Il documento del MIM.

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m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0011814.06-05-2026

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Ai Direttori generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
e, p.c., All’Ufficio di Gabinetto
SEDE
Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
SEDE
Al Direttore Generale
per l’innovazione digitale, la semplificazione e la statistica
SEDE

OGGETTO: Anno scolastico 2026/2027 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.

In relazione all’oggetto si forniscono istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a.s. 2026/2027.

1. PERSONALE DOCENTE: CONFERIMENTO DI CONTRATTI A TEMPO

DETERMINATO FINALIZZATI AL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO.
(procedure di cui all’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44)

1.1 GENERALITA’

L’articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, ha esteso fino al 31 dicembre 2026 le disposizioni di cui all’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Pertanto, anche per l’anno scolastico 2026/2027, è prevista una procedura straordinaria di reclutamento sui posti di sostegno vacanti e disponibili, che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente – ivi compresi gli elenchi regionali di cui all'articolo 399, comma 3-ter, del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – nel limite dell’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dei docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno.

In attuazione del quadro normativo sopra richiamato, è stato adottato il decreto ministeriale n. 58 del 31 marzo 2026, che ha esteso alle operazioni di reclutamento relative all’anno scolastico 2026/2027 la disciplina contenuta nel decreto ministeriale 6 giugno 2024, n. 111 (d’ora in avanti, “Decreto ministeriale”).

Per effetto di tale disposizione, gli aspiranti manifestano la volontà di partecipare alla procedura e attestano, nell’apposita sezione della piattaforma a tale scopo predisposta, il possesso dei requisiti tramite istanza nella stessa provincia nella quale risultino iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per posto di sostegno, unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)” - “Informatizzazione nomine supplenze”. Le relative funzioni sono rese disponibili nel periodo compreso tra il 16 luglio (ore 14.00) e il 29 luglio 2026 (ore 14.00). Attraverso la medesima funzione gli aspiranti presentano istanza di partecipazione alla procedura per il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 6, lettere a) e b), dell’ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 (d’ora in avanti, “Ordinanza ministeriale”), nonché per le conferme su posto di sostegno secondo quanto disciplinato dall’articolo 13 della medesima ordinanza. Si rinvia all’apposita guida operativa predisposta dal gestore del sistema informatico in merito all’utilizzo della piattaforma e alla modalità di inserimento delle istanze.

La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. L’eventuale disponibilità derivante per effetto di rinuncia non determina il rifacimento delle operazioni.

La mancata presentazione dell’istanza o la mancata assegnazione dell’incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 6, lettere a), b) e c) dell’Ordinanza ministeriale, nonché, ricorrendone le condizioni, alle procedure di conferma su posto di sostegno di cui all’articolo 13.

1.2 EFFETTUAZIONE DELLA FASE PROVINCIALE

Prima dell’elaborazione delle assegnazioni degli incarichi a tempo determinato di cui al Decreto ministeriale, gli uffici provvedono alla pubblicazione del contingente destinato alla procedura e delle relative sedi, all’esito di tutte le procedure di reclutamento a tempo indeterminato di cui all’annuale decreto ministeriale concernente le immissioni in ruolo del personale docente.

La procedura, gestita con il supporto del sistema informativo, si articola nelle seguenti fasi:

- gli USR, attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per tipologia di posto di sostegno;

- gli USR, a seguito della verifica delle istanze presentate, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell’ordine delle tipologie di posto indicate e delle preferenze espresse, sulla base della posizione rivestita nella prima fascia delle GPS di sostegno. In caso di indicazione di preferenze sintetiche, l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche all’interno del comune o del distretto è effettuato sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico;

- gli USR procedono alla pubblicazione degli esiti delle individuazioni sul sito istituzionale e ne danno diretta comunicazione agli interessati nell’area riservata del sistema informativo;

- i candidati risultati assegnatari di una sede scolastica esprimono la volontà di accettare entro 5 giorni dall’assegnazione, a pena di decadenza dall’incarico conferito, servendosi di una specifica funzione messa a disposizione dal sistema informativo e raggiungibile da un apposito link contenuto nella lettera di notifica dell’assegnazione e pubblicato dagli Uffici territorialmente competenti nel relativo atto; in assenza della suddetta accettazione, espressa esclusivamente attraverso le modalità sopra riportate, i candidati saranno considerati rinunciatari. Le comunicazioni di accettazione presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione;

- gli Uffici possono procedere a surroghe di eventuali rinunciatari inderogabilmente prima dell’apertura della presentazione delle istanze interprovinciali di cui al punto 1.3.

Si ribadisce che, ai sensi dell’articolo 399, comma 3-quater, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, l’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’obbligo di accettazione espressa entro 5 giorni o, comunque, entro il 1° settembre qualora l’assegnazione intervenga a decorrere dal 28 agosto.

La mancata accettazione della sede entro il suddetto termine è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito.

