Criteri e parametri organici personale amministrativo, tecnico e ausiliario
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La nota del MIM del 18 luglio 2025, da leggere. |
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m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0164875.18-072025 Ministero dell’istruzione e del merito Ai Direttori Generali Regionali e Oggetto: Schema di decreto interministeriale recante la revisione delle dotazioni organiche del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2025/2026 – Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Nelle more del perfezionamento del provvedimento indicato in oggetto, si trasmette, in allegato alla presente circolare, lo schema di decreto interministeriale concernente la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, unitamente alle tabelle A, B, C, C1, C2 e D, concernenti la ripartizione regionale delle stesse per il medesimo anno scolastico. 1. Premessa Lo schema di decreto in esame reca la disciplina, per l’anno scolastico 2025/2026, delle dotazioni organiche del personale A.T.A. delle istituzioni scolastiche nazionali. Il totale nazionale, pari a complessivi 196.477 posti, tiene conto esclusivamente delle cessazioni dal servizio registrate presso il personale ex co.co.co., pari a complessivi 18 posti, rimanendo, per il resto, invariato quanto a singole dotazioni regionali in quanto calcolato sulla base del disposto di cui alla legge 28 febbraio 2025, n. 20, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.”. La legge di cui trattasi inserisce il comma 83-quinquies all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, ove è sancito: “Al fine di sostenere il processo di dimensionamento della rete scolastica previsto dalla riforma 1.3 'Riorganizzazione del sistema scolastico' della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per l'anno scolastico 2025/2026, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottato entro il 30 dicembre 2024 la deliberazione di dimensionamento ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono messe a disposizione ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento di cui al comma 83-quater del presente articolo, nel limite di spesa di 3.597.000 euro per l'anno 2025 e di 5.395.000 euro per l'anno 2026, ferma restando la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, con esclusione del profilo professionale dei direttori dei servizi generali e amministrativi, in misura non inferiore a quella prevista per l'anno scolastico 2024/2025. Conseguentemente, la dotazione organica del personale ATA è invariata rispetto al precedente anno scolastico. Occorre segnalare che, a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, lo schema di decreto che si accompagna non riporta la dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi (ora appartenenti all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione per effetto del CCNL, Istruzione e Ricerca, 2019/2021 del 18 gennaio 2024) in quanto, a seguito della riforma del dimensionamento della rete scolastica, il numero di posti per il profilo professionale in esame è attualmente determinato, insieme a quello dei dirigenti scolastici, dal decreto interministeriale 30 giugno 2023, n. 1271, così come modificato dal decreto interministeriale 30 giugno 2025, n. 124. Non incidono sul provvedimento che si allega le previsioni di taglio di spesa di cui alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 828, le quali avranno decorrenza dall’anno scolastico 2026/2027, né le previsioni (di cui all’articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2024, n. 106) di revisione delle dotazioni organiche per l’attuazione del CCNL, Istruzione e Ricerca, 2019/2021, definitivamente sottoscritto in data 18 gennaio 2024. Entrambi i provvedimenti sono oggetto di separata istruttoria e avranno effetto dall’anno scolastico 2026/2027. Per quanto riguarda, nello specifico, il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2024, n. 106, e, in particolare, l’articolo 10, comma 3-quinquies, è noto che esso stabilisce che: “Per l'anno scolastico 2025/2026, al fine di dare attuazione al contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca - triennio 2019-2021, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, garantendo la neutralità finanziaria”. 