Mettiamo a disposizione un estratto di uno dei dispositivi di decisione, che ci aiuti a capire alcuni dei prossimo step.

RS

1) Documentazione >

CdS, 3 marzo 2014, N. 986, Decisione


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N. 00986/2014REG.PROV.COLL.
N. 04220/2013 REG.RIC.

(…Omissis…)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente

DECISIONE

(…Omissis…)

Nel caso in esame l’attuazione del giudicato deve avvenire in modo da preservare, in rispetto del principio di economicità, la validità degli atti della procedura che non sono stati inficiati dall’illegittimità qui riscontrata. In questa prospettiva, non è necessario che venga ripetuto lo svolgimento delle prove scritte, in quanto lo stesso è avvenuto, per le ragioni indicate, nel rispetto delle relative norme (ossia, quando la commissione nella sua originaria – e legittima – composizione era nell’esercizio delle sua funzioni).

3.1. Il Ministero dell’istruzione, pertanto, dovrà affidare a un dirigente di prima fascia incardinato da almeno un anno presso gli uffici centrali ministeriali e ad altri due dirigenti di analoga collocazione, estranei alla vicenda amministrativa in esame, il compito:

- di acquisire gli elaborati concorsuali;

- di distinguere fra: a) da un lato, gli elaborati corretti dalla commissione originaria (per i quali non occorrerà ripetere le operazioni di valutazione in quanto i candidati conserveranno la votazione riportata) e b) dall’altro, gli elaborati corretti dalla commissione illegittimamente composta (che dovranno essere nuovamente corretti);

- di ricomporre, per quanto riguarda gli elaborati sub b), i plichi (‘buste’) anonimi di cui all’articolo 10 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, adottando ogni cautela necessaria per garantire il ripristino del carattere anonimo dei plichi medesimi, anche effettuando le altre necessarie operazioni materiali.

I dirigenti incaricati daranno adeguata pubblicità delle attività poste in essere indicando luogo, giorno e ora in cui si effettueranno tali operazioni, consentendo, se richiesto, ad un numero non superiore a dieci candidati, di assistervi.

3.2. Il Ministero, inoltre, provvederà a nominare una nuova commissione composta da soggetti aventi i prescritti requisiti legali, con il compito di procedere: i) ad una nuova valutazione degli elaborati dinanzi richiamati sub b), in applicazione delle pertinenti disposizioni; ii) allo svolgimento delle prove orali per tutti i candidati che abbiano superato il complesso delle prove scritte; iii) al compimento di ogni altra operazione necessaria per il rinnovo e il completamento delle operazioni concorsuali.

4. Per le ragioni sin qui esposte l’appello principale deve essere accolto in parte e per l’effetto, in riforma della sentenza in epigrafe, l’annullamento delle operazioni concorsuali deve essere limitato a quelle compiute dalla commissione illegittimamente rideterminata con il decreto del 2 aprile 2012, con salvaguardia delle operazioni compiute, invece, dalla commissione originaria.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese fra le parti in relazione al doppio grado di giudizio..

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza in epigrafe, limita gli effetti della pronuncia di annullamento agli atti compiuti dalla commissione determinata con il decreto in data 2 aprile 2012.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(…Omissis…)


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Estratto

 

Ultimo aggiornamento (Giovedì 06 Marzo 2014 03:00)