Pubblicato il Decreto sulla Gazzetta Ufficiale n.146 del 24-6-2023.

>

Estratto da: Gazzetta Ufficiale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
DECRETO 17 maggio 2023
Disposizioni in merito alla costituzione e al funzionamento del Comitato nazionale ITS Academy, nonché definizione dei criteri e modalità di partecipazione dei rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. (23A03602) (GU n.146 del 24-6-2023)

----------

IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

[… Omissis …]

Decreta:

Art. 1
Istituzione del Comitato nazionale ITS Academy

1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito il Comitato nazionale ITS Academy (di seguito Comitato), composto da dodici membri così indicati: uno dal Ministero dell'istruzione e del merito, con funzioni di presidente, uno dal Ministero delle imprese e del made in Italy, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno dal Ministero del turismo, uno dal Ministero della cultura, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministero dell'università e della ricerca, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e uno dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. I membri di cui al comma 1 sono indicati dagli altri Ministeri, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al Ministero dell'istruzione e del merito, il quale provvede, nei trenta giorni successivi, alla relativa nomina ai fini della costituzione del Comitato. L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato per una permanenza massima non superiore a sei anni.

3. Sono membri del Comitato a tutti gli effetti tre rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome assicurando, secondo un principio di rotazione, la rappresentanza delle tre macroaree territoriali del Paese (Nord, Centro, Sud), e i cui nominativi vengono comunicati entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto al Ministero dell'istruzione e del merito, il quale provvede, nei trenta giorni successivi, alla relativa nomina, ai fini della costituzione del Comitato.

In analogia a quanto previsto dal comma 2, l'incarico di rappresentante delle regioni ha durata triennale e può essere rinnovato per una permanenza massima non superiore a sei anni. 4. Ferma restando la possibilità di sostituire uno dei membri di cui ai commi 1 e 3 ciascuna amministrazione, nazionale e regionale, indica, tra soggetti appartenenti alla stessa amministrazione, un rappresentante supplente per il caso di assenza o impedimento del componente.

5. Il Presidente del Comitato, anche su proposta di almeno cinque componenti, può invitare ai lavori rappresentanti degli ITS Academy, nonché esperti del mondo del lavoro, dell'istruzione e della formazione, o ulteriori esperti, i quali partecipano senza diritto di voto.

Art. 2
Compiti e modalità di funzionamento del Comitato nazionale ITS Academy

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99, il Comitato svolge compiti di consulenza e proposta, nonché di consultazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali degli studenti e delle Fondazioni ITS Academy, al fine di raccogliere elementi sui nuovi fabbisogni di figure professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro.

2. Il Comitato propone in particolare:

a) le linee generali di indirizzo dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni, fatta salva in assenza di indicazioni in tal senso l'autonomia delle regioni, data la propria competenza in materia;

b) le direttrici per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, soprattutto ai fini del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio e della promozione di una maggiore inclusione di genere;

c) l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, delle aree tecnologiche e delle figure professionali nazionali di riferimento, nonché le linee di sviluppo dell'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per la diffusione della cultura tecnico-scientifica;

d) la diffusione di percorsi formativi degli ITS Academy in specifici ambiti territoriali o in ulteriori ambiti tecnologici e strategici, al fine di garantire un'omogenea presenza su tutto il territorio nazionale;

e) criteri e modalità per la costituzione delle rti di coordinamento di settore e territoriali per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra Fondazioni ITS Academy di regioni diverse, nonché per la promozione di forme di raccordo tra ITS Academy e reti di innovazione a livello territoriale;

f) programmi per la costituzione e lo sviluppo, d'intesa con le regioni interessate, di campus multiregionali in relazione a ciascuna area tecnologica definita a livello nazionale dal decreto attuativo dell'art. 3, comma 1, della legge n. 99/2022 e di campus multisettoriali tra ITS Academy di aree tecnologiche e ambiti diversi.

3. Le sedute del Comitato sono valide se partecipa almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono valide se assunte dalla metà più uno dei partecipanti. Il Comitato può organizzare I lavori istruttori su specifiche tematiche per sottogruppi ai quali possono partecipare, su richiesta del Presidente, rappresentanti dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), delle Fondazioni ITS Academy, nonché esperti del mondo del lavoro, dell'istruzione e della formazione. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno, nonché ogni qualvolta ritenuto necessario dal Presidente, su richiesta del Ministro dell'istruzione e del merito o quando almeno un terzo dei component di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 1, ne faccia richiesta motivata.

4. Il Comitato si avvale della consulenza tecnica di rappresentanti dell'INDIRE, dell'ANPAL, e dell'INAPP, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di promuovere la continuità tra i percorsi di istruzione tecnica e professionale e i percorsi formativi offerti dagli istituti tecnologici superiori, il Comitato opera in raccordo con l'osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale di cui all'art. 28, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e con la rete nazionale delle scuole professionali di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.

6. Per lo svolgimento dei lavori del Comitato svolge le funzioni di supporto amministrativo la direzione generale competente in materia di ITS Academy.

7. Per la partecipazione alle attività del Comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2023

Il Ministro: Valditara

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1856

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈
Da/ Fonte/ Titolare»
Gazzetta Ufficiale
GU n.146
24-6-2023


<
Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link»

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
https://www.gazzettaufficiale.it


<
Link/siti
esterni non collegati

^Fonte» GU_Dcm_24GIU2023=RS_2023-06-02»
RS non è titolare dei contenuti raccolti, come documenti di pubblico dominio, e conservati quale documentazione personale.  Estratto da>“L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. promuove la più ampia fruibilità della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in formato digitale. Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in caso di discordanza. La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito. “
Il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali, che prevalgono in casi di discordanza. Per una documentazione certa o altre informazioni si deve fare riferimento ai titolari dei contenuti, prendere visione dei documenti/siti ufficiali, contattare gli enti citati. La documentazione raccolta non è e non deve essere letta come consulenza specialistica e/o legale. Si consiglia sempre di consultare direttamente l’ente/gli enti citati, sindacati/patronati/CAAF o specialisti qualificati/professionisti abilitati per pareri, consulenze e/o assistenza. Vi possono essere limiti/condizioni alla partecipazione. Negli indirizzi mail sostituire [at] con @. Evidenziature e formattazione possono essere non originali.


<
< N.d.R.

» www.reporterscuola.it -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 

 

Ultimo aggiornamento (Domenica 02 Luglio 2023 20:31)

 

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna