"Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno."

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Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
21 aprile 2020
N. 104 del 21 aprile 2020

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DECRETO 20 aprile 2020

Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. (Decreto n. 201). (20A02259)
(GU n.104 del 21-4-2020)

 

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

[…Omissis…]

Decreta:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalità di espletamento dei concorsi ordinari per titoli ed esami di cui al capo II del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, finalizzati al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno.

2. Il concorso è indetto, su base regionale, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con cadenza biennale, per la copertura dei posti della scuola secondaria di primo e secondo grado che si stima si renderanno vacanti e disponibili nel primo e secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 1 e 2, del novellato decreto legislativo 13 aprile 2017, n 59.

3. In caso di esiguo numero dei posti conferibili, le procedure concorsuali sono aggregate su base interregionale.  4. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a. Ministro: Ministro dell'istruzione;

b. Ministero: Ministero dell'istruzione;

c. legge: legge 13 luglio 2015, n. 107;

d. decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

e. testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

f. USR: ufficio scolastico regionale o uffici scolastici regionali;

g. AFAM: alta formazione artistica, musicale e coreutica;

h. bando: bando di concorso di cui all'art. 6;

i. dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di seconda fascia preposti alla direzione di un USR;

j. professori universitari: i professori universitari di prime e seconda fascia;

k. docenti AFAM: i docenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica di prima e seconda fascia;

l. dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione ispettiva tecnica per il Ministero dell'istruzione;

m. TIC: tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

n. CFU/CFA: crediti formativi universitari o accademici.

Art. 3
Requisiti di ammissione

1. Ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2 e 4-bis del decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti comuni, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:

a. titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

b. titolo di accesso alla specifica classe di concorso congiuntamente a titolo di abilitazione all'insegnamento per diverso grado o classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

c. titolo di accesso alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente congiuntamente al possesso dei 24 CFU/CFA di cui all'art. 1, comma 181, lettera b), numero 2.1 della legge.

2. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti di sostegno con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei titoli di cui al comma 1 congiuntamente al titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

3. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui ai commi 1 e 2, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

4. Il bando di concorso disciplina gli ulteriori requisiti generali di ammissione.

5. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

Art. 4
Articolazione del concorso

1. Il concorso si articola nelle prove di cui all'art. 6 del decreto legislativo e nella successiva valutazione dei titoli.

2. I programmi concorsuali, nonché l'articolazione delle prove scritte, sono indicati all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. I criteri di valutazione per le prove orali e per le prove pratiche, laddove previste, sono indicati agli allegati B1/B2/B3/B4, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

4. I titoli valutabili sono indicati all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.

5. La tabella di corrispondenza, ai sensi della normativa vigente, ai fini del conseguimento del titolo di abilitazione su più classi di concorso afferenti al medesimo grado e delle attestazioni di cui all'art. 9, comma 11, è indicata all'allegato D.

6. I bandi di cui all'art. 6 possono prevedere lo svolgimento di un test di preselezione che precede le prove di cui al comma 1, qualora a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a 250.

Art. 5
Commissione nazionale di esperti

1. La commissione nazionale di esperti di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo, cui spetta la definizione delle tracce delle prove scritte e delle relative griglie di valutazione, nonché la validazione dei quesiti della eventuale prova preselettiva, è composta scegliendo tra professori universitari di prima o seconda fascia, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnisti di ricerca, docenti delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, docenti di ruolo delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

2. Alla commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, fermo restando il rimborso delle eventuali spese di viaggio, effettivamente sostenute e collegate alla partecipazione in presenza ad eventuali riunioni.

