Il testo del decreto dipartimentale.

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m_pi.AOODPIT.REGISTRO-DECRETI-DIPARTIMENTALIR.0002608.07-12-2023

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

IL CAPO DIPARTIMENTO

[… Omissis …]

EMANA
IL PRESENTE AVVISO

Piano nazionale di sperimentazione per l’istituzione di una filiera formativa integrata nell’ambito tecnologico-professionale

Articolo 1
(Finalità dell’avviso)

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale 7 dicembre 2023, n. 240, è promosso, a partire dall’anno scolastico 2024/2025, un piano nazionale di sperimentazione relativo all’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale da attuare ai sensi dell’articolo 11 del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

2. Il piano nazionale di sperimentazione è finalizzato a verificare l’efficacia della progettazione di un’offerta formativa integrata in ambito tecnologico-professionale, capace di garantire ampie opportunità di scelta di istruzione e formazione all’interno di una filiera che coinvolge istituti tecnici e professionali, istituzioni formative accreditate dalle Regioni ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005 e ITS Academy di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, prevedendo al contempo sinergie con il sistema delle imprese e delle professioni e valorizzando i talenti degli studenti al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.

3. Ai fini della proposta di candidatura è richiesta, in coerenza con la programmazione regionale della filiera formativa, la dichiarazione di impegno a partecipare ad un accordo di rete da parte di istituzioni scolastiche statali e/o paritarie dell’istruzione tecnica e professionale, istituzioni formative accreditate dalle Regioni, laddove presenti, e istituti tecnologici superiori (ITS Academy) e l’attivazione di un partenariato con almeno un’impresa. La rete può, altresì, prevedere la partecipazione delle università, delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o di altri soggetti pubblici e privati intenzionati a contribuire alla realizzazione del progetto sperimentale, in partenariato con i rappresentanti delle imprese e delle professioni.

4. La proposta deve prevedere la progettazione di percorsi di istruzione tecnica e/o professionale strutturati su base quadriennale e l’integrazione con almeno un percorso per il conseguimento del diploma professionale di IeFP, ove esistente e affine o correlato alla filiera, e con almeno un percorso biennale di istruzione tecnologica superiore (ITS Academy), di area tecnologica coerente con l’indirizzo di riferimento.

5. I percorsi quadriennali sperimentali di istruzione tecnica e/o professionale assicurano l’insegnamento di tutte le discipline previste dall’indirizzo di studi di riferimento, ivi compreso l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, nonché il potenziamento delle discipline STEM, mediante il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa consentita dall’autonomia delle istituzioni scolastiche, alla didattica laboratoriale, all’adozione di metodologie innovative, alla didattica digitale e all’utilizzo di tutte le risorse strumentali e professionali disponibili, nei limiti dell’organico dell’autonomia.

6. Con il presente Avviso si forniscono indicazioni in merito all’elaborazione e alla presentazione delle proposte progettuali per la candidatura al piano sperimentale.

Articolo 2
(Soggetti destinatari)

1. Possono presentare la candidatura nei termini del presente Avviso un istituto tecnico o professionale ovvero un raggruppamento di istituti tecnici e/o professionali.

Articolo 3
(Requisiti di partecipazione ed elementi della proposta progettuale)

1. Per avanzare la candidatura per la partecipazione al piano nazionale di sperimentazione di cui all’articolo 1 del presente avviso, previa deliberazione degli organi competenti delle istituzioni scolastiche e in linea con la programmazione dell’offerta formativa di ciascun partecipante, devono essere rispettate, a pena di esclusione, le seguenti condizioni:

a) la progettazione, in coerenza con la programmazione regionale della filiera formativa, di almeno un percorso quadriennale di istruzione tecnica o professionale e l’integrazione con un almeno un percorso per il conseguimento del diploma professionale di IeFP, ove esistente e affine o correlato alla filiera, e un percorso biennale di ITS Academy, di area tecnologica coerente con l’indirizzo di riferimento;

b) l’attivazione del partenariato con almeno un’impresa.