1 Si rammenta, a scopo di completezza, che il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca, 2019/2021, sottoscritto definitivamente il 18 gennaio 2024, al Capo I del Titolo IV, ha recato un nuovo sistema di classificazione professionale del personale A.T.A., articolato nelle Aree dei collaboratori, degli operatori, degli assistenti, dei funzionari e dell’elevata qualificazione: le menzionate Aree sostituiscono le previgenti Aree A, As, B, C e D, secondo il meccanismo di trasposizione automatica di cui all’Allegato B del nuovo CCNL. In merito si precisa che, in sede di prima attuazione del nuovo ordinamento professionale recato dal menzionato contratto collettivo che, per l’anno scolastico 2025/2026, i parametri per le formazione delle dotazioni organiche del personale ATA debbano restare invariate rispetto a quelle determinate per l’anno scolastico 2024/2025 al fine di evitare situazioni di sovrannumerarietà e nelle more dell’espletamento della procedura di progressione dall’area dei collaboratori a quella degli operatori, procedura la quale consentirà di popolare l’area degli operatori e che sarà indetta nel corso dell’anno 2025, ai sensi dell’articolo 59, comma 5, del CCNL Istruzione e Ricerca. La successiva ripartizione provinciale delle dotazioni organiche del personale A.T.A. dovrà essere oggetto di adeguata informativa con le organizzazioni sindacali rappresentative; analoga informativa dovrà essere attivata a livello provinciale per il riparto tra le diverse istituzioni scolastiche. Si rimettono di seguito alle SS.LL. le principali indicazioni operative in conformità alle previsioni contenute nello schema di decreto interministeriale allegato alla presente circolare ed agli interventi normativi intervenuti in corso d’anno. 2. Ripartizione dei contingenti Stante, a monte, quanto già riferito, allo schema di decreto interministeriale che si trasmette in questa sede è allegata la tabella A, nella quale sono riportate le consistenze di organico per ambito regionale (comprensive anche dei posti relativi ai profili professionali di cuoco, guardarobiere, infermiere e addetto alle aziende agrarie) sulla cui base le SS.LL procederanno alla ripartizione dei posti a livello provinciale. Al provvedimento sono altresì allegate le tabelle B, C, e D nelle quali sono riportati i contingenti regionali dei profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e di collaboratore scolastico. Con la suddivisione dei contingenti deve essere operato l’accantonamento di una quota di posti pari al tre per cento della dotazione organica provinciale. I posti in questione devono essere utilizzati nella determinazione dell’organico di diritto prioritariamente per la completa fruizione, da parte delle scuole, dell’organico spettante dall’applicazione delle tabelle e successivamente per salvaguardare le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche, in particolar modo del primo ciclo, ovvero delle istituzioni scolastiche caratterizzate da situazioni di particolare complessità, quali la frequenza di alunni disabili, o esigenze legate ad una significativa consistenza di laboratori e di reparti di lavorazione nella medesima istituzione scolastica, all’eventuale frammentazione della medesima sede in un consistente numero di plessi e/o succursali, alla gestione di specifiche situazioni di disagio locale, alla presenza di zone connotate da fenomeni di abbandono e dispersione scolastica, ecc.. In ogni caso, come è noto, i posti da attivare in ambito provinciale devono essere contenuti entro il limite massimo delle ripartizioni effettuate a livello regionale. Si evidenzia, comunque, che detti contingenti possono essere incrementati solo mediante compensazione con le dotazioni organiche di altri profili che appartengano inderogabilmente alla medesima area contrattuale, tenendo conto delle esigenze di carattere locale ed evitando di creare situazioni di esubero. Di conseguenza, alle SS.LL. è attribuita la competenza in merito alla possibilità di modulare i parametri di calcolo degli organici di istituto al fine di contenere i posti entro il limite del contingente regionale assegnato. Come meglio specificato in seguito, nella tabella C1 è indicata la quota parte delle dotazioni organiche assegnate agli Uffici scolastici regionali per il profilo professionale di assistente tecnico destinati ad una determinata finalità sulla base di una espressa disposizione legislativa. 3. Organico di istituto Ai sensi della legge 107/2015, il fabbisogno dei posti ATA contenuto nel piano triennale dell’offerta formativa per ciascuna istituzione scolastica dovrà tenere conto di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 334, della legge 190/2014: di conseguenza, non potrà essere superata la consistenza numerica dei posti assegnati a ciascuna regione. In particolare, si evidenzia che le SS.LL., ovvero i dirigenti degli Ambiti territoriali provinciali delegati, dovranno convalidare o rettificare lo sviluppo dei posti fornito dal Sistema informativo. Tale accertamento si rende indispensabile al fine di verificare che la consistenza complessiva dell’organico di tutte le province non risulti eccedente rispetto al contingente regionale assegnato di cui alla tabella “A” allegata al decreto. 