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Martedì, 14 novembre 2023

Disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali

Con il presente Decreto Ministeriale* si individuano in relazione ai percorsi formativi di ciascun ITS Academy:

a) le aree tecnologiche di riferimento;

b) le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale;

c) gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola, classificati in termini di macro-competenze in esito;

d) i diplomi rilasciati a conclusione dei percorsi formativi.

Documenti Allegati

  • m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000203.20-10-2023.pdf *
  • m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(E).0037009.14-11-2023.pdf
  • m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(E).0035798.02-11-2023.pdf *
  • Allegati_DM_203_20.10.2023.zip *

[* N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota MIM originale e/o disponibili sui siti segnalati **]

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MIM
Comunicato
Martedì, 14 novembre 2023


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Estratto

m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000203.20-10-2023

Disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO

DECRETA

[… Omissis …]

Articolo 1
(Oggetto e finalità)

1. Nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia di programmazione triennale dell’offerta formativa e delle priorità definite nei rispettivi documenti di programmazione economica, il presente decreto, ai sensi dell’articolo 3, commi 1, 2 e 4, della legge 15 luglio 2022, n. 99, individua, in relazione ai percorsi formativi di ciascun ITS Academy:

a) le aree tecnologiche di riferimento;

b) le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale;

c) gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola, classificati in termini di macro-competenze in esito;

d) i diplomi rilasciati a conclusione dei percorsi formativi.

Articolo 2
(Individuazione delle aree tecnologiche)

1. Al fine di rispondere alle principali sfide nell’ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica, nonché ai fabbisogni formativi, scientifici, tecnologici e tecnico-professionali espressi dal mondo del lavoro, gli ITS Academy realizzano i propri percorsi formativi con riferimento alle seguenti aree tecnologiche:

Area n. 1 - Energia

Area n. 2 - Mobilità Sostenibile e logistica

Area n. 3 - Chimica e nuove tecnologie della vita

Area n. 4 - Sistema Agroalimentare

Area n. 5 - Sistema Casa e ambiente costruito

Area n. 6 - Meccatronica

Area n. 7 - Sistema Moda

Area n. 8 - Servizi alle imprese e agli enti senza fini di lucro

Area n. 9 - Tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo

Area n.10 - Tecnologia dell’informazione, della comunicazione e dei dati.

2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 13 luglio 2015, n. 107, l’area n. 1 “Ambiente, Energia e Sostenibilità”, è equipollente all’area 1 “Energia”, così come definita all'allegato A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011.

3. Ciascun ITS Academy si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate dal comma 1 del presente articolo, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS Academy operanti nella medesima area. Possono essere stabilite eventuali deroghe, d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito adottato ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 14, comma 6, della legge n. 99/2022.

4. Gli ITS Academy possono fare riferimento anche a più di una delle aree tecnologiche di cui al comma 1, a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS Academy situati nella medesima regione. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato ai sensi degli articoli 3, comma 5, e 14, comma 6, della legge n. 99/2022, sono definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, è possibile autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a più di un'area tecnologica, in deroga alla condizione prevista al primo periodo.

Articolo 3
(Figure professionali nazionali di riferimento)

1. Le figure professionali nazionali di riferimento dei percorsi formativi di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 99/2022, correlate a ciascuna delle aree tecnologiche e ai relativi ambiti, sono definite nell’Allegato 1 al presente decreto.

2. Al fine di assicurare il raggiungimento di livelli qualitativi omogenei e la spendibilità in ambito nazionale e dell’Unione europea delle competenze acquisite e dei titoli di studio conseguiti, le figure professionali di cui al comma 1 sono corredate della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (codici ISTAT CP2021; codici ISTAT ATECO; codici ESCO), nonché del Quadro europeo delle qualificazioni (EQF), ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

3. Il profilo culturale generale delle figure professionali nazionali di riferimento, comune ai percorsi di tutte le aree tecnologiche, è definito all’Allegato 2 al presente decreto. Esso fa riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (E.Q.F. – European Qualifications Framework) di cui alla Raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio del 22 maggio 2017, recepita con il decreto 8 gennaio 2018 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, università e della ricerca recante “Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13” e con il decreto 15 giugno 2023 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, recante “Adozione del Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF - Aggiornamento 2022 - Manutenzione 2022” ed è connotato da conoscenze, abilità specialistiche e competenze professionali che consentono di intervenire nei processi di produzione, gestione, controllo di beni e servizi e di innovazione, sviluppati in contesti di lavoro tecnologicamente avanzati e sostenibili.