Secondo la previsione del suddetto articolo, penultimo periodo, “L’accettazione dell’assegnazione della sede scolastica di cui al primo periodo comporta l’impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere incarichi di supplenza per l’anno scolastico di riferimento”. A norma dell’articolo 4, comma 3, del Decreto ministeriale, la medesima preclusione al conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 6, lettere a), b) e c), dell’Ordinanza ministeriale, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto, è determinata dall’assegnazione della sede, a prescindere dall’eventuale rinuncia alla stessa; pertanto, i docenti cui sia stata assegnata una sede nell’ambito della presente procedura non avranno titolo al conferimento di alcun tipo di supplenza, neppure sulla base dei cosiddetti “interpelli” disciplinati dall’articolo 14, comma 22, dell’Ordinanza ministeriale, né potranno essere destinatari delle conferme degli incarichi a tempo determinato su posto di sostegno di cui all’articolo 13.

È opportuno segnalare che anche il personale scolastico già di ruolo che abbia superato il periodo di prova con decorrenza 01/09/2025 o precedenti, avendone titolo, può partecipare alla procedura in esame – nei limiti previsti dagli articoli 471 e 702 del CCNL del personale del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 18 gennaio 2024 – nonché all’attribuzione delle supplenze di cui ai successivi punti 2 e 3. Non hanno titolo a partecipare alla procedura gli aspiranti inclusi con riserva nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno, in quanto in attesa del conseguimento/riconoscimento del titolo di specializzazione.

Non hanno altresì titolo a partecipare i docenti tenuti allo svolgimento dell’anno di prova.

Si ricorda, infine, che i docenti assunti su posto di sostegno sulla base della procedura di cui al Decreto ministeriale possono ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova.

1.3 EFFETTUAZIONE DELLA FASE INTERPROVINCIALE

All’esito della procedura sopra descritta, gli Uffici pubblicano sui rispettivi siti internet istituzionali le sedi rimaste vacanti in ogni grado di scuola, a seguito dell’esaurimento della relativa GPS, entro le ore 10.00 del 14 agosto 2026.

I docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno che, avendo preso parte alla suddetta procedura e non essendo risultati rinunciatari per mancata presentazione dell’istanza o per mancata indicazione di talune sedi, non siano stati destinatari di una proposta di assunzione sulla specifica tipologia di posto di sostegno, possono presentare istanza telematica per partecipare all’assegnazione dei posti rimasti vacanti in territori diversi rispetto alla provincia di inserimento nelle GPS. A tal fine, nell’istanza gli aspiranti dovranno indicare la provincia (o più province di una medesima regione, anche diversa da quella di inserimento nelle GPS) per la quale intendono partecipare alla procedura e le tipologie di posto di sostegno per le quali, avendone titolo, intendono partecipare alla procedura.

1 Art. 47, c. 1: “Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede”.

2 Art. 70, c. 1: “Il personale ATA in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, contratti a tempo determinato, su posto intero di Area superiore o – a parità di Area – di diverso profilo professionale o relativo alle categorie di cui all’art. 33, comma 2 (Categorie professionali), di durata non inferiore al 30 giugno o ad un anno scolastico (31 agosto), mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede”.

Le funzioni per la presentazione delle istanze sono rese disponibili nel periodo compreso tra il 14 agosto (ore 14.00) e il 18 agosto (ore 12.00). Stante quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del Decreto ministeriale, a decorrere dalla data di apertura delle istanze per la fase interprovinciale non è più possibile per gli Uffici territoriali procedere a surroghe a fronte di eventuali rinunce pervenute rispetto alle assegnazioni provinciali effettuate.

Il sistema informativo determina per ogni provincia e per ogni tipologia di posto di sostegno l’elenco di coloro che hanno presentato istanza, graduati sulla base degli elementi già presenti nella base dati delle GPS della provincia di iscrizione. Ciascun Ufficio interessato dalla procedura, prima di procedere all’elaborazione informatizzata dell’assegnazione della provincia/tipologia di posto, pubblica l’elenco di cui al periodo precedente sul proprio sito istituzionale, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati personali. Una volta assegnata la provincia, ciascun Ufficio territoriale procede all’assegnazione delle sedi con procedura informatizzata. Si rammenta che, conformemente a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del Decreto ministeriale, eventuali rinunce alle assegnazioni effettuate nella fase interprovinciale della procedura non possono dare luogo a successivi scorrimenti delle graduatorie.

