Trattenimento in servizio legge 30 dicembre 2024, n. 207
La nota del Ministro per la pubblica amministrazione. |
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Il Ministro per la pubblica amministrazione Alle amministrazioni di cui all’articolo 1, Oggetto: Indicazioni applicative del ricorso al trattenimento in servizio di cui all’articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. L’articolo 1, comma 165, della legge di bilancio per il 2025, ha introdotto la possibilità, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di trattenere in servizio, non oltre il compimento del settantesimo anno di età e nel limite massimo del 10 per cento delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, il personale, dirigenziale e non dirigenziale, di cui, ad esclusiva valutazione dell’amministrazione, si renda necessario continuare ad avvalersi anche per far fronte ad attività di tutoraggio e di affiancamento ai nuovi assunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili. Ai fini del ricorso all’istituto in oggetto, la base di calcolo da considerare per l’individuazione del limite massimo del 10% è quella relativa alle facoltà assunzionali “ordinarie” derivanti dal turn over e da eventuali autorizzazioni ad assumere previste da specifiche misure normative. È escluso dall’ambito soggettivo di applicazione della disposizione in oggetto il personale delle magistrature (ordinaria, amministrativa, contabile e tributaria) e quello delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si tratta di una misura particolarmente importante che nell’ambito dell’attuale fase di consistente ricambio generazionale, tuttora in corso, consente di affiancare ai nuovi assunti al personale che è già in possesso di un adeguato bagaglio esperienziale, che potrebbe andare perduto. Sebbene il disposto normativo in argomento sia sostanzialmente chiaro e non soggetto a plurime interpretazioni, si ritiene opportuno evidenziare alcuni aspetti della misura che la rendono “nuova” rispetto alle precedenti (e qualcuna ancora vigente) ipotesi di trattenimento in servizio (che restano disciplinate dal rispettivo quadro regolatorio), che non sono da intendersi cumulabili con quella introdotta dalla disposizione in oggetto. A titolo di esempio, il personale trattenuto in servizio ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, non può essere destinatario di ulteriore trattenimento in servizio ai sensi della disciplina in commento. La misura: - non attribuisce al lavoratore alcun diritto o automatismo al trattenimento in servizio e non ipotizza, in alcun modo, la presentazione, da parte sua, di richieste/istanze in tal senso; - attribuisce esclusivamente alla parte “datoriale” il potere di individuare il personale di cui ritiene necessario il trattenimento in servizio; - stabilisce che le esigenze organizzative possono essere quelle di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e quelle riconducibili ad esigenze funzionali non diversamente assolvibili, da intendersi come espletabili solamente dal personale individuato; - condiziona la possibilità di trattenimento alla valutazione del merito. Nel senso che non potranno essere trattenuti in servizio dipendenti che non abbiano conseguito una valutazione della performance ottima o eccellente (o giudizio corrispondente secondo il rispettivo ordinamento); - condiziona il trattenimento al consenso dell’interessato. Dal quadro sopra sinteticamente profferto, ed allo scopo di evitare rischi di contenziosi, è opportuno precisare che per il ricorso all’istituto del trattenimento in servizio ai sensi della disciplina in oggetto, le amministrazioni non dovranno espletare alcuna procedura di interpello, bensì dovranno valutare, nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa da esplicarsi preventivamente negli atti di programmazione annuale e pluriennali (PIAO): - la sussistenza e la “dimensione” delle esigenze funzionali sopra indicate (sempre entro il limite massimo sopra indicato); - la durata di tale esigenza. Solo all’esito di tale valutazione l’amministrazione (nella figura del Vertice amministrativo secondo il rispettivo ordinamento) potrà individuare, il personale a cui chiedere la disponibilità per il trattenimento in servizio. In ordine al profilo della durata, la disposizione in commento non prevede una durata minima, che dovrà quindi essere commisurata, caso per caso, in termini congruenti all’esigenza che si intende affrontare attraverso tale istituto e comunque auspicabilmente in misura adeguata a preservare la continuità gestionale ed evitare frammentazioni (non inferiore, ad esempio, ad un anno). Con particolare riferimento al personale dirigenziale, è possibile confermare o conferire (nuovi) incarichi anche per una durata inferiore a quella minima triennale prevista dall’articolo 19, del decreto legislativo n. 165 del 2001, mentre per la durata massima del contratto restano salvi i limiti vigenti, ovviamente nel rispetto dell’ulteriore limite riferito al settantesimo anno di età. A tal proposito si conferma che anche in questo caso (come in tutti quelli che prevedono la possibilità di conferire incarichi al personale in quiescenza o trattenuto in servizio a mente di altre disposizioni normative) non opera il divieto di cui all’articolo 33, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, relativo al divieto di conferire incarichi dirigenziali a soggetti che abbiano raggiunto l’età del pensionamento. In relazione a tale limite, si fa presente che il comma 162 della legge n. 207 del 2024, alla lettera a) ha abrogato l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di collocare a riposo d’ufficio i dipendenti che hanno maturato, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto alla pensione al raggiungimento del limite ordinamentale e, alla lettera b) ha innalzato il predetto limite ordinamentale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, a 67 anni di età. Ciò posto, ne consegue che restano confermati i provvedimenti di cessazione dal servizio già adottati dalle amministrazioni per i dipendenti che hanno maturato il diritto alla pensione alla data del 31 dicembre 2024, cioè in presenza del previgente limite ordinamentale di 65 anni di età. È inoltre possibile che il personale individuato per il trattenimento in servizio possa essere adibito ad un incarico diverso da quello svolto fino alla data prevista per la cessazione dal servizio, purché riconducibile alle ipotesi previste dal citato comma 165. Si evidenzia che il trattenimento opera senza soluzione di continuità tra l’ultimo giorno di servizio del dipendente disponibile e la sua prosecuzione dell’attività lavorativa; quindi, è esclusa qualsiasi ipotesi di richiamo in servizio per il personale che comunque abbia cessato il servizio. Infine, con riguardo alle eventuali ipotesi di trattenimento in servizio che dovessero riguardare personale in comando o distacco, quindi in servizio presso una amministrazione diversa da quella di appartenenza, il preventivo nulla osta dell’amministrazione di provenienza (oltre, ovviamente, il consenso dell’interessato) è un elemento imprescindibile. Sen. Paolo Zangrillo [* N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota MPA originale e/o disponibili sui siti segnalati **] ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
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Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link **» Il Ministro per la pubblica amministrazione |
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^Fonte» Ministro per la pubblica amministrazione» Dcm_20Gen2025=RS_2025-01-27» |
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» www.reporterscuola.it «
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