Accesso in classe professionisti sanitari
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“… Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche …” |
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AGNDD Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche L’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, con Raccomandazione n. 1/2025, adottata ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 20/2024, ha fornito indirizzi interpretativi uniformi in materia di accesso in classe di professionisti sanitari incaricati nell’ambito del piano terapeutico, riabilitativo, assistenziale o del progetto di vita di alunni con disabilità, al fine di garantire l’effettiva tutela del diritto allo studio e del diritto alla salute. In tale ambito, nel rispetto dell’autonomia scolastica delle istituzioni scolastiche, riconosciuta dall’ordinamento vigente, nonché della facoltà delle stesse di adottare regolamenti e procedure organizzative interne, tali disposizioni devono comunque essere esercitate in coerenza con i principi di tutela dei diritti delle persone con disabilità. Pertanto, le istituzioni scolastiche, nell’ambito delle proprie scelte organizzative e regolamentari, sono tenute ad attenersi ai seguenti principi generali, finalizzati ad assicurare la continuità terapeutica, l’inclusione scolastica e la piena tutela del diritto allo studio e alla salute dell’alunno con disabilità. Di seguito si riportano le “Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche per l’accesso in classe di professionisti sanitari”. 1. Autorizzazione all’accesso L’accesso del professionista deve essere consentito esclusivamente previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, quale atto dovuto a seguito della verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata senza alcuna valutazione nel merito clinico o terapeutico dell’intervento. Non sono ammesse autorizzazioni subordinate al consenso o all’assenso di altri soggetti. 2. Comunicazione L’istituzione scolastica assicura una comunicazione preventiva ai docenti e ai genitori degli altri alunni della classe interessata. Tale comunicazione ha natura esclusivamente informativa e non può in alcun caso assumere la forma di consenso o assenso, né condizionare l’accesso del professionista. 3. Tutela della riservatezza È legittima la richiesta al professionista sanitario di una dichiarazione di impegno al rispetto della normativa in materia di riservatezza, con particolare riferimento: • alla non interazione con alunni diversi da quello interessato; • alla permanenza in classe sempre in presenza del docente. 4. Tempi di richiesta e gestione delle urgenze Ciascuna istituzione scolastica può definire, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, un congruo lasso di tempo - comunque non superiore a 20 (venti) giorni, solari e consecutivi, dalla presentazione dei documenti - per autorizzare l’accesso del professionista sanitario. Tale previsione organizzativa non può tuttavia pregiudicare o comprimere i diritti dell’alunno con disabilità. In particolare: • nei casi di osservazione urgente; • di accesso sanitario indifferibile, • o quando l’intervento debba essere effettuato in uno specifico giorno o orario per motivi clinici, riabilitativi o educativi, l’istituzione scolastica è tenuta a consentire l’accesso anche in deroga ai termini ordinari previamente stabiliti, al fine di garantire la continuità terapeutica e la tutela effettiva dei diritti fondamentali della persona con disabilità. 5. Progetto terapeutico o di osservazione Il progetto terapeutico o di osservazione presentato dal professionista deve contenere gli elementi essenziali concordati nell’ambito del: • Piano terapeutico o riabilitativo; • Piano Educativo Individualizzato (PEI) o Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) o Progetto di vita; In particolare, il progetto terapeutico o di osservazione presentato dal professionista può indicare: • motivazione e finalità dell’intervento; • durata prevista; • giornate e orari di accesso; • modalità operative; • garanzia di flessibilità organizzativa. Tali elementi devono essere interpretati e gestiti in un’ottica di flessibilità, tenendo conto della possibile evoluzione dei bisogni dell’alunno e della necessità, in casi motivati e urgenti, di modificare tempi, modalità o giornate di accesso, senza che ciò comporti la reiterazione di procedure autorizzative o ostacoli ingiustificati. 6. Organizzazione scolastica degli accessi Ferma restando la piena tutela del diritto dell’alunno alla continuità terapeutica, l’istituzione scolastica può organizzare, in concerto con il professionista, per esigenze di funzionamento interno: • giornate dedicate; • calendari programmati degli accessi. Tali modalità organizzative non possono in alcun caso tradursi in un diniego, in un rinvio ingiustificato o in una limitazione sostanziale dell’intervento sanitario, necessario. 7. Adempimenti non conformi Non risultano conformi alle presenti indicazioni generali: • la richiesta del consenso dei genitori degli altri alunni; • la richiesta dell’assenso dei docenti; • l’acquisizione di autodichiarazioni sul casellario giudiziale o sui carichi pendenti nei confronti professionisti sanitari incaricati. Ogni regolamento o protocollo d’istituto deve pertanto essere adeguato alle presenti indicazioni operative generali, eliminando procedure che possano ritardare, condizionare o impedire la continuità terapeutica e la piena inclusione scolastica dell’alunno con disabilità, nel rispetto dei principi costituzionali e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18). ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
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Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link **» Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (AGNDD) |
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^Fonte» AGNDD» Dcm_11Feb2026=RS_2026-02-26» |
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» www.reporterscuola.it «