3. Con successivo decreto del Ministro si provvede all'individuazione dei membri della commissione nazionale di esperti.

Art. 6
Bando di concorso

1. Il bando di concorso è adottato con decreto del direttore generale competente che provvede, altresì, alla definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente decreto. In particolare, il bando disciplina:

a. i requisiti generali di ammissione al concorso, ai sensi dell'art. 3;

b. l'ammontare del contributo di segreteria di cui all'art. 1, comma 111, della legge;

c. le eventuali ammissioni con riserva del conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno, ai sensi dell'art. 20, comma 3;

d. il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 7. Il termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso è fissato alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data iniziale indicata nel bando per la presentazione delle istanze;

e. l'articolazione dell'eventuale prova preselettiva di cui all'art. 8, incluse le modalità di somministrazione e di svolgimento, il numero di quesiti e la durata della prova;

f. la modalità di svolgimento delle prove scritte di cui all'art. 9, commi 1 e 3, e all'art. 10, comma 1 con riguardo alla eventuale adozione di modalità computer-based, anche con riferimento alle peculiarità delle distinte classi di concorso;

g. il contingente dei posti, distinti per regione/classe di concorso/tipo posto;

h. l'eventuale aggregazione interregionale delle procedure;

i. l'organizzazione delle prove d'esame;

j. le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale;

k. i documenti richiesti per l'assunzione;

l. l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 7
Istanze di partecipazione ai concorsi

1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo, i candidati in possesso dei requisiti previsti all'art. 3 e, in via transitoria, all'art. 20, commi 1 e 3, indicano nella domanda di partecipazione per quali contingenti di posti, avendone i titoli specifici, intendono concorrere. Ciascun candidato può concorrere in una sola regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per le distinte e relative procedure sul sostegno. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.

2. I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione e saranno considerate irricevibili.

Art. 8
Prova preselettiva

1. Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga della facoltà di cui all'art. 4, comma 6, ai fini dell'ammissione alle prove scritte,

i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based, volta all'accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, di conoscenza della normativa scolastica, nonché della conoscenza della lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.

2. La valutazione della prova preselettiva è effettuata assegnando un punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate.

3. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione per ciascuna procedura. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, nonché i soggetti di cui all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si avvalgono della facoltà di essere esonerati dalla prova di cui al presente articolo.

4. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito.

Art. 9
Prove di esame per i posti comuni

1. La prima prova scritta, distinta per ciascuna classe di concorso e la cui articolazione, da uno a tre quesiti, è disciplinata dall'allegato A, ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova è svolta nella lingua oggetto di insegnamento. La durata della prova è pari a centoventi minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Per la valutazione della prima prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. Nel caso di prove articolate su più quesiti, la commissione ha a disposizione 40 punti per ciascun quesito e la valutazione è data dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La prima prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40. Il superamento della prima prova scritta è condizione necessaria perché sia valutata la seconda prova scritta.

3. La seconda prova scritta si articola in due quesiti a risposta aperta volti, il primo, all'accertamento delle conoscenze e competenze antropo-psico-pedagogiche, il secondo, all'accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento di ciascuna classe di concorso. La durata della prova è pari a sessanta minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. Per la valutazione della seconda prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. La commissione ha a disposizione 40 punti per ciascun quesito e la valutazione è data dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La seconda prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40. Il superamento della seconda prova scritta è condizione necessaria per l'accesso alla prova orale.

5. La media aritmetica delle prove di cui ai commi 1 e 3 costituisce il punteggio complessivo delle prove scritte.

6. I candidati che, ai sensi dei commi 2 e 4, hanno superato le prove scritte, sono ammessi a sostenere la prova orale, i cui temi sono predisposti dalle commissioni giudicatrici.

7. La prova orale per i posti comuni è finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall'allegato A e valuta la padronanza delle discipline, nonché la capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento alle TIC, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti. La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti, salvo quanto previsto al comma 8, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC. Per le classi di concorso A-24 e A-25 la prova orale è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento. La commissione interloquisce con il candidato e accerta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese.

8. L'allegato A individua le classi di concorso per le quali, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del decreto legislativo, è svolta, nell'ambito della prova orale, la prova pratica e ne definisce i criteri di predisposizione da parte delle commissioni giudicatrici e le tempistiche di svolgimento.

9. Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40.

10. Nei casi di cui al comma 8, la commissione ha a disposizione 40 punti per la prova pratica e 40 punti per il colloquio da condursi ai sensi del comma 7. Il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 28 punti su 40.

11. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo, come disciplinati dal presente articolo, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso, nei casi in cui il candidato ne sia privo. L'USR responsabile della procedura è competente all'attestazione della relativa abilitazione.

