Un chiarimento del MIUR.

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1) Documentazione (sito esterno)
MIUR, 18 marzo 2015, N. »

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del Sistema nazionale di istruzione
Registro Ufficiale Prot. n. 0001391-18/02/2015- Uscita

AI Direttore Regionale dell'USR Piemonte
p.c. al Dirigente Tecnico USR Piemonte
Pierangela Dagna

Oggetto: Quesito relativo alla costituzione dei corsi delle Scuole secondarie di I grado ad indirizzo musicale di cui al D.M. 6/8/1999, n. 201 (ex SMIM).

Si fa riferimento al quesito posto dalla Vostra Direzione Generale in merito alla prassi di costituire sezione ad indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado "sparpagliando su più corsi quegli alunni che invece, nella gran parte delle sedi SMIM funzionanti nella regione Piemonte, vengono inseriti insieme nella stessa classe".

La scrivente Direzione Generale concorda nell'evidenziare che tale prassi risulta difforme dalla normativa vigente in materia. A riguardo si ricorda che, ai sensi dell'art. 5 comma 7 del D.P.R. n. 89/2009, i corsi ad indirizzo musicale, già ricondotti ad ordinamento dalla legge 3 marzo 1999 n. 124, si svolgono oltre l'orario obbligatorio delle lezioni previste per la scuola secondaria di primo grado e sono regolati dal D.M. 6 agosto 1999 n. 201. In particolare, tale decreto prevede nell'art. 2 che "le classi in cui viene impartito l'insegnamento di strumento musicale sono formate secondo i criteri generali dettati per la formazione delle classi, previa apposita prova orientativo attitudinale predisposta dalla scuola per gli alunni che all'atto dell'iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare i corsi di cui all'art. 1. Gli alunni di ciascuna classe vengono ripartiti in quattro gruppi per l'insegnamento di quattro e diversi strumenti musicali."

La normativa fa, dunque, costante riferimento a classi ad indirizzo musicale che possiedono una propria specificità sotto diversi profili:

- volontarietà della scelta;

- superamento della prova orientativo attitudinale ai fini dell'iscrizione;

- valutazione degli apprendimenti relativi allo strumento musicale con voto numerico espresso in decimi e valutazione della competenza musicale raggiunta al termine del triennio in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione;

- dotazione organica e classe di concorso specifica.

Sotto questo ultimo profilo l'art. 3 del citato D.M. n. 201/1999 prevede per ciascun corso, ferma restando la dotazione organica per la copertura di due ore settimanali per classe di educazione musicale, già prevista dall'ordinamento degli studi, l'attribuzione di una dotazione organica di quattro cattedre di strumento musicale articolate su tre classi”. Nello specifico, il D.M. n. 37/2009, nel disciplinare la composizione delle cattedre per gli insegnamenti della scuola secondaria di primo grado, indica le condizioni per l'istituzione della cattedra di strumento musicale (classe di concorso 77/A): "sei ore settimanali per classe o gruppo di alunni per ognuno dei quattro strumenti. Un posto per ogni corso (18 ore settimanali) per ciascuno dei quattro strumenti. Con l’obbligo d'insegnamento nelle classi di un corso completo".

È evidente che distribuire gli alunni che hanno superato l'apposita prova orientativo attitudinale in sezioni ordinarie, oltre a snaturare l'identità delle classi ad indirizzo musicale, rende difficoltosa l'organizzazione concreta delle attività (in particolare la pratica strumentale d'insieme) comportando una dispersione delle risorse professionali.

Le citate C.M. n. 4/2010 - iscrizioni per l'a.s. 2010/11 e C.M. n. 101/2010 - iscrizioni per l'a.s. 2011/12 che, invece, prevedevano la possibilità di organizzare i corsi di strumento musicale sia su classi di una stessa sezione, sia con gruppi di alunni provenienti da classi diverse, non avendo carattere permanente, sono da intendersi superate dalle successive circolari ministeriali annuali sulle iscrizioni. Nello specifico, per le iscrizioni all'a.s. 2015/16 si fa riferimento alle disposizioni contenute nella C.M. n. 51/2014 del 18-12-2014 dove tale possibilità non viene contemplata.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo


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Estratto

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Ultimo aggiornamento (Martedì 24 Marzo 2015 17:27)

 

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