Pubblicato lo schema di decreto.

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m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000014.30-01-2024

Ministero dell’istruzione e del merito

Schema di decreto di adozione dei modelli di certificazione delle competenze

IL MINISTRO

[… Omissis …]

DECRETA

Articolo 1
(Finalità della certificazione delle competenze e raccordo dei modelli)

1. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione e i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) certificano l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite dagli studenti e dagli adulti attraverso i modelli di cui al presente decreto.

2. La certificazione descrive, ai fini dell’orientamento, il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, a cui l’intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato.

3. La certificazione delle competenze rilasciata dai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) è finalizzata alla messa in trasparenza delle competenze acquisite dall’adulto nella prospettiva dell’apprendimento permanente, anche al fine di favorire il raccordo tra i percorsi di istruzione degli adulti di primo livello e quelli di secondo livello, tra i percorsi di istruzione degli adulti e quelli di istruzione e formazione professionale, nonché di facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro.

4. Con il presente decreto i modelli di certificazione delle competenze vigenti sono raccordati e hanno tutti come base comune di riferimento le competenze chiave per l’apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 2018, mentre si differenziano, necessariamente, nella descrizione analitica delle competenze.

Articolo 2
(Tempi e modalità di rilascio della certificazione)

1. La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria, al termine del primo ciclo di istruzione agli studenti che superano l’esame di Stato di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in assolvimento dell’obbligo di istruzione e in uscita dai percorsi di istruzione per gli adulti di primo livello.

2. La certificazione delle competenze rilasciata al termine della classe quinta della scuola primaria, redatta in sede di scrutinio finale dai docenti di classe, è consegnata alla famiglia e, in copia, all’istituzione scolastica del grado successivo.

3. La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo di istruzione, redatta in sede di scrutinio finale dal consiglio di classe, è messa a disposizione sia della famiglia degli studenti che superano l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sia dell’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo all’interno dell’E-Portfolio orientativo personale delle competenze di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328.

4. La certificazione delle competenze rilasciata dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie in assolvimento dell’obbligo di istruzione è redatta dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale del secondo anno della scuola secondaria di secondo grado per ogni studente che ha assolto l’obbligo di istruzione della durata di dieci anni ed è messa a disposizione della famiglia dello studente all’interno dell’E-Portfolio orientativo personale delle competenze di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328.

5. In considerazione dell’importanza della certificazione delle competenze nelle annualità del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado per favorire il riorientamento e il successo formativo, è previsto, a richiesta, il rilascio da parte delle scuole della certificazione delle competenze sulla base del modello di cui all’art. 5 comma 1 anche al termine del primo anno di scuola secondaria di secondo grado, all’interno dell’E-Portfolio orientativo personale delle competenze di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328.

6. La certificazione delle competenze rilasciata agli adulti che superano l’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione di primo livello primo periodo didattico è redatta in sede di scrutinio finale dai docenti del gruppo di livello facenti parte del Consiglio di classe ed è consegnata all’adulto o, nel caso di utenti minorenni, alla famiglia.

7. La certificazione delle competenze rilasciata in uscita dal percorso di istruzione degli adulti di primo livello secondo periodo didattico è redatta in sede di scrutinio finale dai docenti del gruppo di livello facenti parte del Consiglio di classe ed è consegnata all’adulto.

Articolo 3
(Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria)

1. Tenuto conto dei criteri indicati dall’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, è adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria, di cui all’allegato A.

2. Per gli studenti con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

Articolo 4
(Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione)

1. Tenuto conto dei criteri indicati dall’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, è adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione, di cui all’allegato B.

2. Il modello di cui al comma l è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che descrive i livelli conseguiti nelle prove nazionali di italiano e matematica.

3. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.

4. Per gli studenti con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

Articolo 5
(Modello nazionale di certificazione delle competenze in assolvimento dell’obbligo di istruzione)

1. È adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze in assolvimento dell’obbligo di istruzione, di cui all’allegato C.

2. Per gli studenti con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

3. Le strutture formative accreditate dalle Regioni e gli istituti professionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati all’assolvimento dell’obbligo di istruzione secondo i criteri indicati nel decreto interministeriale 29/11/2007, utilizzano il modello di certificazione di cui al comma 1 sulla base delle linee guida che saranno adottate dalle Regioni, anche ai fini di integrare il modello di cui al comma 1 con ulteriori declinazioni in rapporto alle specificità dei propri sistemi e alle esigenze territoriali.

