Incarichi elevata qualificazione, ex DSGA, cosa cambia
UIL Scuola RUA: “Dal contratto all’atto unilaterale.” |
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Federazione Incarichi di elevata qualificazione per ex DSGA Risultano pienamente confermate le motivazioni che hanno indotto la Federazione UIL Scuola Rua, a rifiutare la sottoscrizione del contratto di lavoro peggiorativo per tutto il personale ATA. Restiamo a completa disposizione del personale scolastico, sia per effettuare ulteriori e più specifici approfondimenti, che per avviare le azioni di contenzioso che saranno ritenute necessarie per la tutela dei diritti dello stesso personale. Con un atto formale (la nota del 26 agosto u.s.) l’Amministrazione, nel regolamentare gli incarichi di elevata qualificazione, conferma integralmente tutte le eccezioni sollevate dalla Federazione Uil Scuola Rua in fase di trattativa per il rinnovo del CCNL 2019-21. Con una mortificante stratificazione, graduata in cinque percorsi ben scansionati, accompagnati da altrettanti format pre-confezionati (come da tradizione), si inaugura una delle fasi più complesse del nuovo Ordinamento professionale del personale ATA, quello del conferimento degli incarichi di EQ da DSGA. Coloro che definimmo come gli storici non ottengono nulla di più di quello che già avevano, anzi perdono diritti (la titolarità sulla sede, la temporalità della stessa, oltre che l’autorità del ruolo), mentre per i nuovi (i vincitori della procedura valutativa), la sussistenza delle condizioni per l’ottenimento dell’incarico di EQ di DSGA, è assoggettata ad una verifica triennale. Qualora non ricorrano le condizioni, si determinano i presupposti per una retrocessione professionale oltre che economica destinata a colmare ogni vuoto che si determina nel sistema. Il tutto senza possibilità di scelta. Va dove serve! L’integrazione tra le due posizioni (gli storici e nuovi funzionari) non si realizzerà mai, in quanto la figura degli ex DSGA è ad esaurimento. Quello che invece accomuna le due posizioni è l’autorità amministrativa che attribuisce gli incarichi: in entrambe i casi ricorre la figura del “responsabile dell’ufficio relativo all’ambito territoriale competente”. Lo stesso potrà valutare se delegare tale funzione al dirigente scolastico. Considerata l’approssimazione con cui sono stati confezionati i format, sarebbe opportuno che l’Amministrazione si astenesse dal delegare la funzione ai dirigenti scolastici assumendo la responsabilità piena e diretta degli atti con tutto quello che conseguirà, anche in termini di contenzioso. L’atto amministrativo utilizzato è quello della decretazione, un atto unilaterale che non presuppone alcun coinvolgimento del destinatario del provvedimento, tant’è che allo stesso non residua alcuna facoltà di intervento. Trattasi di un atto unilaterale autoritativo, non ricettizio. Nel merito si evidenziano le incongruenze rilevate: Tipologia n. 1 (incarico per gli ex DSGA) Non si rileva la differenza tra la durata dell’incarico, che non è soggetto a precisi limiti temporali, e quella della permanenza nella sede. Solo quest’ultima soggiace al vincolo triennale. Non la prima, invece, la cui durata è commisurata fino alla cessazione de rapporto di lavoro.
Tipologia n. 2 (incarico per i neo immessi in ruolo) Questa tipologia prevista peri vincitori della procedura valutativa, non definisce come opererà alla fine del triennio il titolo di precedenza. Diversamente dalla fattispecie precedente, trattasi semplicemente di titolo Quindi, non un diritto assoluto, sicuramente relativo, destinato a comprimersi in caso di concorrenza di situazioni apprezzate e valutate dalla normativa specifica, che non sono individuate.
Tipologia n. 3 (copertura dei posti vacanti o disponibili per l’intero anno scolastico)
Tipologia n. 4 (sostituzione del titolare assente per un periodo continuativo superiore a tre mesi)
Tipologia n. 5 (sostituzione del titolare assente per un periodo inferiore a tre mesi (competenza del Dirigente Scolastico)
L’apertura della nuova fase negoziale costituirà l’occasione per riesaminare gli aspetti controversi individuando le possibili soluzioni. Risultano pienamente confermate anche per le fattispecie sopra descritte, le motivazioni che hanno indotto la scrivente Federazione UIL Scuola Rua, a rifiutare la sottoscrizione del contratto di lavoro peggiorativo per tutto il personale ATA. Eventualità questa che sarà sempre più evidente man mano che si metteranno in atto tutti i passaggi esecutivi del nuovo CCNL. È di tutta evidenza che le azioni consequenziali saranno tutte improntate alla protesta e alla mobilitazione che dovrà fare affidamento, necessariamente, del supporto del personale scolastico. Alla luce delle valutazioni sopra specificate, la scrivente Segreteria rimane a completa disposizione del personale scolastico, sia per effettuare ulteriori e più specifici approfondimenti, che per avviare le azioni di contenzioso che saranno ritenute necessarie per la tutela dei diritti dello stesso personale. In allegato il nostro comunicato in formato pdf e la nostra scheda relativa all’attribuzione di incarichi di sostituzione del titolare di incarico di DSGA IL COMUNICATO IN PDF * LA NOSTRA SCHEDA * Condividi questo articolo* [* N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota UIL Scuola RUA originale e/o disponibili sui siti segnalati **] ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
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Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link **» UIL SCUOLA RUA |
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^Fonte» UIL Scuola RUA» Cmn-Dcm_29Ago2024=RS_2024-08-29» |
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Documentazione correlata e/o richiamata»
Conferimento incarichi di elevata qualificazione La nota del MIM. |
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» www.reporterscuola.it «
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Ultimo aggiornamento (Venerdì 30 Agosto 2024 14:57)