimento annuale, il Ministero definisce le date di pubblicazione delle graduatorie di merito nazionali e le relative scadenze. Articolo 2 1. A decorrere dall’anno accademico 2025/2026, l'ammissione degli studenti di cui all’articolo 1, nell’ambito dei relativi posti disponibili per le immatricolazioni al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 1, è subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro, di cui all’articolo 4, comma 2 del D.M. n. 418 del 2025, e alla collocazione in posizione utile nelle rispettive graduatorie di merito nazionali sulla base del punteggio conseguito in ciascuno degli esami di profitto del predetto semestre, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del D.M. n. 418 del 2025 e dal comma 4 del presente articolo. Tale punteggio deve essere uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) per ciascun esame. 2. Gli studenti che non hanno conseguito, in ciascuna prova di esame, il punteggio minimo di cui al comma 1, non sono inseriti nelle predette graduatorie di merito. 3. Lo studente concorre nella graduatoria afferente ad uno dei corsi di cui all’articolo 1, comma 1 (LM-41 o LM-46 o LM-42), per il cui semestre filtro ha effettuato l’iscrizione, secondo l’ordine decrescente del punteggio conseguito negli esami di profitto, risultante dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti. 4. In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti criteri: a) in caso di parità tra uno o più studenti invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui all’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e uno o più studenti non rientranti nelle predette categorie, viene preferito lo studente invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui all’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, presentate ai sensi dell’Allegato 2 del D.M. n. 418 del 2025; b) nei casi di ulteriore parità, prevale lo studente anagraficamente più giovane. 5. Gli studenti di cui all’articolo 1, comma 1, collocati in posizione utile in ciascuna delle graduatorie di merito nazionali, sono assegnati e si immatricolano in una delle sedi universitarie indicate, secondo l’ordine di preferenza scelto in sede di iscrizione, in conformità a quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, del D.M. n. 418 del 2025, ovvero in altra sede sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati e delle ulteriori scelte effettuate dagli studenti, secondo le procedure e i termini previsti dall’Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. In caso di mancata immatricolazione nei termini prescritti dall’Allegato 1, sulla base delle scelte effettuate in sede di domanda di iscrizione o delle ulteriori scelte successive alla ricognizione dei posti non assegnati, lo studente decade dalla possibilità di immatricolarsi. Eventuali posti residui sono utilizzati dalle università per cambi di sede relativi al primo anno, in relazione all’accertamento di gravi motivi debitamente documentati, ovvero per le procedure di iscrizione per anni successivi al primo di cui all’Allegato 1. 6. Gli studenti di cui all’articolo 1, comma 2, collocati in posizione utile in ciascuna delle graduatorie di merito nazionali sono assegnati e si immatricolano secondo le procedure ed i termini previsti dall’Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. In caso di mancata immatricolazione nei termini prescritti dall’Allegato 2, lo studente decade dalla possibilità di immatricolarsi. Gli eventuali posti non utilizzati nell’ambito delle predette graduatorie, per il mancato superamento delle prove di esame relative agli insegnamenti impartiti nel semestre filtro o per iscrizioni inferiori ai posti disponibili o per rinuncia alla votazione conseguita almeno a uno degli esami di profitto sostenuti nel semestre filtro o per mancata immatricolazione, sono resi disponibili per le assegnazioni e le immatricolazioni degli studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia nelle relative graduatorie, in occasione della riassegnazione di cui al comma 5. 7. Nel caso in cui la collocazione nelle graduatorie di merito di cui ai commi 5 e 6 non consenta la prosecuzione del percorso di studi nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41) o odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) o medicina veterinaria (LM-42), lo studente può proseguire nel corso di studio di cui all’articolo 8 del D.M. n. 418 del 2025, indicato in sede di iscrizione in una delle sedi opzionate, secondo l’ordine delle preferenze espresse. Lo studente è ammesso, anche in sovrannumero, di norma nel limite del venti percento dei posti disponibili presso ciascuno ateneo, secondo le procedure ed i termini previsti dall’Allegato 3. 8. Qualora lo studente – a fronte della saturazione dei posti disponibili – non trovi utile collocazione presso le sedi opzionate al momento dell’iscrizione, può proseguire il percorso di studio presso una diversa sede, tenuto conto della redistribuzione dei posti non assegnati. A tal fine, lo studente procede a indicare un ordine di preferenza delle sedi ancora disponibili. 9. Qualora lo studente, all’esito della procedura di cui al comma 8, non trovi utile collocazione, si procede all’assegnazione d’ufficio nella sede con disponibilità di posti e più prossima alla residenza/domicilio indicati in sede d’iscrizione ai sensi del D.M. n. 418 del 2025, Allegato 1, numero 2. In subordine, si procede all’assegnazione d’ufficio secondo tale ultimo criterio. 10. In caso di mancata immatricolazione nei termini prescritti dall’Allegato 3, all’esito delle procedure di cui ai commi precedenti, lo studente decade dalla possibilità di immatricolarsi. 11. Lo studente è assegnato al corso affine secondo l’ordine decrescente del punteggio conseguito negli esami di profitto, risultante dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti e, in caso di parità, si applicano i criteri di cui al comma 4. 12. Qualora il numero delle immatricolazioni, anche in sovrannumero, ad un corso afferente alle Classi delle Lauree per le Professioni sanitarie, tra quelli di cui all’articolo 8, comma 1, del D.M. n. 418 del 2025, possa pregiudicare la sostenibilità dell’offerta formativa anche nel rispetto del principio enunciato dall’articolo 2, comma 2, lett. f), della legge 14 marzo 2025, n. 26, comunque garantita l’immatricolazione ad altro corso affine, come previsto dall’articolo 2, comma 2, lett. e) della medesima legge, assicurando l’espressione della scelta da parte dello studente interessato tra quelli in cui risultino posti disponibili, secondo modalità individuate con apposito decreto ministeriale. Articolo 3 1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71 e nelle more dell’attuazione dell’articolo 2, comma 2, lett. f), g) e h) della legge 14 marzo 2025, n. 26, per i corsi di cui all’articolo 1, resta ferma la procedura di determinazione del numero nazionale dei posti disponibili di cui all’articolo 3 della legge 2 agosto 1999, n. 264. Per l’anno accademico 2025/2026, i posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e medicina veterinaria (LM-42), destinati agli studenti di cui all’articolo 1 del presente decreto, sono definiti e ripartiti tra le università con successivi decreti del Ministro dell’Università e della Ricerca. 2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, in prima applicazione del presente decreto, sono derogati per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41) delle università statali i requisiti di docenza relativi alla numerosità massima della classe di cui al decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154 e ss.mm.ii, ai fini della determinazione del potenziale formativo degli atenei e della conseguente definizione dei posti disponibili per l’immatricolazione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41). IL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 * Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 - Allegati 1-2-3 * [* N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota MUR originale e/o disponibili sui siti segnalati **] ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
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Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link **» Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) |
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^Fonte» MUR» Dcm_16Lug2025=RS_2025-07-22» |
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» www.reporterscuola.it «
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