4. Organico dei D.S.G.A. (ora funzionari dell’elevata qualificazione) Come in esordio anticipato, il totale nazionale di 196.477 posti, riportato alla Tabella A allegata al presente schema di decreto, non considera, a differenza degli anni scolastici precedenti, le dotazioni organiche dei direttori dei servizi generali e amministrativi, attualmente determinate dal decreto interministeriale 30 giugno 2023, n. 127, così come modificato dal decreto interministeriale 30 giugno 2025, n. 124, per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 e dal medesimo decreto ridotte a 7.461 istituzioni scolastiche. Per l’anno scolastico 2025/2026, la Tabella allegata al decreto n. 127 del 2023, prevede un numero di istituzioni scolastiche complessivamente pari a 7.401. I totali nazionali riferiti agli anni scolastici 2011/2012 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 hanno, invece, considerato dotazioni organiche dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi pari a 10.213 posti per il 2011/2012; a 7.936 posti per il 2018/2019; a 7.859 posti per il 2019/2020; a 7.785 posti per il 2020/2021; a 8.016 posti per il 2021/2022; a 7.985 posti per il 2022/2023, a 7.936 per il 2023/2024 e a 7.461 per il 2024/2025. Rispetto al dimensionamento scolastico si richiama, in ogni caso, la disposizione di cui all’articolo 1, comma 83-sexies, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ove è sancito: “Le regioni che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, adottano la deliberazione di dimensionamento, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità previste dal presente comma. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024, per la definizione del contingente dell'organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni relativamente all'anno scolastico 2026/2027, le regioni di cui al primo periodo del presente comma, per il solo anno scolastico 2025/2026, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,99 per cento del contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione per il medesimo anno scolastico 2025/2026, dal citato decreto e comunque non superiore al contingente autorizzato per l'anno scolastico 2024/2025, senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze. In caso di dimensionamento ai sensi del presente comma senza attivazione di ulteriori autonomie scolastiche rispetto al contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione, dal citato decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, alla regione si applica il comma 83-quinquies del presente articolo e le corrispondenti economie di spesa accrescono il limite di spesa di cui al medesimo comma 83-quinquies. In ogni regione, il numero delle autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,99 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi. 5. I.T.P. in soprannumero – Accantonamento posti di assistente tecnico Il comma 81 dell’articolo 4 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 prevede che “allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è' accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico”. Di conseguenza, l’Ufficio dell’Ambito Territoriale Provinciale, all’atto della pubblicazione della mobilità dell’istruzione secondaria di II grado, verifica il numero degli I.T.P. in esubero sulla provincia e accantona, per ciascuna area del profilo di assistente tecnico, un pari numero di posti vacanti. Le operazioni di mobilità degli assistenti tecnici relative alla terza fase si effettuano sul 50% delle disponibilità residuate dopo la seconda fase detratto il numero di accantonamenti finalizzati alla sistemazione degli I.T.P. in soprannumero. A conclusione della mobilità per il personale A.T.A., l’I.T.P. in soprannumero presta servizio, sempre in qualità di I.T.P., nella medesima istituzione scolastica dell’anno precedente, a fronte della vacanza del posto per il quale si procede all’accantonamento se di area laboratoriale corrispondente alla sua classe di insegnamento. I posti di assistente tecnico, già accantonati nella terza fase della mobilità, che non è possibile utilizzare per la mancata corrispondenza con la classe di insegnamento dell’I.T.P., incrementano il contingente delle disponibilità sulle quali effettuare le nomine del personale dello stesso profilo professionale, secondo la vigente normativa. 6. Assistenti tecnici I contingenti del profilo degli assistenti tecnici sono contenuti nella tabella C. Per l’istituzione del posto, si evidenzia la necessità di evitare duplicazioni di competenze, in tutti i casi in cui si crei compresenza tra il docente della materia, tra l’insegnante tecnico-pratico e l’assistente tecnico. A tal fine, sempreché non si creino situazioni di soprannumerarietà, può essere prevista la non attivazione dello stesso posto ovvero, in alternativa, l’istituzione di un posto di diversa area didattica. Nel rispetto della disciplina contrattuale circa le modalità di prestazione dell’orario settimanale di servizio, è previsto che l’assistente tecnico espleti ogni attività connessa all’attuazione dell’autonomia didattica di cui al D.P.R. n. 275/1999 in relazione alla specifica area professionale del laboratorio di titolarità. 