L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’obbligo di accettazione espressa entro 5 giorni o, comunque, entro il 1° settembre qualora l’assegnazione intervenga a decorrere dal 28 agosto. La mancata accettazione della sede entro il suddetto termine è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito. L’accettazione espressa della sede preclude sia la partecipazione alle operazioni relative alla continuità didattica dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno di cui al punto 2 della presente nota, sia il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 6, lettere a), b) e c), dell’Ordinanza ministeriale, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto nella provincia di inserimento nelle GPS, nonché la possibilità di partecipare alla procedura cosiddetta “di interpello” di cui al punto 3.2 della presente nota. A norma dell’articolo 4, comma 8, del Decreto ministeriale, nell’ambito della procedura interprovinciale la medesima preclusione al conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 6, lettere a), b) e c), dell’Ordinanza ministeriale, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto, è determinata dall’assegnazione della provincia, a prescindere dall’eventuale rinuncia alla stessa o alla sede assegnata; pertanto, i docenti cui sia stata assegnata una provincia diversa da quella di inserimento nelle GPS non avranno titolo al conferimento di alcun tipo di supplenza, neppure sulla base dei cosiddetti “interpelli” disciplinati di cui al punto 3.2 della presente nota.

La mancata presentazione dell’istanza o la mancata assegnazione dell’incarico per le tipologie di posto di sostegno nella provincia richiesta (o nelle province richieste) consentono la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, di cui ai punti 2 e 3 della presente nota.

2. CONTINUITÀ DEI DOCENTI A TEMPO DETERMINATO SU POSTO DI SOSTEGNO PER L’ANNO SCOLASTICO 2026/2027

Completate tutte le operazioni per il conferimento di contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato finalizzati al ruolo, ivi compresa la procedura di cui al punto 1, nonché tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, gli uffici procederanno con le operazioni relative alla continuità didattica dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno di cui all’articolo 13 dell’Ordinanza ministeriale.

Le condizioni presupposte per l’attivazione della procedura e le fasi in cui la stessa si articola sono descritte puntualmente nella nota n. 7766 del 26 marzo 2026, cui si rimanda integralmente.

Gli aspiranti alla conferma del contratto a tempo determinato per i quali sia stata positivamente conclusa l’istruttoria di competenza del dirigente scolastico esprimeranno, in via definitiva, irrevocabile e vincolante, la volontà di partecipare alla procedura nell’ambito della compilazione dell’istanza POLIS “Informatizzazione nomine supplenze” di cui al punto 1.1. della presente nota.

3. CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

Il conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2026/2027 sarà disposto secondo le seguenti tipologie di supplenza:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre 2026 e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto 2027;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre 2026 e fino al 31 agosto 2027 e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, da assegnare con termine 30 giugno 2027;

c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti, con termine all’ultimo

giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle lettere a) e b), da parte del sistema informativo, sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento (di seguito GAE). In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, si procede allo scorrimento delle graduatorie provinciali per supplenze (di seguito “GPS”), costituite in attuazione dell’Ordinanza ministeriale. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare le graduatorie di istituto di cui all’articolo 11 dell’Ordinanza ministeriale. A tal fine, al termine di ciascun turno di nomina, gli Uffici comunicano a ciascuna scuola per quali classi di concorso/tipologie di posto siano esauriti gli aspiranti a livello provinciale, attraverso l’apposito report fornito dal sistema informativo, indicando altresì la data presunta per l’elaborazione del successivo turno di nomina. Conseguentemente, i dirigenti scolastici procederanno all’assegnazione delle supplenze relative alle classi di concorso/tipologie di posto oggetto della comunicazione di cui al periodo precedente – sia per le disponibilità già presenti sia per quelle che dovessero sopravvenire – attraverso l’immediato scorrimento delle graduatorie di istituto. Per le supplenze temporanee di cui alla lettera c), si utilizzano le Graduatorie di Istituto.

L’individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS; a tal fine, gli aspiranti presentano l’istanza per la scelta delle sedi con la modalità e le tempistiche previste al punto 1.1 della presente nota. Nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto, il destinatario della supplenza è individuato dal dirigente scolastico.

Stante quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, dell’Ordinanza ministeriale, gli aspiranti che, già inseriti nelle GPS nel biennio 2024/2025-2025/2026, non abbiano presentato domanda di aggiornamento e/o trasferimento o permanenza per il biennio 2026/2027-2027/2028 e altresì non presentino l’istanza finalizzata al conseguimento delle supplenze per l’anno scolastico 2026/2027, sono esclusi dalle GPS e dalle correlate graduatorie di istituto per l’intero periodo di vigenza delle stesse.

Il personale scolastico di ruolo, che partecipa alla procedura di conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche ai sensi degli articoli 47 e 70 del CCNL vigente, è tenuto ad indicare, nell’istanza informatizzata della scelta delle sedi, solamente i posti interi; i docenti con contratto a tempo indeterminato che, avendo superato il periodo di prova, a norma dell’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, partecipano alla procedura per il conferimento delle supplenze, non possono essere destinatari di contratti a tempo determinato sulla medesima classe di concorso o sulla medesima tipologia di posto di titolarità. Per quanto riguarda le modalità di conferimento delle supplenze, si rimanda integralmente a quanto previsto dall’articolo 12 dell’Ordinanza ministeriale e, per quanto riguarda le sanzioni, dall’articolo 15 della medesima Ordinanza.