2. La proposta progettuale deve, inoltre, riportare l’indicazione dell’indirizzo tecnico e/o professionale su cui il percorso sperimentale quadriennale si incardina e tiene conto dei seguenti elementi, oggetto di valutazione secondo quanto definito nell’articolo 5 del presente avviso:

a) progettazione di un’offerta formativa integrata, comprensiva di percorsi di istruzione tecnica e professionale di durata quadriennale, percorsi per il conseguimento del diploma professionale di IeFP, ove esistente e affine o correlato alla filiera e percorsi di ITS Academy, che preveda misure per agevolare la possibilità di accesso ai percorsi dell’istruzione terziaria non accademica e di passaggio tra i diversi percorsi di studio quadriennali offerti dalle istituzioni scolastiche interne alla rete;

b) adeguamento e rimodulazione del calendario scolastico annuale e dell’orario settimanale delle lezioni, in relazione all’intero curricolo, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, anche al fine di compensare, almeno in parte, la riduzione di una annualità del percorso scolastico del ciclo secondario;

c) strutturazione di processi di continuità e orientamento all’interno della filiera e degli accordi di partenariato tra la scuola secondaria di secondo grado, le imprese, gli ordini professionali, l’università e i percorsi terziari non accademici;

d) progettazione, da parte degli ITS Academy aderenti alla rete, di idonei interventi a favore degli studenti, sulla base dell’offerta formativa integrata e tenuto conto altresì delle specifiche esigenze rilevate e delle vocazioni produttive del territorio, in stretta sinergia con le iniziative di orientamento avviate ai sensi dell’articolo 9 della Legge 15 luglio 2022, n. 99

e) consolidamento e potenziamento delle esperienze on the job che gli studenti possono effettuare dopo i quindici anni, anche tramite il ricorso ordinario all’apprendistato formativo di primo e terzo livello con contratti di apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e il diploma di istruzione tecnologica superiore;

f) potenziamento delle ore dedicate ai PCTO, distintamente per i diversi ordini di studio di istruzione secondaria di secondo grado e l’avvio dei suddetti percorsi già dal secondo anno di studio;

g) potenziamento delle discipline STEM, alla luce delle Linee Guida adottate con decreto ministeriale 15 settembre 2023, n. 184 e introduzione di moduli curricolari orientati ai temi della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile;

h) potenziamento del processo di internazionalizzazione attraverso il conseguimento di certificazioni internazionali che attestino le competenze linguistico-comunicative in lingua straniera, una più efficace e strutturale introduzione dell’apprendimento integrato dei contenuti formativi in lingua straniera (CLIL) e l’accento sulla dimensione linguistica in funzione del settore di riferimento, anche con il supporto dei conversatori di lingua in compresenza con i docenti di tutte le discipline;

i) introduzione di moduli didattici e attività laboratoriali svolti da soggetti provenienti dai settori imprenditoriali e delle professioni, mediante la stipula di contratti di prestazione d’opera, per adeguare l’offerta formativa ai fabbisogni del territorio e all’evolversi delle conoscenze e delle tecnologie di settore;

j) ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, all’adozione di metodologie innovative e al rafforzamento dell’utilizzo in rete di tutte le risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili.

Articolo 4
(Modalità di presentazione della candidatura)

1. Le candidature contenenti la proposta progettuale per l’adesione al piano nazionale di sperimentazione di cui all’art. 1 devono essere presentate utilizzando l’apposito formulario allegato al presente avviso (Allegato 1), sottoscritto con firma digitale dal rappresentante legale dell’istituto o degli istituti proponenti e dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’istruzione e del merito [… Omissis …], a partire dal giorno 11 dicembre 2023 e tassativamente entro e non oltre le ore 23.59 del 30 dicembre 2023. L’invio deve riportare come oggetto: “Candidatura al Piano nazionale di sperimentazione per l’istituzione di una filiera formativa integrata nell’ambito tecnologico-professionale” e deve pervenire dalla casella PEC istituzionale contenente il codice meccanografico.

2. Alle proposte progettuali deve essere allegata la seguente documentazione:

− delibera del collegio dei docenti e del consiglio di istituto delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo coinvolte riportante l’adesione al progetto;

− formale adesione al progetto da parte degli organi competenti per le altre istituzioni coinvolte.

3. Tutta la documentazione allegata deve essere inserita in una cartella compressa.

4. La mancata previsione nella proposta progettuale di tutti i requisiti di partecipazione come specificati dall’articolo 3, il mancato invio della documentazione sopra indicata o l’invio del progetto in data successiva al termine stabilito al comma 1 comporta l’esclusione dalla procedura di selezione.

Articolo 5
(Valutazione delle proposte progettuali)

1. La valutazione delle proposte progettuali è demandata ad una apposita Commissione tecnica, nominata dal Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, composta dal Presidente, nominato dal Ministero, e sei componenti, tre dei quali designati dal Coordinamento delle regioni rappresentative delle macro-aree del Paese (Nord, Centro, Sud e Isole).

