La scheda curata dalla UIL SCUOLA.

>

Federazione
UIL SCUOLA RUA

SUPPLENZE
A.S. 2020/21
INDICAZIONI OPERATIVE
PERSONALE DOCENTE

TIPOLOGIA SUPPLENZE
MODALITÀ CONVOCAZIONE DEGLI ASPIRANTI
GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE)
E GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE (GPS)

Le GAE e le GPS sono utilizzate per l’assegnazione delle seguenti tipologie di supplenze:

 supplenze annuali con scadenza 31/8 ovvero per la copertura dei posti dell’organico dell’autonomia (di diritto e di potenziamento) rimasti vacanti e disponibili dopo l’effettuazione della mobilità definitiva ed annuale del personale di ruolo.

 supplenze fino al termine delle attività didattiche con scadenza 30/6 ovvero per la copertura di posti disponibili in organico di fatto entro il 31/12.

Fanno parte di tali supplenze:

 la copertura di posti ad orario intero (18/24/25 ore);

 la copertura di spezzoni orario di entità superiore a 6 ore;

 le disponibilità derivanti dai part-time.

Per l’attribuzione di tali supplenze si utilizzeranno prioritariamente le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS

Ricordiamo che la trasformazione delle graduatorie di istituto in provinciali (GPS) avrà come conseguenza che il docente potrà essere convocato per supplenze in tutti gli istituti della provincia prescelta, al pari di ciò che è previsto per le GAE.

Priorità per i posti di sostegno I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione dalle GAE, e, in subordine dalle relative GPS con PRIORITÀ rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni.

Didattica differenziata Montessori, Pizzigoni e Agazzi scuola infanzia e primaria

Con riguardo alle sezioni di scuola dell’infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori, Pizzigoni e Agazzi, può essere convocato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica iscritto negli appositi elenchi prodotti dal sistema informativo per le GAE e, in subordine, per il personale iscritto nelle GPS.

Modalità delle convocazioni

 Nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS l’individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente (Ufficio scolastico Provinciale).

 Le convocazioni possono essere svolte anche in modalità telematica. È consigliabile che gli aspiranti si informino per tempo delle modalità di convocazione previste dall’Ufficio scolastico di riferimento.

Delega

 Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l’accettazione scritta della relativa proposta gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, secondo quanto determinato dall’Ufficio competente, con modalità info-telematica, delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione.

 Non hanno titolo a conseguire le supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano giovati di alcuna delle tipologie di delega sopra specificate.

GRADUATORIE DI ISTITUTO

Le graduatorie di istituto sono utilizzate direttamente dai dirigenti scolastici per l’attribuzione delle seguenti supplenze:

 supplenze al 30/6 o al 31/8 non coperte con lo scorrimento delle GAE e delle GPS.

 In via residuale: supplenze per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario (spezzoni pari o inferiori le 6 ore).

 sostituzione dei docenti temporaneamente assenti (cosiddette “supplenze brevi”). Sono comprese le supplenze per far fronte all’emergenza Covid-19.

 supplenze temporanee per la copertura dei posti che si rendono disponibili dopo il 31 dicembre (da assegnare direttamente “fino al termine delle lezioni”).

Nomina su cattedra costituita su una o più scuole

 Per la sostituzione del personale docente con orario d’insegnamento strutturato su più istituzioni scolastiche, ciascuna di esse procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.

 Qualora si tratti di un posto al 30/6 o 31/8 restituito dalle GPS, in caso di esaurimento o incapienza delle stesse, compete alla prima delle scuole presso le quali sono disponibili le ore che costituiscono la cattedra esterna nominare dalle proprie graduatorie di istituto per l’intera cattedra (es. 12 + 6), anche per le ore della seconda (o terza) scuola, pure nel caso in cui l’aspirante individuato non sia incluso nelle graduatorie di istituto di tali scuole.

Modalità delle convocazioni

Le segreterie invieranno una e-mail ai docenti interessati, contenente:

 dati relativi alla supplenza: data di inizio, durata, orario complessivo settimanale;

 il termine (giorno e ora) entro il quale deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro;

 l’ordine di graduatoria in cui si colloca il convocato e rispettivo punteggio;

 la data in cui sarà assegnata la supplenza;

 le indicazioni di tutti i recapiti per poter contattare la scuola.