Si ricorda altresì che, ai sensi dell’articolo 12, comma 6, dell’Ordinanza ministeriale, contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli Uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi. Come previsto dall’articolo 12, comma 10, le disponibilità successive che si determinano dopo ciascuna assegnazione, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti docenti utilmente collocati in graduatoria che non siano risultati assegnatari di un incarico sulla base delle preferenze espresse.

Va evidenziato che, stanti i nuovi criteri di scorrimento delle graduatorie di cui al periodo precedente, a differenza di quanto accadeva in passato il diritto al completamento in caso di conferimento di posti non interi non è subordinato ad alcuna condizione e, pertanto, l’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze a orario non intero. Va tuttavia rimarcato che la disciplina prevede due distinte modalità di gestione, come di seguito rappresentato:

a) qualora avvenga tramite conferimento di uno spezzone orario fino al termine delle attività didattiche, sulla base dello scorrimento delle graduatorie provinciali o, in caso di incapienza, delle graduatorie di istituto, il completamento è conseguibile senza frazionare le relative disponibilità (art. 12, c. 12, dell’Ordinanza ministeriale);

b) qualora avvenga tramite conferimento di uno spezzone orario con supplenza breve e saltuaria, sulla base dello scorrimento delle graduatorie di istituto, il completamento è conseguibile anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno, verificata la compatibilità oraria delle relative prestazioni di servizio (art. 14, c. 19, dell’Ordinanza ministeriale).

Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera e), punto ii), dell’Ordinanza ministeriale, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS con riserva, nelle more del riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, partecipano all’assegnazione delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 6, lettere a), b) e c), dell’Ordinanza ministeriale e sottoscrivono il contratto a tempo determinato con clausola risolutiva espressa. Se il titolo conseguito all’estero è riconosciuto nel corso di vigenza del contratto, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.

Si richiama infine quanto previsto all’articolo 8, comma 8, dell’Ordinanza: “l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate, avviando entro 3 giorni lavorativi le procedure di verifica di tutti gli elementi dichiarati dall’aspirante nell’istanza di partecipazione”. Entro 3 giorni dal termine dei controlli, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato.

In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente quanto accertato, per i conseguenti adempimenti richiamati nella medesima Ordinanza.

Per quanto riguarda la gestione delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 6, lettera c), dell’Ordinanza ministeriale, si rinvia all’articolo 14 della medesima Ordinanza.

Nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia, per la copertura delle supplenze fino a 10 giorni sono utilizzate le procedure di cui all’articolo 11, comma 5, per le quali trova applicazione anche quanto previsto dall’articolo 14, commi 11 e 12.

Si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 1, comma 85, della Legge 107/2015, il dirigente scolastico deve effettuare le sostituzioni per le assenze sui posti comuni nella scuola secondaria di I e di II grado fino a dieci giorni con il personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in diverso grado di istruzione, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza. La sussistenza di eventuali esigenze di natura didattica, ostative all’utilizzo di detto personale, dovrà essere motivata nell’atto di individuazione del destinatario della supplenza. In caso di assenza su posti della scuola primaria e dell’infanzia, nonché su posti di sostegno di ogni grado, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni per le assenze fino a dieci giorni utilizzando la medesima procedura.

In ogni caso, ai sensi dell’articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non è possibile conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze temporanee di cui all’articolo 2, comma 6, lettera c), dell’Ordinanza ministeriale, fatte salve la tutela e la garanzia dell’offerta formativa e il rispetto delle norme di prevenzione e protezione dei rischi.

3.1 POSTI ORARIO

L’articolo 2, comma 3, dell’Ordinanza ministeriale, al fine di ridurre il numero dei contratti a tempo determinato e di rendere disponibili agli aspiranti contratti economicamente più rilevanti, prevede per ogni grado di scuola l’aggregazione territoriale di tutte le disponibilità orarie che non costituiscono posto intero o cattedra, sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la costituzione delle cattedre orario esterne nella scuola secondaria. Pertanto, gli Uffici territorialmente competenti, con il supporto del sistema informativo, preliminarmente determineranno le catene di associabilità per ogni grado di scuola, esemplate su quelle della scuola secondaria, e procederanno alle aggregazioni omogenee per classe di concorso/tipo posto, privilegiando la formazione di posti interi e cattedre o, comunque, di aggregazioni con la maggior entità oraria possibile. Per ogni posto orario esterno intero, cattedra orario esterna intera o posto orario esterno non intero dovrà essere formalmente individuata la sede principale, che avrà la competenza della gestione complessiva del rapporto di lavoro. Dei relativi provvedimenti sarà data pubblicità tramite pubblicazione sul sito ufficiale dell’Ufficio, prima dell’inizio delle operazioni di individuazione dei destinatari di contratto a tempo determinato. Le aggregazioni così effettuate saranno gestite unitariamente sia nella fase di attribuzione degli incarichi a tempo determinato mediante lo scorrimento delle graduatorie provinciali sia, in caso di esaurimento delle stesse, mediante lo scorrimento delle graduatorie di istituto e, in caso di ulteriore incapienza, nelle fasi successive.

