Le prove di selezione per i docenti, anno accademico 2024-2025, dal 15 al 18 luglio 2025.

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KH5RHFCV.AOOGABMUR.REGISTRODECRETI.R.0000436.26-06-2025

Ministero dell‘Università e della Ricerca
Decreto Ministeriale n. 436 del 26-06-2025

Il Ministro dell‘Università e della Ricerca

[… Omissis …]

VISTO il decreto ministeriale 9 maggio 2017, n. 259 concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 19/2016;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, n. 255 del 22.12.2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale - n.34 del 10 febbraio 2024) di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, in attuazione dell’art. 4, comma 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.59;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito del 24 aprile 2025, n. 75, concernente i percorsi di specializzazione sul sostegno attivati, ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, da INDIRE e dalle Università, autonomamente o in convenzione con INDIRE;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’Università e della ricerca del 24 aprile 2025, n. 77, concernente i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, attivati ai sensi dell’articolo 7 del decreto - legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106;

CONSIDERATA la carenza diffusa di docenti specializzati per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado;

DECRETA

Art. 1

1. È autorizzato l’avvio, per l’anno accademico 2024/2025 dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado.

2. I posti disponibili, autorizzati alle istituzioni per lo svolgimento dei percorsi in parola, sono indicati nell’allegata tabella A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

3. Le modalità di espletamento delle prove di accesso, costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, sono disciplinate dal decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, e dal decreto interministeriale 7 agosto 2020, n. 90, citati in premessa. Gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione sono disciplinati dagli atenei con propri bandi.


4. Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, per i giorni 15, 16, 17, 18 del prossimo mese di luglio, nelle modalità di seguito indicate:
  • mattina del 15 luglio 2025 prove scuola dell’infanzia;
  • mattina del 16 luglio 2025 prove scuola primaria;
  • mattina del 17 luglio 2025 prove scuola secondaria I grado;
  • mattina del 18 luglio 2025 prove scuola secondaria II grado.

5. La predisposizione da parte degli Atenei di percorsi abbreviati e le modalità di valutazione delle competenze già acquisite sono disciplinate secondo quanto disposto dai commi 5 e 6 dell’art. 3 del predetto decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92.

6. I corsi di cui al presente ciclo dovranno concludersi, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, entro il 30 giugno 2026.

7. Gli atenei possono attivare i corsi in parola, anche prima che sia conclusa la fase di selezione per l’ammissione al ciclo X, esclusivamente per i candidati che ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92 sono ammessi direttamente al corso di specializzazione, secondo le modalità stabilite dalle singole università, restando fermi i termini di conclusione di cui all’art. 1, comma 6, del presente decreto

Art.2

1. I soggetti di cui al comma 3-bis dell’art. 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, così come modificato dal decreto interministeriale del 7 agosto 2020, n. 90, accedono direttamente alle prove di cui all’articolo 6 comma 2, lettera b) del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13del decreto 10 settembre 2010, n. 249.".

2. I soggetti di cui al comma 4 dell’art. 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, potranno essere ammessi direttamente al corso di specializzazione, esclusivamente presso le stesse sedi in cui hanno sostenuto le prove, salvo motivata deroga, che sarà gestita direttamente tra le istituzioni universitarie, mediante apposite convenzioni.

Art. 3

1. Ai fini dell’individuazione dei titoli di ammissione per l’iscrizione alle prove di accesso e la frequenza dei relativi percorsi si rinvia all’art. 3, comma 1, e all’art. 5, comma 2, del decreto ministeriale n. 92/2019.

2. Le assenze, così come previsto dall’art. 3 comma 4, del decreto ministeriale dell’8 febbraio 2019 n. 92, sono accettate nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo è recuperato attraverso modalità definite dai titolari degli insegnamenti. Per il tirocinio e per i laboratori vige l'obbligo integrale di frequenza delle attività previste.

3. I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all’estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell’ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall’ateneo.

4. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto ed ai relativi allegati, si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’università e della ricerca.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini

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IL DECRETO:
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-436-del-26-06-2025 *

[* N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota MUR originale e/o disponibili sui siti segnalati **]

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Da/ Fonte/ Titolare»
MUR
N. 436
26 luglio 2025


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Estratto

 

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link **»

Ministro dell‘Università e della Ricerca
https://www.mur.gov.it


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Link/siti
esterni non collegati

^Fonte» MUR» Dcm_26Giu2025=RS_2025-07-02»
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Ultimo aggiornamento (Martedì 01 Luglio 2025 23:49)