Le segreterie delle scuole attraverso la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie, verificheranno lo stato occupazionale totale o parziale degli aspiranti, dopodiché convocheranno gli aspiranti che risulteranno essere nella condizione idonea ad accettare la convocazione.

 Per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell’aspirante.

 Il dirigente scolastico dopo aver acquisito le disponibilità da parte degli aspiranti, individua il destinatario della supplenza con riferimento all’ordine di graduatoria in cu si colloca, ovviamente con un punteggio maggiore rispetto agli altri contestualmente convocati.

 L’accettazione della supplenza da parte dell’aspirante destinatario, può avvenire anche telematicamente, e la successiva presa di servizio deve avvenire entro il termine massimo di 24 ore.

Quali docenti convocare

 L’aspirante privo di rapporto di lavoro e che non sia gravato di sanzioni influenti deve essere sempre interpellato.

 L’aspirante che sia già titolare di supplenza annuale (contratto fino al 31/8) o sino al termine delle attività didattiche (contratto fino al 30/6) con orario completo (18/24/25 ore) non deve essere interpellato.

 L’aspirante con rapporto di lavoro ad orario non intero di durata fino al 30/6-31/8 deve essere interpellato solo ai fini delle possibilità di completamento di orario sempre che ne ricorrano le condizioni di cumulabilità e i limiti previsti (3 scuole in massimo due comuni, salvo diverse indicazioni a livello regionale o provinciale).

CRITICITÀ

Non è più prevista, come invece era garantita fino allo scorso anno, la possibilità di lasciare una supplenza breve (es. di una settimana o un mese) per altra supplenza, sempre offerta dalle graduatorie di istituto, che arrivi fino al termine delle lezioni e/o al 30/6-31/8. Pertanto, il supplente già in servizio su supplenza breve non risulta convocabile se durante la supplenza in corso si rende disponibile una supplenza fino al termine delle lezioni o 30/6-31/8 nella stessa o altra scuola.

Su questo punto La UIL Scuola già all’atto della emanazione della O.M. 60/2020 ha sottolineato come il venir meno di questo diritto avrà ripercussioni per i docenti sia dal punto di vista economico che per il punteggio, eliminando di fatto una prerogativa che garantiva il regolamento delle supplenze del 2007 basandosi sul principio della miglior collocazione in graduatoria rispetto alla tipologia di supplenza offerta.

Per la Didattica differenziata Montessori, Pizzigoni e Agazzi scuola infanzia e primaria

Con riguardo alle sezioni di scuola dell’infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori, Pizzigoni e Agazzi, può essere convocato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica iscritto nelle graduatorie di istituto.

MANCATO PERFEZIONAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
ABBANDONO DEL SERVIZIO

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE)GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE (GPS)

ACCETTAZIONE DI UNA NOMINA DA GAE O GPS

Chi accetta una qualsiasi supplenza (da GAE o GPS), che sia posto comune o di sostegno, non può abbandonarla per l’accettazione di un’altra supplenza da GAE o da GPS. Ciò indipendentemente dalla durata, 30/6 o 31/8, e dalla tipologia, comune o sostegno.

Es. Se si accetta un posto al 30/6 di sostegno non è possibile lasciare successivamente la supplenza per un posto al 30/6 o 31/8 posto comune e viceversa. Anche se la prima supplenza è da GPS e la seconda dalle GAE o viceversa.

L’unica deroga a quanto detto è permessa durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni dalle GAE e dalle GPS ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti: è possibile la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al 30/6 per l’accettazione successiva di supplenza al 31/8 per il medesimo o diverso insegnamento.

LA RINUNCIA O L’ASSENZA ALLA CONVOCAZIONE

Gli aspiranti che abbiano rinunciato a una proposta di assunzione non hanno più titolo a ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria o a posti di sostegno per il medesimo anno scolastico.

La RINUNCIA O L'ASSENZA ALLA CONVOCAZIONE (nei casi in cui non si sia presentata delega) comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenza sulla base delle GAE e delle GPS a seconda della graduatoria interessata dalla convocazione per il relativo insegnamento.