Nei turni di assegnazione delle supplenze successivi al primo, l’Ufficio potrà valutare l’opportunità di integrare e/o modificare le aggregazioni già disposte e rimaste disponibili (per esempio, per gestire nuove disponibilità di spezzoni), procedendo contestualmente con i necessari interventi sul sistema informativo e con la pubblicazione del provvedimento relativo alla nuova aggregazione.

Gli aspiranti al conferimento delle supplenze, nell’ambito delle istanze di cui al punto 1 della presente nota, potranno esprimere la volontà di partecipare anche per la tipologia di posti di cui sopra, che rientreranno a tutti gli effetti tra le disponibilità assegnabili nell’ambito della procedura stessa.

3.2 PROCEDURA DI INTERPELLO DI CUI ALL’ARTICOLO 14, COMMA 22,

DELL’ORDINANZA MINISTERIALE

Si evidenzia che le istituzioni scolastiche procedono all’attribuzione delle supplenze utilizzando l’apposita procedura presente a sistema SIDI. Dopo avere verificato l’assenza di candidati convocabili e/o la mancata accettazione della supplenza da parte di tutti aspiranti presenti nelle graduatorie che siano convocabili, constatato l’esaurimento delle graduatorie di istituto, procederanno a consultare le graduatorie di tutte le altre scuole della provincia, in ordine di viciniorità, attraverso una nuova funzionalità tecnica, appositamente creata per massimizzare l’efficacia e la rapidità della consultazione, che darà visibilità esclusivamente dei candidati non presenti nella graduatoria di istituto di partenza e, a seguire, nelle graduatorie di istituto delle scuole viciniori già utilizzate senza effetto.

Constatato l’esaurimento delle graduatorie di istituto anche delle scuole viciniori, a norma dell’articolo 14, comma 22, dell’Ordinanza ministeriale il Dirigente Scolastico potrà procedere alla pubblicazione di specifici interpelli. Gli avvisi di interpello sono finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio, sono pubblicati sul sito dell’istituzione scolastica e copia degli avvisi viene altresì inviata

all’Ufficio scolastico territorialmente competente - con modalità stabilite a livello locale - che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un’apposita sezione.

Per ogni classe di concorso/tipologia di posto, il relativo avviso contiene i seguenti elementi essenziali:

1. indicazione della data di inizio della supplenza, della durata, dell’orario complessivo settimanale e della sede di servizio;

2. indicazione dei titoli di accesso necessari: abilitazione/specializzazione sul sostegno e, in subordine, titoli di studio che danno accesso alla seconda fascia delle GPS; qualora si valuti, in ulteriore subordine, la possibilità di prendere in considerazione anche candidati non in possesso

dei titoli di studio previsti, andranno esplicitati ulteriori criteri di priorità;

3. modalità e termini di presentazione istanze;

4. presentazione della candidatura con il modello predisposto dall’istituzione scolastica;

5. modalità e termini di riscontro alla convocazione e della conseguente presa di servizio, che deve avvenire entro 24 ore dall’accettazione;

6. richiamo alle sanzioni di cui all’art. 15 dell’Ordinanza ministeriale;

7. informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii;

8. ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile dall’istituzione scolastica.

Per quanto attiene gli avvisi di interpello da utilizzare per l’immediata individuazione del supplente in caso di assenza del titolare fino a dieci giorni nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia, i dirigenti scolastici potranno attivare preventivamente le procedure di interpello, senza l’indicazione della data di inizio della supplenza, della durata, dell’orario complessivo settimanale e della sede di servizio.

Degli esiti dell’individuazione viene data pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica, nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali.

Fatta salva, per il personale in servizio su una supplenza breve, la facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza fino al 31/08/2027 o fino al 30/06/2027, non è consentito partecipare alla procedura a coloro che:

• sono già in possesso di un contratto a tempo determinato;

• sono già stati individuati quali destinatari di una supplenza e, nelle more della presa di servizio, non risultano ancora in possesso del relativo contratto;

• a coloro che sono stati assunti a tempo determinato sui posti comuni della scuola secondaria sulla base delle procedure di cui ai DD.DD.GG. n. 2575 del 2023, n. 3059 del 2024 o n. 2939 del 2025, cui hanno preso parte senza essere in possesso dell’abilitazione;

• ai destinatari dei contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo di cui all’articolo 4, commi 3 e 8, del Decreto ministeriale 6 giugno 2024, n. 111;

• ai destinatari delle conferme su posto di sostegno di cui all’articolo 13 dell’Ordinanza ministeriale.

Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’Ordinanza ministeriale, ivi incluse le disposizioni di cui all’articolo 15 dell’Ordinanza medesima.

In ogni caso, i riscontri agli avvisi devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie, rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da

parte dei Dirigenti Scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione.