7. Posti di assistente tecnico per i laboratori "Informatica" (cod. T72) per le istituzioni scolastiche del primo ciclo. Si segnala che nella tabella C2 è riportato il dettaglio del riparto della dotazione organica aggiuntiva di 1.000 posti di assistente tecnico per i laboratori "Informatica" (cod. T72) attribuita, a partire dall’a.s. 2021/2022, ai sensi del comma 967, dell’articolo 1, della legge n. 178/2020, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”. La norma citata, infatti, ha previsto che, a decorrere dal citato anno scolastico, la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario venisse incrementata di 1.000 posti di personale assistente tecnico da destinare ai laboratori “Informatica” (codice T72) delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado. In relazione a tale dotazione, i direttori generali e i dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali individuano le istituzioni scolastiche del primo ciclo, le quali fungono da scuole polo nonché le istituzioni del primo ciclo di istruzione incluse nella rete di riferimento della scuola polo individuata. Attraverso gli assistenti tecnici informatici, le scuole polo assicurano la consulenza e il supporto tecnico anche per lo svolgimento dell’attività didattica in via telematica, anche per le istituzioni scolastiche appartenenti alla rete di riferimento, con salvezza, in capo a ciascuna istituzione scolastica di riferimento della progettazione, della predisposizione e dell’organizzazione dell’attività didattica di competenza. Il Direttore Generale per il Friuli-Venezia Giulia provvede alle esigenze dei laboratori di informatica delle istituzioni scolastiche con lingua di insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiana con la dotazione organica assegnata all’Ufficio scolastico regionale. Si segnala che, a norma dell’articolo 2, comma 2, dello schema di decreto, per tale dotazione non è possibile procedere ad operazioni di compensazione e/o rimodulazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione. 8. Gestione comune di funzioni e servizi Al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati dalle scuole attraverso il proficuo impiego delle risorse professionali disponibili, anche in relazione alle esigenze connesse all’inserimento scolastico degli alunni diversamente abili ed all’apertura e alla chiusura dei locali in cui funzionano i punti di erogazione del servizio, le scuole possono, previa adozione dei necessari provvedimenti, anche collegarsi in rete per l’espletamento di attività a carattere amministrativo, tecnico e gestionale ovvero di servizi di interesse comune, in coerenza rispetto a quanto previsto dalla legge 107/2015. In proposito, si evidenzia l’opportunità che le SS.LL. pongano in essere le necessarie iniziative atte a favorire l’unificazione ovvero la concentrazione delle risorse di più scuole al fine di consentire anche la soluzione di problematiche complesse. 9. CPIA Per ciò che concerne i CPIA trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263. Ai centri territoriali permanenti per l’istruzione e la formazione in età adulta, sostituiti dai centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), è assegnato il personale nella misura prevista per le istituzioni scolastiche autonome. Per quanto riguarda il profilo professionale di assistente amministrativo, è assegnata una unità per ogni CTP riorganizzato nel CPIA. Quanto alla dotazione organica di collaboratori scolastici, questa è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna sede ove si svolgono le attività di istruzione per gli adulti. Ferma restando la dotazione organica fissata a livello regionale, il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale può assegnare ai centri provinciali per l’istruzione degli adulti, personale appartenente al profilo professionale degli assistenti tecnici, ovvero, in alternativa, prevedere la stipula di accordi tra le istituzioni scolastiche interessate per le collaborazioni plurime. Ove si ravvisi la necessità, una parte della quota del 3% della dotazione organica provinciale accantonata può essere utilizzata per far fronte alle esigenze connesse all’avvio dei CPIA ed al fine di garantire l’erogazione del servizio. 