1.1) Documentazione (sito esterno)
Fonte: MIUR, Comunicato - Documento, 22-12-2016
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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Ufficio Stampa
Roma, 22 dicembre 2016

Legge Buona Scuola: le norme caratterizzanti sono
costituzionalmente legittime. Ecco cosa ha detto
la Corte nella sua sentenza

Le norme caratterizzanti, quelle che contengono i principi fondamentali della Buona Scuola, sono costituzionalmente legittime. Lo conferma la sentenza della Corte Costituzionale numero 284 del 22 novembre 2016 depositata ieri.

La Corte è intervenuta a seguito del ricorso da parte di due Regioni, Veneto e Puglia. Il ricorso presentato dal Veneto è stato rigettato. La Corte ha invece accolto 2 dei 14 punti sollevati dalla Puglia che riguardano il comma 153 (Scuole Innovative) e il comma 181 (la delega sullo 0-6) della Buona Scuola.

Per quanto riguarda il comma 153 l’illegittimità costituzionale non riguarda l’edilizia scolastica nel suo complesso, ma appunto lo specifico comma, nella parte in cui non prevede che sia sentita la Conferenza Unificata per il riparto delle risorse relative alla procedura per la realizzazione di scuole innovative. Tuttavia, il Ministero dell’Istruzione, il 5 agosto 2015 ha ripartito quelle risorse e successivamente avviato il concorso per le scuole innovative sentendo la Conferenza Unificata, sanando di fatto il vizio procedurale rilevato dalla Corte. Pertanto la procedura è conforme con quanto affermato nella sentenza.

Quanto alla delega sul percorso 0-6, la Corte ha ritenuto illegittimo solo il punto 1.3 affermando che la definizione di standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia diversificati in base alla tipologia all’età dei bambini e agli orari di servizio è di competenza delle Regioni.

Un elemento di cui il Ministero terrà ovviamente conto nell’attuazione della delega che è in fase di preparazione e che punta ad incrementare e qualificare i servizi educativi per l’infanzia su tutto il territorio nazionale, per rendere omogenea la distribuzione territoriale e superare le attuali differenze.

Restano infatti fermi tutti gli altri principi previsti dalla 107 fra cui, ad esempio, la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia; l’esclusione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia dai servizi a domanda individuale; l’approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato; la promozione della costituzione di poli per l’infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi.

In allegato una scheda esplicativa*.


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Estratto

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MIUR
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MIUR
scheda esplicativa


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N.d.R.

1.2) Documentazione (sito esterno)
Fonte: MIUR, Scheda di lettura, 22-12-2016
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Roma, 22 dicembre 2016

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLA LEGGE N. 107 DEL 2015
SCHEDA
DI COSA SI TRATTA?

Con la sentenza numero 284 del 22 novembre 2016 (depositata il 21 dicembre 2016), la Corte Costituzionale si è pronunciata su due distinti ricorsi, presentati dalla Regione Veneto e dalla Regione Puglia.

Entrambe le Regioni lamentavano la violazione del riparto delle competenze fra Stato e Regioni chiedendo che fossero dichiarati incostituzionali diversi commi della legge 107 (5 commi per la Regione Veneto e 14 commi per la Regione Puglia).

Nello specifico, la sentenza della Corte Costituzionale:

  • ha rigettato il ricorso presentato dalla Regione Veneto
  • ha rigettato 12 motivi dei 14 del ricorso presentato dalla Regione Puglia. Gli unici due accolti sono stati quelli presentati sul comma 153 (Riparto fondi per le scuole innovative) e sul comma 181, lettera e), punto 1.3 (Definizione degli standard strutturali e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia nell’ambito dei principi e dei criteri direttivi per l ’esercizio della delega legislativa sul nuovo sistema 0/6)

Le norme caratterizzanti e i principi fondamentali della legge 107/2015 hanno superato il vaglio di Costituzionalità con riferimento al riparto di competenze fra Stato e Regioni.

La Corte Costituzionale ha ritenuto conformi alla Costituzione, in quanto rispettosi del riparto delle competenze fra Stato e Regioni, i seguenti commi che pure erano oggetto di ricorso:

  1. comma 29 “Percorsi formativi, iniziative per l’orientamento e valorizzazione del merito scolastico e dei talenti degli studenti”;
  2. comma 44 “Offerta formativa per l’Istruzione e formazione professionale (IeFP)”;
  3. comma 47 “Linee guida per la semplificazione e la promozione degli Istituti Tecnici Superiori”;
  4. comma 66 “Ruoli del personale docente e articolazione in ambiti territoriali”;
  5. comma 68 “Ripartizione dell’organico dell’autonomia tra gli ambiti territoriali”;
  6. comma 69 “Contingente di posti per esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall’organico dell’autonomia”;
  7. comma 74 “Clausola di invarianza finanziaria”;
  8. comma 126 “Istituzione del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente”;
  9. comma 155 “Concorso per la selezione dei progetti”;
  10. comma 162 “Monitoraggio delle risorse relative alla programmazione in materia di edilizia scolastica con riferimento alle annualità 2007, 2008 e 2009 da concludersi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge”
  11. comma 171 “Modalità del monitoraggio degli interventi”;
  12. comma 183 “Riordino norme regolamentari”.

COSA HA DETTO LA CORTE COSTITUZIONALE SUL COMMA 153 E SUL COMMA 181, LETTERA E) PUNTO 1.3

Il comma 1531

> L’illegittimità costituzionale non riguarda l’edilizia scolastica nel suo complesso, ma solo il comma 153, nella parte in cui non prevede che sia sentita la Conferenza Unificata per il riparto di risorse relativo alla specifica procedura per la realizzazione di scuole innovative.

Situazione di fatto ad oggi

Il Ministero ha ripartito, in data 5 agosto 2015, le risorse con proprio decreto. Con successivo ulteriore decreto ha indetto la procedura e ha sentito comunque la Conferenza Unificata, sanando di fatto il vizio procedurale rilevato dalla Corte costituzionale.

Il comma 181, lettera e), punto 1.3 (principio di delega sullo 0/6)2

La Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo il solo punto 1.3 affermando, sulla base di un suo precedente orientamento del 2005 in tema di asili nido, che la definizione di standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, diversificati in base alla tipologia, all’età dei bambini e agli orari di servizio, è di competenza delle Regioni.

Un elemento di cui il Ministero terrà ovviamente conto nell’attuazione della delega che è in fase di preparazione e punta a incrementare e qualificare i servizi educativi per l’infanzia su tutto il territorio nazionale per rendere omogenea la distribuzione territoriale, superando le attuali differenze.

Restano infatti fermi tutti gli altri principi previsti dalla 107 fra cui, ad esempio, la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educative per l’infanzia e della scuola dell’infanzia; l’esclusione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia dai servizi a domanda individuale; l’approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del Sistema integrato; la promozione della costituzione di poli per l’infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi.


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Estratto

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Ultimo aggiornamento (Giovedì 22 Dicembre 2016 23:34)

 

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