3.3 - PERSONALE EDUCATIVO DEI CONVITTI

Nel caso in cui non ci siano più aspiranti nella graduatoria ad esaurimento e nella graduatoria provinciale del personale educativo in possesso del titolo di specializzazione per la copertura dei relativi posti nei convitti speciali e, ove risulti analoga assenza di aspiranti specializzati anche nelle graduatorie delle predette istituzioni speciali, tutte le disponibilità di posti di personale educativo nei convitti, anche speciali, sono assegnate contestualmente in base alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie provinciali per le

supplenze, consentendo il diritto di opzione agli aspiranti.

3.4 - CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI NELLA SCUOLA SECONDARIA

Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, nell’ambito delle operazioni prodromiche alla mobilità annuale del personale di ruolo, gli Uffici acquisiscono tutte le cattedre disponibili per l’intero anno scolastico e tutte le frazioni di posto, comprese le ore di insegnamento inferiori a 7.

Il dirigente scolastico, al fine dell’applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e della relativa disciplina fissata dall’articolo 2, comma 5, dell’Ordinanza ministeriale, verifica la possibilità di attribuire le frazioni orarie pari o inferiori a 6 ore, con il loro consenso, ai docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nella scuola medesima nell’anno scolastico 2026/2027, forniti di specifica abilitazione o specializzazione per l’insegnamento, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino al limite di 24 ore settimanali. A tal fine, entro il 15 luglio c.a., sulla base degli esiti della mobilità, verifica la disponibilità in tal senso dei docenti titolari nell’istituzione scolastica nell’anno scolastico 2026/2027,

acquisendone agli atti le risultanze. Conseguentemente, entro il 20 luglio il dirigente scolastico segnalerà all’Ufficio scolastico territorialmente competente le classi di concorso per le quali abbia verificato la disponibilità dei docenti titolari a svolgere ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. Qualora, all’esito della mobilità di fatto, nelle classi di concorso di cui al periodo precedente risultino ancora disponibili spezzoni non superiori a 6 ore, l’Ufficio rilascerà il nulla osta a procedere con l’assegnazione interna.

Tutti gli eventuali spezzoni non assegnati alla scuola sulla base di quanto previsto al periodo precedente saranno utilizzati dall’Ufficio al fine della costituzione dei posti orario di cui al punto 3.1.

Eventuali spezzoni orari pari o inferiori a sei ore settimanali residuati dalle aggregazioni di cui sopra, sono attribuiti dopo l’inizio dell’anno scolastico, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione o specializzazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente, al personale con contratto ad orario completo, prima a tempo indeterminato, poi a tempo determinato. In subordine, le istituzioni scolastiche provvederanno alla copertura delle disponibilità residue mediante lo scorrimento delle graduatorie di istituto di I e di II fascia. In caso di ulteriore incapienza, gli eventuali residui non assegnati potranno essere attribuiti, nell’ordine di priorità sopra rappresentato, anche al personale in servizio nella scuola medesima privo di abilitazione o specializzazione per lo specifico Ministero dell’istruzione e del merito insegnamento, ma in possesso del prescritto titolo di studio. In ulteriore subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvederanno all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto di III fascia.

Eventuali disponibilità sopravvenute dopo l’inizio dell’anno scolastico saranno gestite dai dirigenti scolastici secondo il seguente ordine di priorità:

1. attribuzione interna ai docenti in servizio in possesso della specifica abilitazione o specializzazione per l’insegnamento di cui trattasi:

a. docenti con contratto a tempo determinato aventi titolo al completamento;

b. docenti con contratto a tempo indeterminato con orario completo;

c. docenti con contratto a tempo determinato con orario completo;

2. attribuzione a docenti con contratto a tempo determinato tramite scorrimento della I e della II fascia di istituto;

3. attribuzione interna ai docenti in servizio sprovvisti dell’abilitazione/specializzazione, ma in possesso del prescritto titolo di studio:

a. docenti con contratto a tempo determinato aventi titolo al completamento;

b. docenti con contratto a tempo indeterminato con orario completo;

c. docenti con contratto a tempo determinato con orario completo

4. Attribuzione a docenti con contratto a tempo determinato tramite scorrimento della III fascia di istituto

3.5 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA PRIMARIA

Sulla base di quanto previsto dal CCNL di comparto e dall’articolo 2, comma 4, dell’Ordinanza ministeriale, i posti comuni, di sostegno e di educazione motoria della scuola primaria – nonché i corrispondenti spezzoni orari e i posti part-time – che residuino dopo le operazioni relative al personale di ruolo sono integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato, entro il limite

orario massimo previsto dal CCNL, con l’integrazione di un’ora di programmazione fino a undici ore di insegnamento e due ore fino a ventidue. Non è comunque possibile eccedere complessivamente il numero massimo di due ore di programmazione.

Ciò posto, tenuto conto degli accorpamenti previsti dall’articolo 2, comma 3, dell’Ordinanza ministeriale, l’acquisizione delle disponibilità orarie al sistema informativo (cosiddetto INS), a differenza di quanto avveniva negli scorsi anni, dovrà avvenire con riferimento alle sole ore curriculari, senza includere le ore di programmazione; una volta effettuati gli accorpamenti, il relativo contratto andrà stipulato tenendo conto anche delle ore di programmazione spettanti.