Art. 10
Prove di esame per i posti di sostegno

1. La prova scritta per i posti di sostegno, distinta per la scuola secondaria di primo e secondo grado, è articolata in due quesiti a riposta aperta inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. La durata della prova è pari a centoventi minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Per la valutazione della prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. La commissione ha a disposizione 40 punti per ciascun quesito e la valutazione è data dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40. Il superamento della prova scritta è condizione necessaria per l'accesso alla prova orale.

3. La prova orale per i posti di sostegno, i cui temi sono predisposti dalle commissioni giudicatrici, valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all'alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l'impiego delle TIC, e accerta la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. La prova orale ha una durata massima complessiva di quarantacinque minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40.

Art. 11
Valutazione dei titoli

1. Le commissioni giudicatrici assegnano ai titoli accademici, scientifici, professionali di cui all'allegato C un punteggio massimo complessivo di 20 punti.

Art. 12
Graduatorie di merito regionali

1. La commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria di merito regionale.

2. Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.

3. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale come determinati dal bando di cui all'art. 6.

4. Le graduatorie sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR.

5. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei limiti di cui all'art. 7 del decreto legislativo, ai fini dell'immissione in ruolo e sino al loro esaurimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

6. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al percorso di formazione e di prova di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo, ad eccezione dei docenti che abbiano già superato positivamente il periodo di formazione e di prova, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico, che sono direttamente confermati in ruolo.

7. La conferma in ruolo comporta, ai sensi dell'art. 399, comma 3-bis, del testo unico, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo, nelle quali il candidato permane.

8. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.

Art. 13
Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti.

2. Il presidente e i componenti devono possedere rispettivamente i requisiti di cui agli articoli 14 e 15 e sono individuati ai sensi dell'art. 18.

3. Ai fini dell'accertamento dell'abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) nella lingua inglese, si procede alla nomina, in qualità di membri aggregati, di docenti titolari dell'insegnamento della predetta lingua che svolgono le proprie funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze linguistiche, salvo che tra i componenti della Commissione stessa non vi sia un soggetto in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso A-24 o A-25 per l'insegnamento della lingua inglese.

4. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i componenti aggregati, è prevista la nomina di un supplente.

5. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015.

6. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 500 unità, la commissione è integrata, per ogni gruppo o frazione di 500 concorrenti, con altri tre componenti, oltre ai relativi membri aggregati e ai supplenti, individuati nel rispetto dei requisiti e secondo le modalità previste per la commissione principale. Alle sottocommissioni, è preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

7. La composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilità.

8. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti, inclusi gli aggregati, delle commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi della normativa vigente.

Art. 14
Requisiti dei presidenti

1. Per i concorsi a posti comuni, gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:

a. per i professori universitari, appartenere o essere appartenuti a uno dei settori scientifico disciplinari caratterizzanti le distinte classi di concorso;

b. per i dirigenti tecnici, appartenere preferibilmente allo specifico settore;

c. per i dirigenti scolastici, provenire dai ruoli delle distinte classi di concorso ovvero dirigere o avere diretto istituzioni scolastiche ove la classe di concorso è presente.

2. Per i concorsi a posti di sostegno gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:

a. per i professori universitari, appartenere o essere appartenuti al settore scientifico disciplinare M-PED/03 ovvero aver espletato attività di insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti all'acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno;

b. per i dirigenti tecnici, aver maturato preferibilmente documentate esperienze nell'ambito del sostegno o svolgere o aver svolto attività di insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti all'acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno. Costituisce titolo di preferenza l'aver svolto attività di sostegno agli alunni con disabilità essendo in possesso dei titoli di specializzazione;

c. per i dirigenti scolastici, dirigere o aver diretto istituzioni scolastiche del grado di istruzione relativo alle distinte procedure concorsuali per la scuola secondaria di primo o secondo grado. Costituisce titolo di preferenza l'aver svolto attività di sostegno agli alunni con disabilità essendo in possesso dei titoli di specializzazione.

