Anche l’Ufficio scolastico regionale della Puglia, Ufficio VII Bari, con la nota n. 345 del 19 gennaio 2011 chiarisce che non può essere distolto dal suo lavoro per evitare di nominare supplenti. 

 

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 La nota n° 345, 19/01/2011

Estratto

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO VII Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125 

Prot. n. 345 Ufficio: IV
Bari, 19/01/2011

...Omissis...

OGGETTO: Utilizzazione del docente su posto di sostegno per attività di supplenze emporanee. Precisazioni.

A seguito di numerose segnalazioni che giungono a questo Ufficio in relazione alla sostituzione di docenti titolari assenti con personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche su posto di sostegno, si ritiene opportuno sottolineare quanto già la normativa vigente prevede sull’argomento.
Premesso che con numerose sentenze della Corte Costituzionale il diritto all’istruzione e alla formazione degli alunni disabili si configura come diritto soggettivo, la possibilità di utilizzare il docente su posto di sostegno in attività di sostituzione di docenti titolari temporaneamente risulta di difficile attuazione per effetto del combinato disposto dalla normativa vigente (D. Lgs. 297/1994 artt. 127, 312 e sgg., CCNL, nonché la legge 10471992). Il docente su posto di sostegno è contitolare della classe e compresente durante le attività  didattiche, per effetto della sua particolare funzione di supporto alla classe del disabile di  riferimento. Detta condizione non viene meno, nell’eventualità di assenza del docente curricolare, come peraltro previsto dalla nota della Direzione Generale per la Puglia prot. 7938 dell’11 settembre 2008.
 
Si rammenta, altresì, che la contemporaneità del docente di sostegno si configura “nel quadro della programmazione dell’azione educativa” deliberata dal Collegio dei Docenti delle sostituzioni Scolastiche, mentre, come chiaramente indicato nella nota MIUR, Direzione Generale per il personale scolastico, Ufficio III, prot. n. 9839 dell’8 novembre 2010 si può provvedere alla sostituzione del personale docente assente temporaneamente “con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall’art. 28, commi 5 e 6 del CCNL ed, in subordine, mediante l’attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore
settimanali oltre l’orario d’obbligo.”
In conclusione, tale eventualità non potrebbe ricorrere se non in “casi eccezionali non altrimenti risolvibili.”

Distinti saluti
IL DIRIGENTE
Giovanni LACOPPOLA

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Ultimo aggiornamento (Giovedì 26 Maggio 2011 11:44)