Qualora a seguito della copertura totale dell’organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile assegnare le predette ore di insegnamento al personale docente titolare e/o in servizio nella scuola, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, agli aspiranti presenti nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie di istituto in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 14, comma 16, dell’Ordinanza ministeriale. I relativi accorpamenti territoriali degli spezzoni saranno gestiti come indicato nel secondo capoverso del presente paragrafo. In proposito, in fase di convocazione dalle graduatorie d’istituto di scuola primaria ai fini dell’assegnazione dei posti di lingua inglese, sarà precisato che l’aspirante è convocato per la lingua inglese e, quindi, dovrà essere in possesso di uno dei titoli indicati all’articolo 14, comma 16, dell’Ordinanza ministeriale.

Con riguardo alle sezioni di scuola dell’infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori, Pizzigoni e Agazzi, può essere convocato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione che abiliti all’insegnamento nella specifica metodologia didattica iscritto negli appositi elenchi prodotti dal sistema informativo per le graduatorie ad esaurimento e, in subordine, il personale iscritto nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie di istituto.

Per quanto riguarda l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per l’insegnamento di educazione motoria, a seguito dell’istituzione della seconda fascia nelle graduatorie provinciali per le supplenze valide per il biennio 2026/2027-2027/2028 (e delle correlate graduatorie di istituto di terza fascia), viene meno la disciplina transitoria prevista dall’articolo 17, comma 2, ultimo periodo, dell’ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024.

Per quanto riguarda il conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si evidenzia che le procedure previste dall’articolo 12, comma 9, e dall’articolo 14, comma 17, lettera e), dell’Ordinanza ministeriale – rispettivamente, per le supplenze fino al 31 agosto e al 30 giugno 2027 e per le supplenze brevi e saltuarie – sono da riferirsi esclusivamente alle graduatorie di posto comune.

3.6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO

Per il caso di soggetti sprovvisti di titolo riconosciuto quale abilitante o di specializzazione sul sostegno e, tuttavia, presenti nella I fascia delle GPS come, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa, gli Uffici procederanno all’esclusione dalle predette fasce e alla contestuale ricollocazione dei predetti soggetti, ove naturalmente provvisti del relativo titolo di studio previsto, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI, una volta intervenuta sentenza di merito, che accerti - per ciascuno degli interessati - la carenza di titolo con valore

abilitante o di specializzazione sul sostegno.

L’efficacia dell’inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini dell’inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia, secondo quanto previsto dall’Ordinanza ministeriale, esclusivamente per l’ipotesi in cui il relativo giudizio non risulti ancora definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all’aspirante.

In ogni caso, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l’aspirante sia chiamato in dipendenza dell’inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d’istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all’Amministrazione.

3.7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA E PER L’ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’IRC

Si ricorda che dal 01 settembre 2017 è entrato in vigore il sistema di qualificazione professionale stabilito dall’Intesa di cui al D.P.R. 20 agosto 2012, n. 175, che prevede, tra l’altro, il possesso di titoli di studio ecclesiastici per poter accedere all’insegnamento della religione cattolica.

Qualora l’Ordinario diocesano non disponga di un numero sufficiente di docenti qualificati per soddisfare tutto il fabbisogno orario nel territorio di sua competenza, stante l’esigenza prioritaria di assicurare il servizio, si potrà ricorrere a personale docente non ancora in possesso dei titoli di qualificazione previsti dal citato D.P.R. 175/12, purché inserito nei previsti percorsi formativi. Tali docenti, ancorché impiegati su posti effettivamente vacanti e disponibili, dovranno essere assunti con contratti dal 01 settembre sino al termine delle lezioni. Ove poi il titolo di studio richiesto sia conseguito entro il 31 dicembre 2026, potrà darsi corso alla trasformazione del contratto in incarico annuale. Ove al contrario il titolo sia conseguito oltre tale data, quest’ultimo potrà essere fatto valere in termini contrattuali solo a far data dal 1° settembre 2027.

Per quanto attiene all’attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica, si rammenta che l’incarico dovrà essere attribuito prioritariamente al personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola; in subordine, su base volontaria, al personale supplente già titolare di altro contratto con il quale sarà

stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo, ovvero, nella scuola secondaria, a docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo; in tutti i casi sopra prospettati, l’incarico dovrà essere assegnato ai docenti che non prestino già servizio sulla classe. Da ultimo, eccezionalmente e in via del tutto residuale, stipulando contratti a tempo determinato con personale appositamente assunto. In ogni caso, la durata del contratto dovrà essere limitata al periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

4. CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE ATA

L’articolo 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che i posti di personale ATA, fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi (ora appartenente all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione), che non sia stato possibile assegnare

mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica.

