Madre intenzionale: diritto congedo obbligatorio 10 giorni
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La UIL Scuola segnala la dichiarazione della Corte Costituzionale. |
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Federazione Anche la madre intenzionale La Corte Costituzionale estende il congedo di 10 giorni alle madri intenzionali nelle coppie di donne riconosciute come genitori. Con la sentenza n. 115/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 27-bis del d.lgs. 151/2001, nella parte in cui nega il congedo obbligatorio di paternità (10 giorni retribuiti) alla madre non biologica nelle coppie formate da due donne, entrambe legalmente riconosciute come genitori. L’esclusione è stata ritenuta discriminatoria: viola l’uguaglianza e i diritti del minore. Ora la madre intenzionale ha diritto:
Caratteristiche del congedo Il padre lavoratore (madre intenzionale), dipendente pubblico o privato, ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio, retribuiti al 100%, da utilizzare tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 5 mesi successivi alla nascita del figlio. I 10 giorni non sono frazionabili a ore ma possono essere fruiti anche non continuativamente. In caso di parto plurimo, il congedo raddoppia a 20 giorni. Può essere fruito anche se la madre è in congedo di maternità. Spetta anche al padre adottivo o affidatario. È riconosciuto anche in presenza di altri congedi di paternità previsti da normative specifiche. Condividi questo articolo * [* N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota UIL Scuola RUA originale e/o disponibili sui siti segnalati **] ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ |
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Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link **» UIL SCUOLA RUA |
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^Fonte» UIL Scuola RUA» Cmn_28Lug2025=RS_2025-07-29» |
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» www.reporterscuola.it «
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