4. Le figure professionali di cui al comma 1 possono essere ulteriormente declinate in profili, a livello territoriale, dalle Fondazioni ITS Academy in relazione alle specifiche competenze ed applicazioni tecnologiche richieste dal mondo del lavoro e delle professioni, in ogni caso riferibili alle specifiche esigenze di situazioni e contesti differenziati. In tale caso, gli standard nazionali minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali, classificati in termini di macro-competenze in esito, in relazione a ciascuna figura professionale, nonché alle competenze relative al profilo culturale generale delle figure professionali nazionali di riferimento, comune a tutti i percorsi, devono essere integralmente rispettati, senza alcuna detrazione di parti o elementi, o modifiche.

5. I profili di cui al comma 4 sono proposti annualmente dall’ITS Academy alla Regione per la loro approvazione e l’inserimento nella programmazione regionale dell’offerta formativa.

6. L’articolazione nei profili a livello territoriale è espressa in termini di competenze ovvero di aggregati di competenze i quali, in particolare, devono:

a) essere esercitabili in contesti e situazioni lavorative diverse;

b) essere indipendenti da assetti strutturali, funzionali e organizzativi delle imprese;

c) non essere coincidenti con profili contrattuali nei termini di categorie, livelli di inquadramento ovvero rapporti di lavoro;

d) essere atti a descrivere apprendimenti comunque acquisiti dalle persone, in contesti formali, non formali o informali, senza riferimenti a requisiti individuali.

7. Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera c), della legge n. 99 del 2022, il Comitato nazionale ITS Academy propone l’aggiornamento, con cadenza almeno triennale, delle aree tecnologiche e delle figure professionali nazionali di riferimento per ciascuna area.

Articolo 4
(Percorsi formativi triennali di sesto livello EQF)

1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera b), i nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF possono essere attivati esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l’articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito e del Ministro dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I percorsi formativi triennali di sesto livello EQF in essere, già consentiti dalla normativa previgente alla legge n. 99/2022, sono disciplinati dal presente decreto.

Articolo 5
(Requisiti di accesso ai percorsi formativi degli ITS Academy)

1. L’accesso ai percorsi formativi degli ITS Academy è consentito ai giovani e agli adulti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di scuola secondaria di secondo grado;

b) diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 15, commi 5 e 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, unitamente al certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all’esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di almeno 800 ore.

2. Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera b), della legge n. 99/2022, per consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in età lavorativa, è assicurato il riconoscimento dei crediti formativi e dei crediti di esperienza già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale. Tale diritto è esercitabile anche da coloro che, già in possesso di un titolo di studio di quinto livello EQF, intendano acquisire un diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, corrispondente al VI livello EQF.

3. Il riconoscimento di crediti è applicabile anche per facilitare la partecipazione degli adulti occupati ai sensi dell’articolo 5 comma 3, lettera c), della legge n. 99/2022, anche nella forma dell’apprendistato di alta formazione e ricerca.

4. La verifica del possesso delle competenze di base tecniche, tecnologiche e di lingua inglese, necessarie al fine di garantire una proficua partecipazione alle attività formative dei percorsi, viene effettuata dalle Fondazioni ITS Academy che, su proposta del Comitato tecnico scientifico, predispongono le prove di accertamento.

5. Le Fondazioni ITS Academy definiscono altresì i moduli propedeutici per l’accesso ai percorsi formativi secondo i criteri indicati dal comitato tecnico scientifico.

Articolo 6
(Percorsi formativi “ibridi”)

1. Le Fondazioni ITS Academy appartenenti ad aree tecnologiche differenti, che insistono sul medesimo territorio regionale, possono collaborare al fine di erogare e gestire percorsi formativi ibridi, i quali si caratterizzano per l’inserimento di alcune Unità Formative atte a declinare e curvare le competenze dell’area tecnologica professionalizzante, il cui peso nel curricolo rientra in un intervallo compreso tra il 10 e il 25 per cento del monte orario complessivo del biennio formativo.