Art. 15
Requisiti dei componenti

1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto per posto comune devono essere docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il preruolo, prestato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, nella specifica classe di concorso; avere documentati titoli o esperienze relativamente all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica ed essere stati immessi in ruolo da graduatorie di concorso per titoli ed esami; in caso di immissione attraverso le graduatorie di cui all'art. 401 del testo unico, essere risultati idonei allo specifico concorso ordinario o aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento attraverso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario o gli analoghi percorsi del settore AFAM.

2. I docenti AFAM che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto, devono appartenere al settore accademico disciplinare coerente con la classe di concorso e aver prestato servizio nel ruolo per almeno cinque anni.

3. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto per posto di sostegno devono essere docenti confermati in ruolo e in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità nonché aver prestato servizio, per almeno cinque anni, ivi compreso il preruolo nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, su posto di sostegno nella secondaria di primo o secondo grado a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso e avere documentati titoli o esperienze relativamente all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica.

4. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni di valutazione il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

a. dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel decreto del direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di prima o seconda fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento;

b. aver svolto attività di docente supervisore o tutor organizzatore o tutor coordinatore presso i percorsi di abilitazione all'insegnamento secondario o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti corsi;

c. per i posti comuni, diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità;

d. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello con esame finale, nell'ambito dei bisogni educativi speciali;

e. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello con esame finale, nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Art. 16
Requisiti dei componenti aggregati

1. I componenti aggregati per l'accertamento della lingua inglese devono essere docenti confermati in ruolo con almeno 5 anni di servizio, ivi compreso il preruolo, prestato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, nella classe di concorso A-24 o A-25 per l'insegnamento della relativa lingua.

2. In caso di indisponibilità di candidati con i requisiti prescritti, il dirigente preposto all'USR procede a nominare in deroga ai requisiti di ruolo e di servizio, fermo restando il possesso dell'abilitazione nelle classi di concorso di cui al comma 1, ovvero alla nomina di personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli afferenti settori scientifico disciplinari.

Art. 17
Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente delle commissioni

1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato delle commissioni giudicatrici:

a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;

b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;

c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;

d. essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del bando e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d'età alla medesima data;

e. a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

f. avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti;

g. svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti;

h. essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.

Art. 18
Formazione delle commissioni giudicatrici

1. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni giudicatrici presentano istanza per l'inserimento nei rispettivi elenchi al dirigente preposto all'USR, secondo le modalità e i termini di cui al presente articolo.

2. Nell'istanza gli aspiranti indicano le procedure concorsuali alle quali, avendone i titoli, intendono candidarsi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per i componenti aggregati. L'istanza è presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di residenza.

3. L'istanza è presentata secondo le indicazioni e le modalità previste dai bandi.

4. Gli aspiranti possono presentare l'istanza di cui al comma 1 secondo la tempistica indicata con avviso della Direzione generale competente.

5. Nell'istanza, nella quale deve essere chiaramente indicato l'USR responsabile della nomina delle commissioni alle quali si intende partecipare, gli aspiranti, a pena di esclusione, devono dichiarare, sotto la loro responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a. per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il possesso dei requisiti di cui all'art. 14;

b. per gli aspiranti componenti, il possesso dei requisiti di cui all'art. 15;

c. per gli aspiranti componenti aggregati, il possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1;

d. l'insussistenza di tutte le condizioni personali ostative di cui all'art. 17. La dichiarazione relativa alla situazione prevista dall'art. 17, comma 1, lettera f) è resa dall'aspirante all'atto di insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga;

e. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni;

f. l'Università e il settore scientifico-disciplinare di insegnamento (per i professori universitari); l'istituzione AFAM e il settore accademico-disciplinare di insegnamento (per i docenti AFAM);

l'istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo di provenienza (per i dirigenti scolastici); il settore di appartenenza (per i dirigenti tecnici); la classe di concorso (per i docenti del comparto scuola). Il personale collocato a riposo indica le medesime informazioni in relazione all'ultimo incarico ricoperto;

g. il curriculum vitae;

h. il consenso al trattamento dei dati personali.

6. Gli aspiranti alla nomina di componente delle commissioni giudicatrici dichiarano, inoltre, l'eventuale possesso dei titoli di cui all'art. 15, comma 4.

