Istruzione degli adulti ed Esami di Stato
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Pubblicati i “chiarimenti per l'anno scolastico 2024/25”. |
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m_pi.AOODGTVET.REGISTRO UFFICIALE.U.0000985.14-05-2025 Ministero dell’Istruzione e del Merito Ai Dirigenti Scolastici dei CPIA Oggetto: Esame di Stato conclusivo nei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, primo periodo didattico – e percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, terzo periodo didattico. Chiarimenti per l’a.s. 2024/25. 1. Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di I livello, primo periodo didattico In relazione alle diverse richieste di chiarimento pervenute alla scrivente Direzione e nelle more della prossima emanazione del DM di cui all’art. 6, comma 7, del DPR 263/12, concernente la disciplina dell’Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di I livello, primo periodo didattico, si rappresenta che trova conferma, per il corrente anno scolastico, l’applicazione delle disposizioni impartite con nota prot. n. 9 del 3 novembre 2017 concernente Esame di stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello – primo periodo didattico. Istruzioni a carattere transitorio, a.s. 2017/18, a cui si rinvia per ulteriori indicazioni. Anche la valutazione del comportamento per l’a.s. 2024/25, continua a essere espressa attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, come previsto dalla nota prot. n. 22381 del 31.10.2019. 2. Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di II livello, terzo periodo didattico Come noto, l’O.M. del 31 marzo 2025, n. 67, recante Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025, disciplina le modalità di organizzazione e svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025. Tale ordinanza trova applicazione anche per l’esame conclusivo dei percorsi di II livello, terzo periodo didattico, afferente all’ordinamento dell’istruzione degli adulti. Nell’ambito di tale disciplina, è stata recepita, altresì, la disposizione introdotta dalla legge n. 150/2024 in materia di valutazione del comportamento degli studenti della scuola secondaria di secondo grado. In particolare, si stabilisce che, qualora il candidato riporti, in sede di scrutinio finale, una valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, non sarà ammesso all'Esame di Stato, e, ai sensi dell’art. 13, co. 2, lettera d), secondo periodo del d.lgs. 62/2017 – modificato dall’art.1, co. 1, lettera c), della l. 150/2024 – nel caso in cui la valutazione del comportamento sia pari a sei decimi, discuterà, in sede di colloquio, un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale. L’argomento oggetto dell’elaborato sarà definito a cura del Consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale. L’assegnazione dell’elaborato ed ulteriori indicazioni utili, anche in relazione ai tempi e alle modalità di consegna, saranno comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso. Inoltre, la valutazione del comportamento inciderà sui crediti per l’ammissione all’Esame di Stato. Infatti, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis del d.lgs. 62/2017 – introdotto dall’art.1, co. 1, lettera d), della l. 150/2024 – il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi. Giova, inoltre, ricordare che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera d), del d.lgs. 62/17, sono ammessi a sostenere l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, gli studenti che hanno riportato una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Inoltre, ai sensi del medesimo articolo sopra citato, nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'Esame conclusivo del secondo ciclo. Pertanto, alla luce di quanto richiamato, si rappresenta che le previsioni sopra evidenziate trovano piena applicazione nell’ambito dell’ordinamento dell’istruzione degli adulti, relativamente alla regolamentazione delle modalità di ammissione all’Esame di Stato conclusivo dei percorsi di II livello, terzo periodo didattico. Per ulteriori informazioni e maggiori dettagli in merito alle modalità di svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione di II livello, si rinvia all’ordinanza ministeriale sopra richiamata. IL DIRETTORE GENERALE [* N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota MIM originale e/o disponibili sui siti segnalati **] ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
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Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link **» Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) |
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^Fonte» Web» _ Mag2025=RS_2025-05- » |
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» www.reporterscuola.it «
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