2. La Commissione tecnica effettua la valutazione di ciascun progetto, redatto con l’indicazione dei requisiti e degli elementi caratterizzanti previsti dall’articolo 3 e trasmesso nelle modalità di cui all’articolo 4, attribuendo un punteggio massimo di 100 punti sulla base dei seguenti criteri:

a) coerenza del progetto con le finalità della sperimentazione delineate nell’articolo 1, con i requisiti richiesti e gli elementi di cui all’art. 3 (massimo 40 punti);

b) grado di impatto innovativo dell’offerta formativa integrata in relazione ai percorsi di istruzione secondaria e terziaria non accademica e all’ampiezza delle opportunità offerte agli studenti coinvolti nella sperimentazione (massimo 30 punti);

c) rispetto delle disposizioni regionali in materia di programmazione dell’offerta formativa territoriale ed equilibrato coinvolgimento dei soggetti costituiti in rete e valore aggiunto del partenariato per la qualità complessiva del progetto (massimo 30 punti).

3 L’elenco delle proposte progettuali valutate positivamente dalla Commissione tecnica è approvato dal Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.

4 Ai componenti della Commissione tecnica non spettano rimborsi, compensi, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate.

Articolo 6
(Durata della sperimentazione)

1. A partire dall’anno scolastico 2024/2025, sono attivate le classi prime dei percorsi sperimentali quadriennali di istruzione tecnica e professionale autorizzati a seguito di accoglimento della candidatura secondo le modalità previste dall’articolo 5, nonché la prima annualità dei percorsi erogati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005 se programmate nella proposta di candidatura.

2. Al termine del primo ciclo sperimentale, comprensivo del percorso di istruzione e formazione secondaria e del percorso di istruzione terziaria negli ITS Academy, la sperimentazione potrà essere rinnovata, previa valutazione positiva dell’Osservatorio nazionale per l’istruzione tecnica e professionale di cui all’art. 28 del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni con la legge 17 novembre 2022, n. 175, in raccordo con il Comitato nazionale degli ITS Academy di cui all’art. 10 della Legge 15 luglio 2022, n. 99 e con la Rete nazionale delle scuole professionali di cui al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, art. 7, comma 3.

3. Le istituzioni scolastiche di istruzione tecnica o professionale le cui proposte progettuali risultano selezionate secondo le modalità previste dal precedente articolo 5 sono autorizzate, a partire dall’anno scolastico 2024/2025, alla sperimentazione di almeno un percorso di studi quadriennale.

4. In caso di mancato rinnovo, le sole classi intermedie già funzionanti presso gli istituti di istruzione di secondo grado sono autorizzate a terminare il ciclo sperimentale fino a completamento.

Art. 7
(Ulteriori disposizioni per l’attuazione dei percorsi)

1. Le istituzioni scolastiche di istruzione tecnica o professionale la cui proposta progettuale risulti approvata secondo le modalità previste dal precedente articolo 5 sono tenute a comunicare, ad avvio della sperimentazione, l’effettiva attivazione dei percorsi, ivi compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale, ed il numero di studenti frequentanti. La comunicazione deve essere indirizzata all’indirizzo PEC della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e formazione * [… Omissis …].

2. Le nuove classi quadriennali di istruzione tecnica o professionale non possono essere articolate con altra classe di percorso quinquennale già attivato negli istituti statali o paritari aderenti alla rete.

3. Non possono essere accolte iscrizioni al primo anno sperimentale di studenti che non abbiano effettuato un pregresso e regolare percorso scolastico di otto anni e non possono essere ammessi, in itinere, studenti provenienti da altri percorsi di istruzione secondaria di secondo grado quinquennali e dai percorsi di istruzione e formazione professionale non interni alla rete.

Art. 8
(Pubblicazione atti)

1. Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione e del merito.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Carmela Palumbo
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Ministero dell’istruzione e del merito
Decreto concernente il progetto nazionale di sperimentazione relativo all’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale
m_pi.AOOGABMI.Registro-DecretiR.0000240.07-12-2023*

[* N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota MIM originale e/o disponibili sui siti segnalati **]

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Da/ Fonte/ Titolare»
MIM
N. 2608
07 dicembre 2023


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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link **»

Ministero dell’istruzione e del merito (MIM)
https://www.miur.gov.it/


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Link/siti
esterni non collegati

^Fonte» MIM» Dcm_07dic2023=RS_2023-12-20»
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