2. Le Fondazioni redigono un accordo scritto, da inserire nella proposta progettuale da trasmettere alla regione di riferimento per la relativa approvazione, in ordine alla gestione e alle modalità di collaborazione. La titolarità del corso, nonché tutti gli effetti conseguenti, ivi compresi la gestione delle prove di verifica finale delle competenze acquisite dalle allieve e dagli allievi all’esito dei percorsi formativi, la consegna del diploma e la determinazione dell’eventuale profilo di articolazione della figura professionale nazionale di riferimento, rimangono in capo all’ITS Academy dell’area tecnologica professionalizzante e, come tale, competente al rilascio del titolo.

3. Nell’esercizio delle proprie competenze esclusive in materia di programmazione dell’offerta formativa, le regioni, sulla base delle esigenze e del fabbisogno produttivo del territorio di riferimento, possono prevedere nei propri piani territoriali anche forme di collaborazione interregionale tra le Fondazioni ITS Academy per l’erogazione dei percorsi formativi di cui al presente articolo.

Articolo 7
(Diplomi)

1. Al superamento delle prove di verifica finale delle competenze acquisite dalle allieve e dagli allievi dei percorsi formativi ITS Academy di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), sono rilasciati, rispettivamente, il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, corrispondente al V livello EQF, e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, corrispondente al VI livello EQF, sulla base dei modelli adottati ai sensi del decreto attuativo di cui all’articolo 6, comma 2, e all’articolo 5, comma 2, della legge n. 99/2022.

2. I diplomi di cui al comma 1, recanti l’area tecnologica, la figura professionale nazionale di riferimento e l’eventuale sua articolazione in profili, declinati a livello regionale ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, sono rilasciati dal Ministero dell’istruzione e del merito, sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi.

3. Per favorire la riconoscibilità e la circolazione, in ambito nazionale e dell’Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi degli ITS Academy, il diploma è corredato da un supplemento predisposto secondo il modello EUROPASS diploma supplement.

4. In via transitoria, nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, sino all’adeguamento della normativa ivi vigente alla legge n. 99/2022, si applicano gli ordinamenti provinciali in materia di alta formazione professionale e i diplomi rilasciati a conclusione di tali percorsi, nel rispetto degli standard definiti per le figure professionali di cui al presente decreto, hanno la stessa validità nazionale e gli stessi effetti di quelli rilasciati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 8
(Passaggio al nuovo ordinamento)

1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, commi 1 e 3, della legge n. 99/2022 e fatto salvo il completamento dei percorsi formativi già avviati, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a partire dall’anno formativo 2024-2025.

2. Nelle more del recepimento, da parte delle regioni, di quanto disposto nel presente decreto nei propri piani territoriali, le Fondazioni ITS Academy confluiscono nelle nuove aree tecnologiche e nei rispettivi ambiti di articolazione secondo quanto previsto nella tabella di confluenza contenuta nell’Allegato 3 al presente decreto.

Articolo 9
(Clausola di salvaguardia)

1. Le province autonome di Trento e di Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente decreto nell’ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

2. Le regioni a statuto speciale attuano il presente decreto nell’ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Articolo 10
(Clausola finanziaria)

1. All’attuazione del presente decreto si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO
Prof. Giuseppe Valditara

  • Allegato 1: Aree tecnologiche, ambiti di articolazione e figure professionali nazionali di riferimento.

  • Allegato 2: Profilo culturale e professionale dei diplomati degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) e competenze generali comuni a tutti i percorsi.

  • Allegato 3: Tabella di confluenza al nuovo ordinamento di cui alla legge n. 99/2022.

[* N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota MIM originale e/o disponibili sui siti segnalati **]

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Da/ Fonte/ Titolare»
MIM
D. 0000203
20 ottobre 2023


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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link**»

Ministero dell'Istruzione e del Merito
https://www.miur.gov.it/


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Link/siti
esterni non collegati

^Fonte» MIM» Cmn-Dcm_14nov2023=RS_2023-11-21»
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Ultimo aggiornamento (Martedì 21 Novembre 2023 19:38)

 

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