Audizione delle OO.SS. sulla “introduzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico”.

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Federazione
UIL SCUOLA RUA

07 Luglio 2022

Assistente per l’autonomia e la comunicazione
nei ruoli del personale scolastico:
il nuovo profilo professionale

Il 7 luglio [N.d.R.: 2022] si è tenuta l’audizione informale delle Organizzazioni Sindacali del Comparto Istruzione presso le Commissioni parlamentari riunite VII (Cultura) e XI (lavoro pubblico e privato) sulla “introduzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico”.

Figura questa che appartiene al profilo socio-educativo ed è assegnata a ciascuno studente disabile con il compito di mediare e di rendere più agevole la comunicazione, l’apprendimento, l’integrazione e la relazione ponendosi quale trait d’union tra lo studente stesso, la famiglia, la scuola, la classe e i servizi territoriali specialistici.

Sono lavoratori organizzati, generalmente, da cooperative che gestiscono il servizio in affidamento per conto degli enti locali (Comuni, Regioni, ASL).

Nel link il testo dell’Audizione Uil Scuola *
[* N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota UIL SCUOLA RUA originale e/o disponibili sui siti segnalati **]

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Da/ Fonte/ Titolare»
UIL SCUOLA RUA
Comunicato - Documentazione
07 Luglio 2022


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Estratto

Federazione
UIL SCUOLA RUA

Segreteria Generale
07 Luglio 2022

Oggetto: DDL n.2887 “Modifiche alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al D.lgs.13 aprile 2017, n.66 concernenti l’introduzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico.

AUDIZIONE FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA
INECCEPIBILE LA FILOSOFIA ISPIRATRICE,
VA INTRODOTTO L’ORGANICO
INTERNALIZZARE PERSONALE E COMPETENZE
OMOGENEIZZANDO I TRATTAMENTI

Finalmente il Legislatore si muove nell’ottica della riconduzione in ambito scolastico delle troppe competenze disperse tra diversi soggetti istituzionali pubblici (comuni, province, regioni e asl) e privati (associazioni, cooperative, terzo settore). In questa direzione sembra andare il DDL 2887 che si prefigge di restituire alla esclusiva competenza del Ministero dell’Istruzione la materia del reclutamento e dell’assegnazione alle scuole degli “assistenti per l’autonomia e la comunicazione”.

Figura professionale di supporto necessaria per completare il percorso di integrazione degli studenti affetti da disabilità fisica, psichica o sensoriale a cui deve essere garantito il diritto allo studio in maniera piena.

Attualmente, le competenze risiedono in quelle di comuni e regioni che, su prescrizione effettuata in sede di diagnosi funzionale dall’equipe socio-sanitaria, vi provvedono. Nel tempo questi adempimenti, anche a causa delle continue razionalizzazioni di spesa, sono stati affidati a soggetti diversi (associazioni, cooperative sociali, etc.) che vi provvedono in maniera sempre più episodica con le poche risorse messe a disposizione.

È di tutta evidenza come a fronte di una siffatta impostazione i disservizi derivino, in primis sui soggetti disabili, che fruiscono di servizi parziali e discontinui e, a seguire, sui lavoratori. Agli stessi vengono corrisposte retribuzioni sicuramente non corrispondenti alla qualità delle prestazioni rese che, in assenza di un corretto inquadramento contrattuale, fanno riferimento a fattispecie contrattuali residuali e generiche (spesso contratto dei servizi e delle imprese multiservizi).

Quanto alla stabilizzazione del personale “precario”, la scrivente non può che esprimersi favorevolmente, considerato che la lotta alla precarietà è uno degli obiettivi primari che la stessa persegue storicamente.

Fattore distorsivo per eccellenza del mercato del lavoro italiano che anche l’Europa ha condannato a più riprese emanando direttive che esortano i paesi membri a stabilizzare i precari storici (quelli in possesso di un’anzianità di almeno trentasei mesi nella funzione).

Fatta la doverosa premessa, vanno effettuate le valutazioni più specifiche di merito.

Va qualificato, prioritariamente, con esattezza l’aspetto professionale, classificandolo nell’ambito delle figure esistenti nel Comparto, atteso che trattasi di soggetto che non svolge attività assimilabile ad alcuno dei macro ambiti esistenti (docenti, educatori, ATA).

Trattandosi di figura specialistica, le competenze non possono essere traslate ad altro soggetto (personale docente) a cui l’art.3 – bis le assegnerebbe nell’ipotesi di assenza dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione. Formulazione questa che andrebbe cassata in radice se l’intendimento è quello di migliorare la condizione attuale dei soggetti disabili, le prestazioni devono essere specialistiche e non generiche.

L’approdo logico e giuridico cui il DDL n.2887 dovrebbe tendere non può prescindere dall’istituzione dell’organico specifico della figura dell’assistente tecnico per l’autonomia e la comunicazione. Diversamente, saremmo in presenza di una semplice affermazione di principio improduttiva di effettui concreti.

Da ultimo, anche al fine di fornire contributi ancora più qualificati, sarebbe opportuno poter disporre di informazioni più specifiche utili a qualificare la dimensione della problematica trattata, conoscendo il: numero del personale interessato, il trattamento retributivo mediamente corrisposto, il numero e la tipologia di scuole che assicurano il servizio su tutto il territorio nazionale e le risorse finanziarie a tal fine dedicate dagli enti locali.

Al riguardo si auspica che, anche a seguito della pandemia, le scuole dispongano di strumenti più efficaci sia dal punto di vista strettamente sanitario, la Uil Scuola ha proposto l’istituzione di presidi medico sanitari stabili, che organizzativo. Sempre a proposito di integrazione scolastica condotta a favore degli alunni disabili, un’operazione analoga a quella descritta nel DDL 2887 andrebbe condotta per introdurre, sempre nell’alveo scolastico di competenza del Ministero dell’Istruzione, quella dell’operatore sanitario (OS) che ne curi, materialmente, i bisogni e l’igiene personale. Il personale che svolge tale attività versa nella medesima condizione attuale degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione.

Pur con le limitazioni più avanti evidenziate, la scrivente esprime apprezzamento per l’iniziativa legislativa assunta sia per il metodo utilizzato che per il merito.

Il primo assicura la partecipazione al percorso legislativo di tutte le parti a vario titolo interessate, preoccupandosi di rilevarne il livello del consenso, il secondo traccia un discrimine netto rispetto alle recenti derive assunte dal Governo (D.L.36/2022), re-internalizzando funzioni e competenze proprie della scuola, qualificandole ulteriormente e affidandole a personale specialistico.

L’istruzione va trattata come funzione unitaria dello Stato evitando di parcellizzarla in mille sub articolazioni territoriali (autonomia regionale differenziata).

Ringrazia per l’attenzione riservata e per l’invito.

Giancarlo Turi
Segretario nazionale Uil Scuola

[* N.d.R.> PDF scaricabile, circa 68 KB> > Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota UIL SCUOLA RUA originale e/o disponibili sui siti segnalati **]

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Da/ Fonte/ Titolare»
UIL SCUOLA RUA
Documentazione  
07 Luglio 2022


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UIL SCUOLA RUA
Federazione UIL SCUOLA RUA Nazionale

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< N.d.R.

Documentazione correlata e/o richiamata»

ASSISTENTE AUTONOMIA E COMUNICAZIONE: RUOLI DEL PERSONALE SCOLASTICO
Osservazioni al Disegno di legge 236.
(CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME)


 

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Link/siti
interni

» www.reporterscuola.it -
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