Circolare n° 23 del 09-02-2022

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INPS
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Roma, 09/09/2022
Circolare n. 23
Allegati n.1

Destinatari
[… Omissis …]

OGGETTO: Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, recante: “Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO: Il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico, destinato ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. La misura spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000.

1. Premessa
2. Ambito di applicazione dell’assegno unico e universale per i figli a carico
3. Requisiti per l’applicazione dell’assegno unico e universale per i figli a carico
3.1 Articolo 3, comma 1, lettera a): cittadinanza e soggiorno
3.2 Articolo 3, comma 1, lettera b): pagamento imposte sui redditi in Italia
3.3 Articolo 3, comma 1, lettere c) e d): residenza e domicilio
4. Criteri per la determinazione dell’assegno unico e universale per i figli a carico
4.1Le maggiorazioni previste dall’articolo 4
5. Maggiorazione compensativa per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro
6. Modalità e termini di presentazione della domanda, decorrenza dell’assegno unico e universale
6.1 Modalità di riscossione
6.2 ISEE quale criterio per la determinazione della condizione economica del nucleo
6.3 Calcolo della rata mensile di assegno spettante
6.4 ISEE recante omissioni/difformità
7. Compatibilità dell’assegno unico e universale per i figli a carico rispetto alle prestazioni sociali
8. Misure abrogate e proroga dell’assegno temporaneo per i figli minori e della maggiorazione dell’importo dell’assegno al nucleo familiare
9. Adempimenti in qualità di sostituto di imposta
10. Istruzioni contabili e monitoraggio della spesa

1. Premessa

A decorrere dal 1° marzo 2022, il decreto legislativo 29 dicembre 2021[1], n. 230, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. n. 309 del 30 dicembre 2021), istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su domanda e su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. L’assegno spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal richiedente la misura.

2. Ambito di applicazione dell’assegno unico e universale per i figli a carico

L’assegno è erogato dall’INPS a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli a prescindere dalla condizione lavorativa. Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età. Si ricorda che per figli a carico, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo in commento, si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE nel quale è presente il beneficiario della prestazione. Tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 230/2021 si chiarisce che il diritto alla prestazione è esteso ai nonni per i nipoti unicamente in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare (equiparata all’affidamento ai sensi della legge 5 maggio 1983, n. 184). Per i figli maggiorenni fino a 21 anni, il diritto all’assegno è riconosciuto in presenza di una delle condizioni previste all’articolo 2, comma 1, lettera b), punti da 1 a 4 del decreto legislativo in commento, che devono essere sussistenti al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio. Con riferimento alle condizioni di cui al punto 1), lettera b), le medesime sono verificate qualora si accerti la frequenza o l’iscrizione:

[… Omissis …]

4. Criteri per la determinazione dell’assegno unico e universale per i figli a carico

L’importo mensile della prestazione è determinato sulla base di quanto previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 e dei valori riportati nella tabella 1 allegata al medesimo decreto in corrispondenza della soglia di ISEE. Ai fini dell’individuazione dell’ISEE da prendere a riferimento, si precisa che va considerato l’ISEE del nucleo ove è inserito il figlio beneficiario della prestazione, a prescindere dalla circostanza che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo familiare (ad esempio, genitori separati e/o divorziati). Infatti, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 230/2021, la domanda è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale e non è previsto anche il requisito della convivenza con il figlio per la presentazione della domanda stessa. In assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, dal richiedente, sulla base dei criteri di cui al D.P.C.M. n. 159/2013. Al riguardo, ai fini della determinazione dell’importo della prestazione spettante, il comma 9 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 stabilisce che in assenza di ISEE spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti ai commi da 1 a 8 del medesimo articolo 4. Nel dettaglio, per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino a raggiungere un valore pari a 50 euro con ISEE pari o superiore a 40.000 euro (cfr. l’art. 4, comma 1, del D.lgs n. 230/2021). Per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del ventunesimo anno di età, è previsto un importo pari a 85 euro mensili in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Tale importo si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro (cfr. l’art. 4, comma 2, del D.lgs n. 230/2021).

[… Omissis …]

5. Maggiorazione compensativa per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro

Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico, per le annualità 2022, 2023 e 2024, l’articolo 5 del decreto legislativo n. 230/2021 prevede una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell’importo dell’assegno laddove siano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

[… Omissis …]

6. Modalità e termini di presentazione della domanda, decorrenza dell’assegno unico e universale

La domanda di assegno unico e universale è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo ed è inoltrata attraverso i seguenti canali:

  • portale web dell’Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it., se si è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

  • Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

  • Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.*

[… Omissis …]

6. Modalità e termini di presentazione della domanda, decorrenza dell’assegno unico e universale

La domanda di assegno unico e universale è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo ed è inoltrata attraverso i seguenti canali: portale web dell’Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it., se si è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS); Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

[… Omissis …]

6.2 ISEE quale criterio per la determinazione della condizione economica del nucleo

L’assegno viene attribuito sulla base dell’ISEE del nucleo familiare di cui fa parte il figlio beneficiario. Trattandosi di una prestazione universalistica, la stessa è riconosciuta altresì ai nuclei familiari in assenza di ISEE. In tal caso, la prestazione verrà erogata sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda con attribuzione degli importi minimi previsti dall’articolo 4, commi da 1 a 8, del decreto legislativo n. 230/2021. In presenza di figli minorenni si terrà conto dell’indicatore, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISEE minorenni) e ai sensi dell’articolo 9 del medesimo decreto (ISEE minorenni corrente), del nucleo familiare del figlio beneficiario della prestazione. Tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, ove il genitore non convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva” differisce dall’ISEE ordinario. Per approfondimenti si rinvia al paragrafo 7 della circolare n. 171/2014. Per i figli maggiorenni, il riferimento è all’ISEE di cui agli articoli da 2 a 5 del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISEE ordinario) e all’articolo 9 del medesimo decreto (ISEE ordinario corrente).

[… Omissis …]

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

[… Omissis …]

Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
[… Omissis …]

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Da/ Fonte/ Titolare»
INPS
Circolare n. 23
Roma, 09/02/202


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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link»

INPS
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Ultimo aggiornamento (Venerdì 11 Marzo 2022 00:27)