Rimane la possibilità di rinunciare:

 al posto comune GAE e mantenere il diritto di essere convocati sempre da GAE posto comune per diverso insegnamento e per il sostegno.

 al posto di sostegno GAE (anche se per incrocio graduatorie) e mantenere il diritto di essere convocati sempre da GAE posto comune.

 al posto comune GPS e mantenere il diritto di essere convocati sempre da GPS posto comune per diverso insegnamento e per il sostegno.

 al posto di sostegno GPS (anche se per incrocio graduatorie) e mantenere il diritto di essere convocati sempre da GPS posto comune.

 al posto comune GAE e mantenere il diritto di essere convocati da posto comune GPS (anche se si tratta dello stesso insegnamento per cui si è rifiutata la nomina da GAE) e da posto di sostegno GPS.

 al posto di sostegno GAE e mantenere il diritto di essere convocati da posto di sostegno e posto comune GPS

Rimane di conseguenza la possibilità di ottenere:

 incarichi dalle medesime graduatorie (GAE e GPS) per diversi insegnamenti in cui si è utilmente inseriti;

 di ottenere incarichi dalle graduatorie di istituto, sia per il medesimo insegnamento per cui si è rifiutata la nomina da GAE o GPS che per eventuali altri insegnamenti per cui si è utilmente inseriti;

 per il docente che è presente nelle GAE e nelle GPS per il (anche se nella stessa provincia): di ottenere l’incarico dalle GPS per il medesimo insegnamento per cui si è rifiutata la nomina dalle

GAE; di ottenere l’incarico dalle GAE per il medesimo insegnamento per cui si è rifiutata la nomina dalle GPS (qualora si abbia prima una convocazione dalle GPS e successivamente dalle GAE perché si tratta di province diverse).

MANCATA ASSUNZIONE DI SERVIZIO DOPO L’ACCETTAZIONE (attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega)

La mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione (attuatasi anche mediante la presentazione

preventiva di delega) comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento.

Rimane la possibilità:

- di ottenere incarichi dalle medesime graduatorie (GAE e GPS) e dalle graduatorie di istituto solo per eventuali altri insegnamenti per cui si è utilmente collocati.

ABBANDONO DEL SERVIZIO

L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

N.B. Gli effetti delle sanzioni fanno riferimento solo all’anno scolastico in corso, pertanto si annullano con l’inizio dell’anno scolastico successivo.

Mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione

La mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie.

Rimane la possibilità:

- di ottenere incarichi dalle medesime graduatorie solo per eventuali altri insegnamenti per cui si è utilmente collocati.

Abbandono del servizio

L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento

ATTENZIONE!

È sempre possibile LASCIARE UNA SUPPLENZA ATTRIBUITA IN BASE ALLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO PER ACCETTARNE ALTRA CONFERITA IN BASE ALLE GAE O ALLE GPS (indipendentemente dalla consistenza oraria e dalla tipologia di posto delle due supplenze - quella in corso e quella offerta- , e non incorrere nella sanzione.

Non è invece più prevista la possibilità di lasciare una supplenza breve (es. di una settimana o un mese) per altra supplenza, sempre offerta dalle graduatorie di istituto, che arrivi fino al termine delle lezioni e/o al 30/6-31/8).

N.B. Gli effetti delle sanzioni fanno riferimento solo all’anno scolastico in corso, pertanto si annullano con l’inizio dell’anno scolastico successivo.

CONTRATTI CON DATA CERTA

Non sono più previsti i contratti con nomina fino avente titolo per cui i contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine, fermo restando che costituisce causa di risoluzione del contratto l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito della pubblicazione di nuove graduatorie.

Tale novità, ricordiamo, è stata introdotta grazie alla sottoscrizione del nuovo CCNL 2016-18, art. 41 comma 1, in linea con il regime di privatizzazione per cui il contratto deve avere data certa (il meccanismo precedente attiene al diritto amministrativo e non a quello privato).

