Il MIUR richiama l'attenzione dei Presidenti e dei Dirigenti sulla sua particolare sulla normativa di prevenzione e di contrasto della corruzione e alla prevenzione dei conflitti di interessi.

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1) Documentazione (sito esterno)
MIUR, 12 giugno 2015, N.5372
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per gli Ordinamenti e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione

MIUR AOODGOSV - D.G. per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del S.N.I.
Registro Ufficiale Prot. n. 0005372 - 12/06/2015 – Uscita Titolario L

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
Al Sovrintendente Scolastico per la scuola di lingua italiana di Bolzano
All'Intendente Scolastico per la scuola di lingua tedesca di Bolzano
All'Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine di Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento
Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d'Aosta
Ai dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di
secondo grado statali e paritari
Loro Sedi

OGGETTO: Chiarimenti specifici sull'ordinanza ministeriale esami di Stato n. 11 del 29 maggio 2015.

Con riferimento al regime di incompatibilità dei componenti della commissione, come previsto e disciplinato dall'articolo 15, commi 3 e 4 dell'O.M. sopracitata[N.11 del 29 maggio 2015], si richiama l'attenzione sulla sua particolare importanza anche alla luce della recente normativa di prevenzione e di contrasto della corruzione e alla prevenzione dei conflitti di interessi con particolare riferimento anche al codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

A tal fine si sottolinea l'opportunità di evitare in assoluto la nomina dei commissari interni in situazioni di incompatibilità e la necessità di sostituire con immediatezza gli eventuali commissari esterni che si trovino in tali situazioni. - Si precisa, però, che considerati i tempi di pubblicazione dell'ordinanza, solo in via eccezionale per il corrente anno, all'unico fine di tutelare l'interesse degli alunni delle classi eventualmente interessate da queste vicende, rimane valida la clausola di salvaguardia secondo cui non si procede alla sostituzione del solo commissario interno legato dai vincoli descritti nell'articolo 15 sopra indicato con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il competente consiglio di classe non abbia ritenuto di designare un altro docente della classe con specifica e puntuale motivazione.

Alla luce di quanto sopra precisato, diventa sempre più importante tener conto di tale nuovo ed ancor più rigoroso contesto giuridico anche nella fase preliminare di formazione delle classi ed assegnazione dei docenti alle stesse.

Con riguardo agli alunni con disabilità si precisa che il richiamo contenuto nell'ultima parte dell'articolo 22 comma 7 della suddetta ordinanza è da riferirsi più precisamente all'articolo 2.

Per IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo
IL DIRIGENTE
Antonietta D'Amato


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Estratto

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Ultimo aggiornamento (Sabato 13 Giugno 2015 11:43)

 

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