10. Gestione dei posti connessi alle procedure di cui all’articolo 1, commi 619-621, della legge n. 205 del 2017. A differenza degli anni scolastici precedenti, per quanto concerne il profilo professionale dell’assistente amministrativo, si segnala che le tabelle allegate al presente provvedimento non contemplano più la tabella “B1”, la quale recava il dettaglio dei posti destinati alla trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno del personale co.co.co. ai sensi dell'articolo 1, comma 738 della legge 30 dicembre, 2018, n. 145, nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 10-sexies, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162: in merito, si precisa che l’eliminazione della tabella è avvenuta in ragione della circostanza per la quale, a decorrere dal 1° settembre 2025, interverrà la cessazione dal servizio delle ultime 18 unità di personale destinatarie dell’attribuzione di tali posti. È infatti noto che, tali posti, a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, sono stati portati in riduzione rispetto alle cessazioni registratesi nel personale ex co.co.co appartenente alla dotazione organica in commento ed è altresì noto che tali posti sarebbero stati portati in riduzione fino alla cessazione dal servizio di tutto il personale e, dunque, fino alla riconduzione dei posti a 0. A differenza degli anni precedenti, inoltre, le dotazioni organiche del personale ATA per l’anno scolastico in esame non indicano più i posti, pari a 11.263, destinati alle espletate procedure di cui all’articolo 58, commi 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies e 5-septies del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (ex tabella E, relativa alle procedure destinate al personale c.d. ex Lsu) e non indicano più i posti residuati dall’espletamento di tali procedure (ex tabella E1): l’avvenuto espletamento di tutte le selezioni, infatti, e il conseguente disaccantonamento dei posti non rende più necessario riportare suddette tabelle. Al fine di garantire la corretta gestione dell’organico, continuano ad essere attive le funzioni, già previste negli anni precedenti, che consentono al dirigente scolastico di procedere alla puntuale identificazione dei posti del personale che svolge funzioni di assistente tecnico a seguito delle procedure di stabilizzazione di cui all’art. 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Tale personale, nello specifico, è rappresentato dagli assistenti tecnici facenti parte della dotazione organica aggiuntiva di 110 posti di cui all'art. 1, c. 738, L. 145/2018 (co.co.co., rif. tabella C1). Il totale di 15 posti ivi indicato ricomprende 2 posti della dotazione da ultimo menzionata e ricomprende altresì n. 13 posti della dotazione organica di cui all'articolo 7, comma 10-sexies, del DL n. 162/2019 (co.co.co.) che sono stati compensati, nell'anno scolastico 2020/2021, dal contingente di assistente amministrativo a quello di assistente tecnico. I suddetti posti andranno in riduzione in relazione alle future cessazioni del personale appartenente al profilo. In caso di dimensionamento della rete scolastica, l’accantonamento non può superare quello previsto nelle sedi in cui era stato operato. All’Ambito Territoriale Provinciale spetta poi, su delega del direttore regionale, la convalida ovvero la modifica del dato in argomento. A sua volta il dirigente scolastico è legittimato a nominare personale supplente sull’eventuale spezzone orario conseguente ad accantonamento per arrotondamento in misura maggiore di quello dovuto. Si rimette pertanto alle SS.LL. l’adozione degli atti più opportuni per lo svolgimento di una attenta vigilanza affinché le istituzioni scolastiche interessate procedano all’accantonamento del posto sulla base delle effettive esigenze. In conclusione, resta inteso che il contingente complessivamente assegnato in organico di diritto non potrà subire variazioni in incremento e che, come di consueto, verranno diramate ulteriori indicazioni in apposita circolare volta a disciplinare la fase di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto. Si evidenzia, infine, l’esigenza che le varie fasi di determinazione degli organici siano personalmente seguite dalle SS.LL., anche al fine di garantire che la consistenza effettiva dell’organico di diritto approvato, corrisponda, all’unità, a quella indicato nella tabella A relativa alla dotazione complessiva assegnata a ciascuna Regione. Si ricorda altresì che, per il personale ATA, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è scaduto il 12 maggio 2025, con pubblicazione dei movimenti fissata al 3 giugno 2025. Si ringrazia per la consueta collaborazione. IL DIRETTORE GENERALE [* N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota MIM originale e/o disponibili sui siti segnalati **] ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
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Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link **» Ministero dell’istruzione e del merito (MIM) |
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^Fonte» MIM» Dcm_18Lug2025=RS_2025-07-23» |
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» www.reporterscuola.it «
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