DECORRENZA DEI CONTRATTI DI SUPPLENZA E DEI DIRITTI

La normale decorrenza iniziale dei contratti di supplenza coincide con l’effettivo primo giorno di servizio del supplente e con la contestuale firma del relativo contratto, con le parziali eccezioni del caso dei contratti decorrenti dall’inizio dell’anno scolastico cui si dà luogo alla decorrenza del 1° settembre anche se tale giorno ricada di domenica e dei casi in cui la disciplina della proroga contrattuale comporta il prolungamento contrattuale senza soluzione di continuità col precedente periodo.

La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato,

opportunamente perfezionata dal Dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende

immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL.

STIPULA DEL PRIMO CONTRATTO
CONTROLLI DELLA SCUOLA

L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate.

Al termine dei controlli, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente quanto accertato perle dovute azioni di competenza.

POSSIBILITÀ DI DIFFERIRE LA PRESA DI SERVIZIO

Analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato è possibile differire la presa di servizio, con i soli effetti giuridici al momento dell’accettazione della nomina ed economici dal giorno dell’effettiva assunzione in servizio, per i casi contemplati dalla normativa (es. malattia).

ASSEGNAZIONI POSTI DI SOSTEGNO
GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE)
GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE (GPS)

Per il conferimento delle supplenze su posto di sostegno, si procede nell’ordine alla convocazione:

A) GAE

Docenti specializzati inseriti negli gli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni:

- per gli elenchi di sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria: gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;

- per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado: gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.

In caso di incapienza degli elenchi di sostegno delle GAE, si procede allo scorrimento delle GPS:

1. Docenti specializzati di prima fascia per il relativo grado;

2. Docenti non specializzati con almeno 3 anni di servizio di seconda fascia per il relativo grado.

C) Incrocio delle GAE e delle GPS

In caso di in capienza dei docenti specializzati presenti nelle GPS si procede all’incrocio delle GAE e, in subordine, delle GPS:

1. Individuazione dell’aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio;

2. Individuazione dell’aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GPS sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.

GRADUATORIE DI ISTITUTO

Per il conferimento delle supplenze su posto di sostegno, si procede nell’ordine alla convocazione:

1. aspiranti con titolo di specializzazione sullo specifico grado collocati negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle graduatorie di istituto;

2. aspiranti inseriti nella seconda fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno;

3. aspiranti inseriti nella terza fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno;

4. aspiranti inseriti negli elenchi aggiuntivi di prima fascia;

5. aspiranti collocati, nell’ordine, nelle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia secondo la migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio.

Nel caso di esaurimento della graduatoria di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo il criterio di viciniorietà reso a tale fine disponibile dal sistema informativo.

SCUOLA PRIMARIA

Ore di programmazione

I posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le utilizzazioni del personale di ruolo devono essere integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio ed entro il limite orario massimo previsto dal CCNL.

Le ore da considerare per l’adeguamento devono riguardare le sole ore di insegnamento frontale pari a 22 settimanali.

A tali ore si aggiungono rispettivamente:

 1 ora di programmazione per contratti fino a 11 ore;

 2 ore di programmazione per quelli fino a 22 ore.

Ne consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un’ora di programmazione, da 12 a 22 ore si aggiungono 2 ore.

Assegnazione posti di lingua inglese scuola primaria

Qualora a seguito della copertura totale dell’organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile assegnare le predette ore di insegnamento al personale docente titolare e/o in servizio nella scuola, poiché il medesimo è risultato sprovvisto dei requisiti per il predetto insegnamento,

le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle GAE e, in subordine, agli aspiranti presenti nelle GPS e nelle graduatorie di istituto in possesso dei seguenti requisiti:

1. Ai candidati che nei concorsi per esami e titoli per l’accesso all’insegnamento nella scuola primaria sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della corrispondente lingua straniera.

2. Ai candidati che hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola primaria.

3. Agli aspiranti forniti del titolo di laurea di Scienze della formazione primaria, in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi.

4. Agli aspiranti inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria in possesso dei titoli di cui ai punti B.2 e B.6 delle tabelle A/1 e A/2 della O.M. 60/2020:

- diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese;

- laurea triennale nelle classi di laurea L-11 e L-12, purché il piano di studi abbia ricompreso 24

crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 ovvero L-LIN 02 e 36 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 11 ovvero L-LIN 12.