Ai fini predetti si utilizzano le graduatorie permanenti provinciali per titoli di cui all’articolo 554 del D.L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.04.2001, n. 75.

Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’articolo 554 del D.L.vo n. 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate, dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie d’istituto.

L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, purché intervenga prima dell’inizio delle lezioni.

L’articolo 4, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che, per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento. È consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità

per posto intero. A tale riguardo, si reputa utile rammentare che il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo.

Si richiama, infine, l’attenzione sul fatto che, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del citato D.M., nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti

in contemporaneità.

Per quanto riguarda, invece, la sostituzione del personale A.T.A. temporaneamente assente, i dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell’articolo 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430.

Si precisa, a tal proposito, che permane il divieto di sostituzione nei casi previsti dall’articolo 1, comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14/04/2016.

Pertanto, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Tale divieto è parzialmente derogato dall’articolo 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi

dell’articolo 1, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, da computarsi con riferimento al primo giorno di assenza.

È prevista la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina, nonché la non applicabilità, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 3 del D.M. n. 430/2000, delle sanzioni di cui all’articolo 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13 dicembre 2000, n. 430), in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio.

Per il profilo di DSGA (ora appartenente all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione), infine, si provvede secondo le modalità dell’articolo 57, commi 1 e 3 del CCNL 18 gennaio 2024 e del Decreto ministeriale n. 132 del 4 luglio 2024 recante “Disposizioni concernenti i criteri per l’attribuzione di incarichi di sostituzione del titolare di incarico di D.S.G.A”.

5. DISPOSIZIONI COMUNI

Per effetto di quanto disposto dagli articoli 39, comma 5, e 61, comma 5, del CCNL sottoscritto il 18 gennaio 2024, i contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine.

La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL. È inoltre, estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (a titolo esemplificativo, maternità, malattia, infortunio).

Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Si ricorda inoltre quanto disposto dall’articolo 40, comma 3, e dall’articolo 60, commi 1 e 2, del CCNL 29/11/2007, secondo cui qualora il titolare “…si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare

medesimo. Le domeniche, le festività infrasettimanali nonché, per i docenti, il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nel caso di completamento di tutto l’orario settimanale ordinario, si ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’articolo 2109, comma 1, del codice civile”.

5.1 – TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE

Il CCNL prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito l’articolo 39, comma 4, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 18 gennaio 2024, relativamente al personale docente ed educativo, e l’articolo 61, comma 6, relativamente al personale ATA. Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 73 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008. Si coglie l’occasione per rammentare che le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale del personale ATA, possono concorrere, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Regolamento, alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica. Si precisa che,

ai fini predetti, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’articolo 554 del decreto legislativo n. 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35. Esaurite le predette

operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai dirigenti scolastici secondo quanto contemplato dal D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle attività didattiche.

5.2 - PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA

Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7, della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.

In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.

Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico. Con l’occasione si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.

Si chiarisce, inoltre, che solo per gli aspiranti in condizione di disabilità di cui all’articolo 21, e al comma 6 dell’articolo 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in condizioni di disabilità di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 33, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell’Ufficio competente, per le scuole ubicate nel medesimo comune di domicilio della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.

5.3 - ASSUNZIONE PERSONALE AVENTE DIRITTO ALLA RISERVA DEI POSTI

Il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/1999, al decreto legislativo n. 66 del 2010 (articoli 678, comma 9, e 1014, comma 1) e al decreto legislativo n. 40 del 2017 (articolo 18, comma 4), opera nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali, nonché del personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti.

Anche per le assunzioni a tempo determinato di personale docente ed educativo beneficiario delle riserve di cui alla legge n. 68 del 1999, le SS.LL. vorranno tener conto delle istruzioni emanate nell’allegato A, Istruzioni operative finalizzate alle immissioni in ruolo, dell’annuale decreto ministeriale che disciplina le assunzioni a tempo indeterminato. Analoghe disposizioni valgono per il personale ATA.

5.4 CERTIFICAZIONE SANITARIA DI IDONEITA’ ALL’IMPIEGO E DOCUMENTAZIONE DI RITO

Si rammenta che l’obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all’impiego è stato abolito dall’articolo 42 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Circa la presentazione della documentazione di rito si richiamano gli articoli 46, 71, 72, e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni.

5.5 PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

Si rammenta che la pubblicazione all’albo on line degli esiti delle operazioni prevista dall’articolo 12, comma 5, dell’Ordinanza ministeriale deve essere effettuata nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo

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[N.d.R.» PDF leggibile/scaricabile/stampabile/ pp 15 > Circa 438 KB]
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[* N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota MIM originale e/o disponibili sui siti segnalati **]
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Da/ Fonte/ Titolare»
MIM
N. 11814
06 maggio 2026


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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link **»

Ministero dell’istruzione e del merito (MIM)
https://www.mim.gov.it/


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Link/siti
esterni non collegati

^Fonte» MIM» Dcm_06Mag2026=RS_2026-05-09»
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