Articolo 6
(Modello nazionale di certificazione delle competenze in uscita dai percorsi di istruzione degli adulti)

1. È adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze in uscita dai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, primo periodo didattico, di cui all’allegato D.

2. È adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze in uscita dai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, secondo periodo didattico, di cui all’allegato E.

3. I modelli di cui ai commi precedenti tengono conto nell’intestazione della specificità del segmento di istruzione degli adulti, ricalcando nella descrizione analitica delle competenze rispettivamente i modelli di cui agli articoli 4 e 5.

Articolo 7
(Regioni a Statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Nell’ambito delle competenze attribuite in materia alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, possono essere previsti adattamenti ai modelli di certificazione delle competenze di cui agli articoli precedenti.

2. Per le scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, l’Ufficio per l’istruzione in lingua slovena presso l’Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia può adattare le sezioni del modello di certificazione delle competenze di cui all’articolo 4, commi 2 e 3 alle specifiche esigenze linguistiche, anche avvalendosi del supporto di INVALSI.

3. L’INVALSI provvede, d’intesa con gli Uffici competenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, all’adattamento alle specifiche esigenze delle sezioni di cui all’articolo 4, commi 2 e 3.

Articolo 8
(Linee guida)

1. Con apposite linee guida, emanate dal Ministero dell’istruzione e del merito, sono fornite indicazioni al fine di orientare le istituzioni scolastiche nelle procedure di rilascio dei modelli di cui al presente decreto.

2. Il Ministero dell’istruzione e del merito procede all’aggiornamento delle linee guida emanate ai sensi del comma 1, anche a seguito di quanto previsto all’articolo 9, comma 2.

Articolo 9
(Norme finali)

1. I modelli di certificazione delle competenze di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 sono adottati a partire dall’anno scolastico 2023/2024, in sostituzione di quelli di cui al D.M. 27 gennaio 2010, n. 9, al D.M. 3 ottobre 2017, n. 742 e alla Nota del Direttore generale della DGOSVI prot. 22381 del 31 ottobre 2019.

2. A fronte dell’eterogeneità e molteplicità degli indirizzi di studio e della riforma in atto degli istituti tecnici e professionali, al fine di pervenire alla definizione di un modello di certificazione delle competenze pertinente alle varie annualità del secondo ciclo di istruzione, nell’a.s. 2023/2024 viene avviata un’introduzione graduale, in via sperimentale e con il coinvolgimento di reti di scuole, di un modello di certificazione per il secondo biennio del secondo ciclo e l’ultimo anno, da affinare e regolare prima dell’adozione di uno specifico modello nazionale. A seguito dell’adozione del modello nazionale, sarà previsto, a richiesta, il rilascio della certificazione delle competenze anche al termine di ciascuna delle annualità del secondo ciclo di istruzione.

3. Il modello di “Certificato di competenze” di cui al decreto ministeriale 24 agosto 2021, n. 267 integra la certificazione delle competenze di cui al presente decreto.

4. Il modello di certificazione delle competenze di cui all’art. 26, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni con la legge 17 novembre 2022, n. 175 integra la certificazione delle competenze di cui al presente decreto.

5. L’attestato di competenze di cui al Repertorio nazionale delle figure nazionali per le qualifiche e i diplomi professionali di istruzione e formazione professionale definito con l’Accordo in Conferenza Stato/Regioni del 1° agosto 2019 integra la certificazione delle competenze di cui al presente decreto.

6. I modelli nazionali di certificazione delle competenze sono adottati anche per le scuole italiane all’estero di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, fatti salvi eventuali adattamenti alle situazioni locali.

7. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito possono essere apportate modifiche e/o integrazioni ai modelli di certificazione delle competenze di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, anche a seguito di innovazioni ordinamentali.

8. Dall’adozione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

IL MINISTRO
Prof. Giuseppe Valditara

Allegato A
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA
[… Omissis …]

Allegato B
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
[… Omissis …]

Allegato C
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE
[… Omissis …]

Allegato D
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA DAI PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI PRIMO LIVELLO – PRIMO PERIODO DIDATTICO
[… Omissis …]

Allegato E
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA DAI PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI PRIMO LIVELLO – SECONDO PERIODO DIDATTICO
[… Omissis …]

[* N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota MIM originale e/o disponibili sui siti segnalati **]

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Da/ Fonte/ Titolare»
MIM
N. 0000014
30-01-2024


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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link**»

Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM)
https://www.miur.gov.it/


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Link/siti
esterni non collegati

^Fonte» MIM» Dcm_30Gen2024=RS_2024-02-07»
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