5. Agli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola primaria banditi nel 2012 e nel 2016;

6. Agli aspiranti inclusi nelle graduatorie per la scuola primaria del concorso straordinario 2019 che abbiano conseguito la relativa idoneità.

Nota Bene

In fase di convocazione dalle graduatorie di scuola primaria ai fini della lingua inglese, deve essere precisato che l’aspirante è convocato per la lingua inglese e, quindi, dovrà essere in possesso di uno dei titoli sopra indicati.

L’aspirante dovrà fornire il titolo in suo possesso e l’istituzione scolastica verificherà, in sede di accettazione della nomina, il suddetto titolo.

ASSEGNAZIONI SPEZZONI PARI O INFERIORI LE 6 ORE

Le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle GAE e GPS, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento che, si precisa, riguardano ESCLUSIVAMENTE la scuola di I e II grado.

 CRITICITÀ

La UIL scuola ha ribadito in più occasioni come l’O.M. 60/2020 sia intervenuta impropriamente in materia modificando quanto finora stabiliva la legge 28 dicembre 2001, n. 448, per cui ora il dirigente scolastico attribuisce tali ore, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino a un orario complessivo massimo di ventiquattro ore settimanali, con il consenso degli interessati, prioritariamente ai docenti dell’organico dell’autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina, a danno dei supplenti abilitati in servizio nella scuola con spezzone orario che solo in un secondo momento avranno titolo al completamento orario.

L’ordine di assegnazione è il seguente:

a) in via prioritaria, al personale con contratto a tempo indeterminato dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo fino a un massimo di 24 ore secondo questo ordine:

1. docente in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità o la specializzazione se trattasi di posto di sostegno;

2. docente in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina;

b) poi al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità;

c) successivamente ai docenti con contratto a tempo determinato disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo fino a un massimo di 24 ore (sempre se in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità);

d) infine, in via del tutto residuale, a personale supplente appositamente assunto per scorrimento delle relative graduatorie di istituto (a partire dalla I fascia).

Ovviamente tutto ciò va riferito agli spezzoni in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dal frazionamento di posti o cattedre.

Pertanto, nei casi di posti interi restituiti dagli ATP perché le GAE e le GPS risultano esaurite, oppure in tutti i casi di sostituzione dei titolari assenti (es. ore di allattamento, maternità ecc.) non sarà possibile frazionare un posto o una cattedra per assegnare i singoli spezzoni ad un docente interno, ma si dovrà necessariamente scorrere le GI.

DIRITTO AL COMPLETAMENTO ORARIO

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE)
GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE (GPS)

Qualora il docente abbia accettato una supplenza ad orario non intero, perché in turno di nomina non vi erano rimasti posti interi disponibili, conserva titolo, con diritto ad essere riconvocato, al completamento orario qualora dovessero sopraggiungere delle nuove disponibilità e l’Ufficio competente procede a nuove convocazioni.

Il completamento orario può avvenire:

 esclusivamente nell’ambito della provincia in cui si è già accettata la supplenza ad orario non intero;

 fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo (25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 24 ore nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria);

 tramite altre supplenze a orario non intero o mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

GRADUATORIE DI ISTITUTO

Il docente in servizio ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario.

Tale completamento può avvenire:

 esclusivamente nell’ambito della provincia in cui si è già accettata la supplenza ad orario non intero;

 fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo (25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 24 ore nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria);

 anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno;

 con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Pertanto, mentre è possibile un completamento orario tra scuola di I e II grado (in entrambi i gradi di scuola l’orario settimanale è di 18 ore), non è assolutamente possibile completare l’orario tra scuola secondaria e scuola infanzia e/o primaria oppure tra scuola dell’infanzie e scuola primaria;

 anche tra posto comune e di sostegno;

 anche tra GAE/GPS e graduatorie di istituto;

 anche tra scuole statali e non statali, con rispettiva ripartizione dei relativi oneri, purché non si superi l’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo (es. per la scuola secondaria non è possibile avere 18 ore nella scuola statale e 6 ore nella scuola paritaria e viceversa);

 per il personale docente della scuola secondaria per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso;

 con il limite di massimo di tre sedi scolastiche e massimo due comuni (salvo diverse indicazioni a livello regionale o provinciale), tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il predetto limite vale per tutti gli ordini e gradi scuola.