7. Gli aspiranti alla nomina di componenti aggregati per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese partecipano per tutte le procedure concorsuali indette nella medesima regione che richiedono l'integrazione della commissione.

8. I dirigenti preposti agli USR predispongono gli elenchi degli aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonché tra personale in servizio ovvero collocato a riposo. Gli elenchi sono pubblicati sui siti degli USR.

9. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri decreti, dai dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche i presidenti e i componenti supplenti nonché, in caso di necessità, i componenti aggregati per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.

10. All'atto della nomina, l'USR competente accerta il possesso dei requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni.

I decreti di costituzione delle commissioni sono pubblicati sui siti internet degli USR competenti.

11. In caso di cessazione a qualunque titolo dall'incarico di presidente o di componente, il dirigente preposto all'USR provvede, con proprio decreto, a reintegrare la commissione, attingendo in prima istanza agli elenchi di cui al comma 8; in seconda istanza operando secondo quanto previsto all'art. 16, comma 2 e ai commi 12 e 13 del presente articolo.

12. In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto all'USR competente nomina i presidenti e i componenti con proprio atto motivato, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilità previsti dal presente decreto e dalla normativa vigente e la facoltà di accettare l'incarico.

13. Qualora non sia possibile reperire commissari, il dirigente preposto all'USR ricorre, con proprio decreto motivato, alla nomina di professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnisti di ricerca, docenti a contratto in possesso di esperienza di docenza almeno triennale nei settori scientifico disciplinari o accademico disciplinari caratterizzanti le distinte classi di concorso o, per le relative procedure, nei corsi di specializzazione al sostegno.

14. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di appartenenza favoriscono la partecipazione alle attività delle commissioni dei docenti membri delle commissioni.

Art. 19
Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, alla Regione Val d'Aosta e alle Province di Trento e Bolzano.

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del decreto legislativo, l'USR per il Friuli Venezia Giulia provvede ad indire concorsi ordinari per le scuole secondarie di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena per posto comune e di sostegno, anche mediante delega al dirigente preposto all'ufficio di cui all'art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 20
Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 2 del decreto legislativo, sino ai concorsi banditi nell'anno scolastico 2024/2025, per la partecipazione alle procedure concorsuali ai posti di insegnante tecnico pratico, è richiesto il titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.

2. In sede di prima applicazione, i presidenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli delle classi di concorso A57-Tecnica della danza classica, A58-Tecnica della danza contemporanea e A59-Tecniche di accompagnamento alla danza e teorie, pratica musicale per la danza, sono scelti tra i dirigenti scolastici degli istituti ove sia attivato un percorso di liceo musicale e coreutico ad indirizzo coreutico, ovvero tra i professori dell'Accademia nazionale di danza. I membri della commissione sono scelti tra i docenti delle Accademie di danza presso le fondazioni lirico-sinfoniche ovvero tra i direttori artistici dei rispettivi corpi di ballo. I presidenti delle commissioni giudicatrici della classe di concorso A23-Lingua italiana per discenti di lingua straniera sono scelti tra i professori universitari dei SSD L-LIN/01 o L-LIN/02 e i componenti tra i docenti in possesso dei requisiti di specializzazione previsti per la partecipazione alla procedura concorsuale e con documentata esperienza nel settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 18, commi 12 e 13.

3. Sono ammessi con riserva ai concorsi banditi nel 2020 per i relativi posti di sostegno, in deroga al requisito di cui all'art. 3, comma 2, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all'insegnamento di sostegno avviati entro il 29 dicembre 2019. La riserva si scioglie positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020.

Art. 21
Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

Art. 22
Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonché quelle previste dal vigente C.C.N.L. per il personale docente ed educativo del comparto istruzione e ricerca.

2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 20 aprile 2020

Il Ministro: Azzolina
______

Avvertenza:
Si rinvia per la consultazione del decreto nonché degli allegati ai documenti pubblicati sul sito internet del Ministero www.miur.gov.it [*]


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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link*»

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
https://www.gazzettaufficiale.it/

Ministero dell’Istruzione (Portale MI-MUR)
www.miur.gov.it

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UIL Scuola
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Ultimo aggiornamento (Venerdì 24 Aprile 2020 14:12)

 

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