Nota bene

Non è possibile un completamento orario (quindi servizio contemporaneo) come personale docente e personale ATA.

LICEI MUSICALI

Nel caso di esaurimento delle GPS o delle Graduatorie di Istituto delle varie specialità strumentali della A55, si opera come segue:

1) Esaurimento delle GPS:

a) per gli strumenti presenti anche nella scuola secondaria di I grado (A-56) si utilizzano le corrispondenti graduatorie GAE e GPS. Si precisa che la graduatoria corrispondente della classe di concorso AW55 Flauto traverso, è la classe di concorso AG56 Flauto.

b) per gli altri strumenti si utilizzano nell’ordine:

- le graduatorie della A-56 (prima GaE e GPS) interpellando i docenti in possesso del diploma dello specifico strumento;

- le graduatorie della A-29 (prima GaE e GPS) interpellando i docenti in possesso del diploma dello specifico strumento;

- le graduatorie della A-30 (prima GaE e GPS) interpellando i docenti in possesso del diploma dello specifico strumento.

2) Esaurimento delle graduatorie di istituto

a) I dirigenti scolastici utilizzano le graduatorie licei viciniori nella provincia

b) in caso di esaurimento delle graduatorie dei licei viciniori o di assenza di altri licei musicali nella provincia, i dirigenti scolastici procedono secondo quanto previsto dal punto 1) “Esaurimento delle GPS”.

MESSA A DISPOSIZIONE

All’atto dell’esaurimento della graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, il dirigente scolastico si avvale di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di messa a disposizione (MAD).

La circolare delle supplenze del 5 settembre prevede che:

Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale (GAE/GPS) e di istituto e possono essere presentate per una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza.

Qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati e ai docenti specializzati.

Chi accetta una supplenza con messa a disposizione è soggetto agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza 60/2020, ivi incluse le sanzioni con riferimento alle eventuali rinunce o abbandoni del servizio.

In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, eventualmente integrate se già presentate, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione.

 CRITICITÀ

La c.d. messa a disposizione è un’istanza informale non prevista da alcuna norma ma neanche vietata espressamente da alcuna legge o disposizione, e né una circolare ministeriale può costituire norma che ne garantisca la legittimità o meno.

Pertanto, in assenza di una precisa disposizione in materia, la UIL scuola ha chiesto più volte che nella eventualità di una rivisitazione del Regolamento delle supplenze si intervenga con una regolamentazione che sarebbe necessaria la fine di evitare azioni estemporanee che ne regolino il funzionamento.

SUPPLENTI “COVID”

La circolare ministeriale del 5 settembre conferma che i posti aggiuntivi “COVID” saranno supplenze temporanee, per le quali le scuole attingeranno dalle nuove graduatorie di istituto, con interruzione del contratto in caso di lockdown.

Precisa che:

 i posti relativi ai contratti attivati non sono disponibili per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, hanno decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio delle lezioni o dalla effettiva presa di servizio e hanno durata fino al termine delle lezioni.

 in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, i contratti di lavoro attivati si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo.

 in caso di cessazione della sospensione, alla ripresa dell’attività didattica in presenza, i predetti contratti sono riassegnati ai precedenti titolari, ove ancora disponibili, ai fini della continuità didattica e dell’economicità dell’azione amministrativa.

Per quanto concerne, infine, le eventuali sostituzioni di tale personale, si procede ai sensi e nei limiti della normativa vigente e, in ogni caso, fermo restando il prioritario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso l’istituzione scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo di studio idoneo, consentendo, ove non sia possibile procedere diversamente, la sostituzione del personale così assunto dal primo giorno di assenza.

 CRITICITÀ

La circolare non prende in esame

La circolare non prende in esame la possibilità per il personale assunto sui posti aggiuntivi e

che rientra nel particolare status di supplente “COVID”, di poter eventualmente lasciare tale supplenza per un’altra che potrebbe essergli conferita con il normale scorrimento delle graduatorie di istituto in cui è utilmente collocato ai fini della ordinaria sostituzione dei docenti assenti.

Per cui ci si potrebbe trovare nella situazione paradossale per cui il docente è nominato prima sui posti aggiuntivi, con la conseguenza che non potendo accettare una supplenza annuale o fino alle attività didattiche, ovvero fino al termine delle lezioni, corre il serio rischio di essere poi licenziato nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza, senza alcuna garanzia di poter eventualmente essere disponibile e poter accettare nello stesso periodo un’altra supplenza dal normale scorrimento delle graduatorie di istituto.

PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER I SUPPLENTI TEMPORANEI

Proroghe e conferme dei contratti e pagamento sabato e domenica

Diritto alla proroga del contratto

Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Es. titolare assente fino al venerdì (con sabato libero o settimana corta) che rinnova l’assenza il lunedì successivo (stesso o diverso motivo): al supplente con contratto fino al venerdì sarà disposto un nuovo contratto di supplenza a partire dal sabato e fino alla nuova assenza del titolare e indipendente dall’orario settimanale costitutivo della supplenza (es. il contratto settimanale può essere anche di un numero di ore inferiore rispetto a quello ordinario previsto per i docenti e per il personale ATA).

Diritto alla conferma del contratto

Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.

Es. titolare assente fino al 22 dicembre ovvero l’ultimo giorno di lezione prima della sospensione delle stesse che rinnova l’assenza il 7 gennaio (stesso o diverso motivo) ovvero alla ripresa delle lezioni, ma che non ha prodotto alcuna certificazione/richiesta di assenza durante tutto il periodo delle lezioni. Al supplente con contratto fino al 22/12 viene stipulato un nuovo contratto dal 7/1 escludendo il periodo di sospensione delle lezioni

Diritto al pagamento di un periodo di sospensione delle lezioni

Qualora il titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni (es. vacanze di Natale e Pasqua) e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Ciò si realizza a prescindere da come siano avvenute le modalità di assenza del titolare e cioè sia con unica richiesta di assenza o con più richieste presentate in successione.

Inoltre rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo (assenza imputata a diversi istituti giuridici, es. congedo parentale e malattia, purché senza soluzione di continuità).

Pagamento del sabato e della domenica

 Le domeniche, le festività infrasettimanali nonché il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio.

 Nel caso di completamento di tutto l’orario settimanale ordinario, si ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile.

Attenzione!

- Per orario ordinario deve intendersi 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 24 ore nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria da svolgere in non meno di 5 giorni settimanali.

- L’orario settimanale può essere stato effettuato anche in più scuole ma purché si riferisca al medesimo grado di scuole.

- In caso di completamento dell’orario ordinario in più scuole il pagamento della domenica e dell’eventuale sabato libero sarà disposto dall’ultima scuola di servizio che vi darà luogo previe le necessarie notizie fornite dai dirigenti scolastici interessati e dal supplente interessato circa i precedenti servizi settimanali e le opportune verifiche della scuola medesima.

**************************
[N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota UIL SCUOLA originale e/o disponibili sui siti segnalati > Documento scaricabile in formato PDF*]


<

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link»

UIL SCUOLA RUA
www.uilscuola.it

UIL SCUOLA RUA
Dove


<
Link/siti
esterni non collegati

^Fonte» UIL SCUOLA RUA_Dcm_07SETT2020 = RS_2020-09-08»
RS non ha merito e non è titolare dei contenuti raccolti. Il materiale è conservato quale documentazione personale. Il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali, che prevalgono in casi di discordanza. Per una documentazione certa o altre informazioni si deve fare riferimento ai titolari dei contenuti, prendere visione dei documenti/siti ufficiali, contattare gli enti citati. La documentazione raccolta non è e non deve essere letta come consulenza specialistica e/o legale. Si consiglia sempre di consultare direttamente l’ente/gli enti citati, sindacati/patronati/CAAF o specialisti qualificati/professionisti abilitati per pareri, consulenze e/o assistenza. Vi possono essere limiti/condizioni alla partecipazione. Negli indirizzi mail sostituire [at] con @. Evidenziature e formattazione possono essere non originali.

<
< N.d.R.

Documentazione correlata e/o richiamata»


<
Link/siti
interni

> www.reporterscuola.it - info[at]reporterscuola.it

Ultimo aggiornamento (Mercoledì 09 Settembre 2020 09:20)

 

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna